Giustizia, a che punto sono i quattro processi telematici
Il settore della giustizia sta vivendo a fatica questa profonda fase di trasformazione e se in ambito civile ormai siamo a buon punto, grazie anche ai numerosissimi interventi formativi e chiarificatori degli ultimi tempi, negli altri settori la situazione è ancora embrionale. Facciamo il punto
18 Luglio 2016
Michele Iaselli, Ministero della Difesa e docente di informatica giuridica presso la LUISS
La digitalizzazione della giustizia rappresenta come noto una delle misure di maggiore rilevanza dell’agenda digitale europea i cui principi sono stati recepiti nel nostro paese dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 al fine di prevedere uno strumento normativo che possa costituire un’efficace leva per la crescita economica ed occupazionale.
In effetti il settore della giustizia sta vivendo a fatica questa profonda fase di trasformazione e se in ambito civile ormai siamo a buon punto grazie anche ai numerosissimi interventi formativi e chiarificatori degli ultimi tempi, negli altri settori la situazione è ancora embrionale, ma già si ravvisano difficoltà attuative simili a quelle proprie del processo civile.
Il processo telematico nasce proprio dall’esigenza di combinare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione con l’organizzazione giudiziaria e la norma processuale. In ambito civile si fonda su due importanti provvedimenti:
- Il D.M. n. 44 del 22 febbraio 2011 che detta le nuove regole tecniche del processo telematico;
- Il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati datato 16 aprile 2014 che disciplina le specifiche tecniche per l’adozione nel processo Civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione previste dall’art. 34 del citato decreto (sostituendo il precedente del 18 luglio 2011).
Ma più di recente, sempre per il processo civile (e non solo) sono stati emanati altri provvedimenti molto importanti in materia:
- la L. n. 24 del 2010 che aveva già previsto che nel processo Civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183 che ha introdotto espressamente la PEC come strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito, al comma 4, che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata…..;
- la legge n. 228/2012 in vigore dal 1.1.2013 che ha introdotto l’art. 16-bis della legge n. 221/2012 il quale ha espressamente previsto che “a decorrere dal 30.6.2014 nei procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”;
- il D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche nella legge 114/2014, che in merito all’obbligatorietà del deposito telematico ha fissato diverse scadenze.
- il D.L. n. 83/2015, convertito in legge n. 132/2015 in base al quale si attribuisce valore legale al deposito con modalità telematica degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, quando effettuati dai difensori o dai dipendenti pubblici nei casi in cui la pubblica amministrazione decide di stare in giudizio personalmente.
Riguardo, invece, il processo penale nel nostro ordinamento non abbiamo, allo stato attuale, l’attuazione di un vero e proprio processo telematico. Sono operativi alcuni servizi telematici, riconosciuti sotto il profilo legale dal Ministero della Giustizia, che consentono al penalista di svolgere adempimenti senza doversi recare personalmente nell’ufficio giudiziario.
Ad oggi i servizi attivi in diversi uffici giudiziari sono i seguenti:
- Servizio Procura ex 335 c.p.p.
- Servizio Procura 415 bis c.p.p
- Servizio Trascrizione Verbali di Udienza.
Probabilmente, non si riuscirà mai in questo ambito (o ciò avverrà molto tardi) ad avere un processo telematico pieno per le profonde differenze strutturali esistenti con il processo civile. Con il D.P.C.M. del 16 Febbraio 2016 n°40, invece, sono state introdotte le regole e le specifiche tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico. L’entrata in vigore del D.P.C.M. è avvenuta il 5 Aprile 2016 ma, lo stesso articolo 21 al primo comma aveva stabilito che la maggior parte delle disposizioni in esso contenute dovevano essere applicate dal 1 Luglio 2016. Successivamente il Decreto Legge n. 117 del 30 giugno ha fatto slittare tutto al 1 gennaio 2017.
Riguardo, infine, il processo tributario telematico, esso è divenuto operativo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015 del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche per l’avvio.
Il decreto costituisce la prima attuazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, pubblicato a sua volta nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014.
Le prime Commissioni tributarie dove è divenuto operativo il processo tributario telematico sono state le Commissioni tributarie provinciali e regionali di Toscana ed Umbria.
Successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 luglio 2016 (Serie Generale n. 161), il decreto 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze che estende le modalità telematiche del processo tributario in altre sei regioni. Difatti, il Processo tributario telematico, sarà attivabile anche per gli atti processuali ed i ricorsi notificati a partire dal:
- 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
- 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Piemonte e Liguria;
- 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.
Come è evidente, quindi, solo il processo civile telematico allo stato attuale è realmente partito, per quanto anche negli altri settori (escluso quello penale) siano state emanate tutte le norme attuative e le regole tecniche previste.
Il processo, ed in generale le procedure che prevedono l’intervento del Giudice e delle parti, risolvendosi in una sequenza di atti orientati ad un risultato, coordinati fra loro e sufficientemente strutturati, si prestano agevolmente alla codificazione e, quindi, all’automatizzazione. I vari atti che integrano l’iter procedurale, vengono memorizzati, sulla base di un programma che rispecchia le regole processuali; il processo, pertanto, si concreta in flussi d’informazioni, utilizzabili sia verso l’interno che verso l’esterno.
In effetti il procedimento giudiziario non ha soltanto un carattere conoscitivo; esso ne ha anche uno pratico, procedurale, che consiste proprio nello svolgimento del processo in una successione di fasi temporali, a partire dalla comunicazione giudiziaria o dall’atto introduttivo ad istanza di parte, e che procede attraverso la fase istruttoria, le udienze, con allegazioni dei relativi documenti, la formazione dei fascicoli giudiziari, il deposito degli atti, la decisione e pubblicazione della Sentenza, con la successiva conservazione dei fascicoli giudiziari.
L’elemento innovativo e decisivo per il nuovo sviluppo dell’automazione dei dati giuridici è però quello rappresentato dall’avvento della telematica, che consente la trasmissione dell’informazione a distanza, l’informatica distribuita ed interattiva, la telecomunicazione fra i giudici, le nuove forme di controllo e di partecipazione all’iter processuale sia da parte degli operatori interessati sia da parte degli organi preposti all’Amministrazione Giudiziaria.
Probabilmente quest’ultimo elemento non è facile da recepire per i vari uffici giudiziari e per gli stessi operatori della giustizia, compresi gli avvocati, in quanto continuano a permanere seri problemi in tema di alfabetizzazione informatica, ma direi più di cultura tecnologica, e disponibilità di mezzi adeguati.