Le principali novità da tenere d’occhio: un quadro

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11 Febbraio 2016

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Valentina Carollo, avvocato

E’ di pochi giorni fa la pubblicazione, da parte del Governo, dello schema di Decreto Legislativo relativo alle “Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e già a prima vista questo decreto pare proiettarci in un prossimo futuro molto differente da quello che conosciamo. Degli attuali 92 articoli del CAD lo schema, nei suoi 65 articoli, ne modifica 56, ne abroga 27 ed aggiunge diverse disposizioni.

Date le pochissime disposizioni salvate si può parlare di una vera e propria rivoluzione dell’amministrazione digitale italiana che entrerà in vigore il 1° luglio 2016 al pari del Regolamento eIDAS alla quale è ispirata.

> Questo articolo fa parte del dossier “Speciale CAD, grandi firme commentano il codice della PA digitale”

Gli obiettivi della riforma emergono molto chiaramente dalla Relazione Illustrativa: ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione del codice e dei diritti di cittadinanza digitale; pagamenti digitali universali verso la P.A; introduzione del principio del “digital first” come obbligo in capo alle PA; rafforzamento delle sanzioni per la mancata applicazione del CAD; connessioni gratuite per i cittadini a carico delle PA; documenti informatici e firme elettroniche rimodulate; rivisitazione delle modalità di conservazione dei documenti; open data rafforzati; identità digitale; accesso unico ai servizi pubblici; razionalizzazione e semplificazione in materia di trasmissione di dati, sistema pubblico di connettività e governance del digitale.

Ma è davvero così? In queste ore diversi esperti si stanno confrontando sul testo del nuovo CAD messo a disposizione da FPA e OpenPolis ed emergono diverse criticità di merito e relative alla tecnica normativa non sempre coerente. Tutto il testo, ovviamente, è migliorabile e mi auguro che il nostro legislatore voglia tenere conto anche di suggerimenti avanzati dagli operatori del settore.

In questo articolo desidero concentrare l’attenzione sulle novità che mi sono sembrate più interessanti.

Il CAD non si applicherà più alle sole pubbliche amministrazioni e alle società interamente partecipate ma anche a tutte le società a controllo pubblico nonché al processo civile e penale, in quanto compatibili. Appare molto discutibile escludere gli altri processi (amministrativo, tributario e contabile) nonché il richiamo operato dall’art. 2 alle sole disposizioni in materia di “processo telematico”, non considerando i codici sottostanti che regolano il processo. Pare interessante l’estensione del sistema pubblico di connettività che consentirebbe la partecipazione ai gestori di servizi pubblici e privati (con relativa partecipazione alla spesa).

Il sistema pubblico di identità digitale, d’ora in poi SPID, acquisisce validità legale e presto avremo tutti un’identità digitale che ci consentirà di accedere con un unico nome utente e un’unica password ai servizi della Pubblica Amministrazione. Potremo quindi porre in essere atti giuridici validi a tutti gli effetti di legge, potremo sfruttare la banda internet della PA (anche quando gli uffici sono chiusi) e sarà nostro diritto dialogare con tutte le PA tramite la piattaforma SPID. Potremo, inoltre, indicare un domicilio digitale al nostro Comune di residenza (sulla cui definizione contenuta nel testo normativo ex art. 47 c.c. è stata mossa più di una critica) che ci consentirà di ricevere ed inviare comunicazioni di ogni tipo valide e rilevanti agli effetti di legge. Non solo PEC, ma anche una sorta di “cassetta postale virtuale” dove poter ricevere e inviare le comunicazioni da e verso la PA. Il termine entro cui comunicare il proprio domicilio digitale sarà il 31 dicembre 2017 decorso il quale nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente confluiranno gli indirizzi PEC dell’INIPEC e, per chi non risulta in questi elenchi, verrà messo comunque a disposizione un domicilio digitale. Viene comunque garantita la possibilità per tutti i soggetti iscritti di ottenere il documento, già recapitatogli per via informatica tramite SPID, nelle modalità tradizionali recandosi fisicamente all’ufficio competente. Lo SPID verrà anche utilizzato per semplificare la normativa in materia di antiriciclaggio, prevedendo che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerino comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell’ambito dello SPID.

E’ istituito presso ogni Pubblica Amministrazione un difensore civico digitale che avrà il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi digitali delle PA, anche se sarebbe stato preferibile che tale compito fosse stato assegnato ad un soggetto terzo rispetto alla PA.

Un nuovo pubblico elenco è previsto per raccogliere gli indirizzi di posta elettronica delle PA e dei gestori di pubblici servizi. Si auspica che non sia una fotocopia dell’IPA, oggi molto criticato, e che si preveda la giusta connessione con il registro PPAA per le notifiche di atti giudiziari.

E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una conferenza permanente per l’innovazione tecnologica formata, purtroppo, da solo quattro esperti e dal Direttore generale dell’AGID. Una task force, quindi, che esce dall’ambito istituzionale precedente e si specializza nell’elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione a supporto del Presidente del Consiglio.

Viene modificato il concetto di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici e, a differenza della precedente formulazione apparsa in qualche bozza di testo, appare più coerente col Regolamento eIDAS. Andrà probabilmente modificato il profilo del valore giuridico e dell’efficacia probatoria della firma elettronica semplice sul quale si è formata ampia giurisprudenza che, necessariamente, valuta caso per caso.

In materia di copie per immagine viene abolito l’obbligo per le PA di conservare l’originale ed è previsto un contrassegno per le copie analogiche di documenti informatici che sostituirà la sottoscrizione autografa. Questo contrassegno potrà in ogni momento essere controllato e rimanderà al documento originale tramite software gratuitamente messi a disposizione.

Aumentano le soglie del capitale sociale per i gestori di SPID e di servizi fiduciari: dalle precedenti e differenziate soglie ad una soglia unica di 5 milioni. Si segnalano critiche da parte di alcuni operatori in riferimento a tale modifica così rilevante e immediata date le probabili ricadute sui piani industriali posti in essere dai gestori.

Viene eliminato l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese dei documenti informatici quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione.

Di estremo interesse per gli operatori di giustizia è la previsione contenuta nell’art. 46 dello schema di Decreto Legislativo, che modifica l’art. 56 del CAD, che prevede che tutte le decisioni delle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado debbano essere pubblicate sul sito internet delle autorità emananti. Il tutto nel rispetto della normativa privacy, anch’essa modificata. Mentre l’art. 52 del Codice Privacy attualmente in vigore riconosce il diritto di oscurare i dati personali alla parte solamente “per motivi legittimi”, dopo le modifiche non sarà più necessaria alcuna motivazione. La domanda potrà essere avanzata da chiunque senza particolari giustificazioni e potrà essere avanzata, anche successivamente al giudizio, nei confronti del titolare del sito che ha pubblicato il provvedimento e quest’ultimo dovrà provvedere all’oscuramento entro 15 giorni dalla richiesta. In ogni caso, è stabilito che tutte le sentenze e le decisioni successive al 1 gennaio 2016 dovranno essere pubblicate oscurando i dati personali delle parti. E’ fatto ovviamente salvo il diritto di cronaca.

Le competenze in materia di cooperazione applicativa, riuso, dati territoriali e basi di dati di interesse nazionale vengono assegnate al coordinamento di AGID che dovrà proporre, secondo la nuova procedura, diverse e nuove regole tecniche destinate a regolare tutti i settori più tecnici del CAD.

L’opera di riassetto normativo prevede anche l’emanazione di futuri decreti volti a: stabilire le modalità per l’attribuzione del domicilio digitale a chi non vi avrà provveduto al 31 dicembre 2017; definire e aggiornare il contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali; adottare le regole tecniche per l’attuazione del CAD.

Concludo questa breve disamina sul testo dello schema di Decreto Legislativo relativo alle “Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124” reperibile sul sito www.governo.it dallo scorso 8 febbraio, con un sostanziale apprezzamento per l’impegno che, indiscutibilmente, il governo sta ponendo nel voler riformare la PA mediante il massivo utilizzo delle tecnologie esistenti.

L’enorme lavoro di legiferazione primaria e secondaria necessario per adeguare la PA non può essere esente da errori e sviste ed è perciò compito di tutti gli operatori e studiosi del settore fornire osservazioni, suggerimenti e critiche al fine di contribuire all’efficientamento dell’intero sistema paese.

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