Il mistero del codice dei brevetti: scompare un articolo e l’Università rimane a bocca asciutta
Il brevetto è la possibilità di avere il controllo sui risultati della ricerca scientifica. Per le Università, dunque, che per fare ricerca utilizzano fondi pubblici, brevettare dovrebbe essere una specie di obbligo. Invece in Italia le cose girano al contrario e la recente riforma del codice della proprietà industriale non modifica questa situazione. Proviamo a capirci qualcosa di più.
7 Settembre 2010
Tommaso Del Lungo
Il brevetto è la possibilità di avere il controllo sui risultati della ricerca scientifica. Per le Università, dunque, che per fare ricerca utilizzano fondi pubblici, brevettare dovrebbe essere una specie di obbligo. Invece in Italia le cose girano al contrario e la recente riforma del codice della proprietà industriale non modifica questa situazione. Proviamo a capirci qualcosa di più.
A metà agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice della proprietà industriale. Molte le novità introdotte, pensate per agevolare la ripresa economica ed aumentare la competitività del nostro paese. Tra esse, però, manca la novità più attesa da Università e centri di ricerca pubblica: la norma che dovrebbe trasferire la titolarità dei brevetti sui risultati della ricerca dai singoli inventori alle strutture di ricerca.
“Quando ho letto la Gazzetta Ufficiale sono rimasto spiazzato” racconta Riccardo Pietrabissa Prorettore del Politecnico di Milano e presidente di Netval, l’associazione che riunisce le università pubbliche dotate di un ufficio di trasferimento tecnologico. La bozza uscita dalla commissione appositamente istituita dal Governo, e approvata dalle Camere, conteneva – infatti – la modifica dell’articolo 65 del codice della proprietà industriale del 2005 e trasferiva la titolarità dei brevetti, frutto della ricerca pubblica, dai ricercatori ai datori di lavoro cioè alle Università e ai centri di ricerca. Rientrata in consiglio dei Ministri per essere definitivamente approvata, invece, la bozza è stata modificata all’ultimo momento e la versione definitiva (d.lgs 131/2010) non faceva più nessuno accenno all’articolo 65.
“Occorre dire – precisa Pietrabissa – che il Codice è il frutto di una legge delega e che quindi era diritto del Consiglio dei Ministri fare tutte le modifiche che riteneva opportune, ma questo improvviso cambiamento proprio non ce lo aspettavamo, dato che la commissione aveva lavorato in questo senso e dato che tutta l’Europa (se non l’intero mondo occidentale) è orientata verso la «titolarità al datore di lavoro»”.
Ma perché è così importante chi detiene il diritto su un brevetto e perché il modo il cui vengono gestiti i risultati della ricerca scientifica è collegato allo sviluppo di un territorio e alla competitività del paese?
“Cominciamo con il dire – spiega Pietrabissa – che le strutture pubbliche di ricerca e le Università sono parte integrante della pubblica amministrazione, quindi, tra i loro compiti, c’è anche quello di contribuire alla crescita del sistema paese. Dato che in Italia il 90% delle aziende ha una dimensione tale da non consentire l’investimento in ricerca industriale l’idea che cerchiamo di portare avanti è quella di creare dei punti di contatto tra il mondo delle PMI e quello della ricerca. Questi punti di contatto non possono essere i singoli ricercatori che, con il proprio brevetto nella valigetta, girano porta a porta cercando partner industriali. Occorrono strutture in grado di mediare tra chi fa ricerca e chi realizza innovazione di prodotto sulla base di quei risultati.
Per come la vediamo noi queste strutture devono essere le Università che, dotate delle competenze adatte, possono essere in grado di innescare un processo virtuoso: l’università si impegna a diffondere il brevetto verso chi lo può sviluppare e, a fronte di questo, ottiene un ritorno economico da utilizzare per ri-finanziare la ricerca e ricompensare l’inventore. In questo modo otteniamo un vantaggio per il sistema”.
Il ragionamento di Pietrabissa è molto chiaro: l’università è una struttura no-profit e, pertanto, tutti gli “utili” derivanti dalle attività di valorizzazione della ricerca, non possono che essere re-investiti in ricerca e in servizi. Tuttavia, nonostante la chiarezza, da quasi un decennio l’associazione Netval non è riuscita a far comprendere questo ragionamento al legislatore.
L’Italia e i brevetti: Un po’ di storia
Nel 2001, durante i “primi 100 giorni” del governo Berlusconi venne introdotta in Italia la norma secondo la quale negli enti pubblici di ricerca, la titolarità dell’invenzione spetta all’inventore e non all’ente. All’epoca le Università non avevano strutture né capacità per gestire i brevetti, “anche perché – precisa Pietrabissa – fino al 1997 non possedevano autonomia finanziaria e non potevano offrire nessun servizio sul mercato”.
L’idea, proposta dall’allora Ministro Tremonti, fu, dunque, di offrire una possibilità ai ricercatori, i quali, stimolati dalla possibilità di sfruttare economicamente le loro ricerche, avrebbero dovuto attivarsi, fare impresa e rilanciare l’economia.
Posto che l’obiettivo era sano, si può tranquillamente dire che lo strumento individuato fu sbagliato. In particolare questa scelta mise in evidenza una mancanza di conoscenza del settore da parte del legislatore, che ipotizzò uno scenario in cui il singolo ricercatore fosse in grado di gestire i risultati della propria ricerca da solo.
Netval nacque, dunque, nel 2001 proprio per creare un gruppo di pressione contro questa idea e sostenere l’ipotesi che, per valorizzare i risultati della ricerca occorrono professionalità, capacità relazionale e «peso contrattuale» che solo strutture organizzate possono offrire.
L’attività di Netval ed il confronto con le altre realtà europee portarono ad una prima revisione di questa norma. Nel 2005 un’apposita commissione presentò al Governo una proposta per il nuovo codice della proprietà industriale, che andava a sostituire quello del 1939 e che conferiva la titolarità del brevetto agli enti pubblici di ricerca. Entrata in Consiglio dei Ministri, la proposta uscì modificata. In particolare nell’articolo l’65 fu stabilito che la titolarità di un brevetto spetta agli inventori.
Il mistero della modifica e l’errore sul sito del Governo
A cinque anni di distanza la storia si ripete: una prima bozza contiene la nuova norma, mentre nella versione finale, invece, manca. “Questa volta la storia è ancora più curiosa del 2005 – racconta il professor Pietrabissa – sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, è pubblicato un dossier che illustra il nuovo codice e in cui si legge: «…è stata prevista l’attribuzione del diritto sull’invenzione ai ricercatori stessi, qualora l’università o altri enti di ricerca pubblici non abbiano provveduto entro 6 mesi al deposito del relativo brevetto». In realtà questo non è vero. Il d.lgs. 131 non citando affatto l’articolo 65 del vecchio codice, lo lascia inalterato. Nel nuovo codice, infatti, si legge: « il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore».”
E ora?
Come risolvere allora questo problema che vede il nostro paese andare contro corrente rispetto a tutto il resto del mondo occidentale e che pone una serie di questioni spinose, come il fatto che il risultato di una serie di investimenti completamente pubblici (docenti, laboratori, struttura amministrativa etc.) sia alla fine proprietà di un privato cittadino?
Il Professor Pietrabissa non si scompone “Visto che sono 9 anni che siamo in queste condizioni le Università sono corse da tempo ai ripari ed hanno individuato procedure per aggirare l’ostacolo. Quasi tutte le strutture pubbliche di ricerca, oggi, hanno regolamenti interni che disciplinano il rapporto tra la struttura ed i singoli ricercatori offrendo a questi ultimi la possibilità di cedere all’Università la titolarità del brevetto, in cambio del servizio di «valorizzazione» e di una percentuale sull’eventuale ritorno economico (nel caso del Politecnico di Milano questa percentuale è del 60%). Il Politecnico di Milano è arrivato a fatturare oltre un milione di euro l’anno scorso grazie all’attività del suo ufficio di trasferimento tecnologico, per cui non è che questo ripensamento del legislatore influenzi in maniera particolarmente negativa il nostro lavoro, però siamo stupiti di fronte ad una simile scelta, difficile da comprendere”.
Il brevetto e l’etica del servizio pubblico
Prima di lasciare il professor Pietrabissa gli poniamo un’ultima domanda di tipo «filosofico»: se sia realmente giusto privatizzare, con un brevetto, il risultato della ricerca scientifica pubblica. “Vede – ci risponde – in realtà il brevetto non limita di per sè l’utilizzo di un risultato scientifico, ma ne garantisce il controllo. Oggi l’idea che una molecola salvavita «inventata» in un laboratorio pubblico sia utilizzata da una multinazionale del farmaco per scopi di lucro, può dare fastidio. Però se un’Università ha il brevetto (oltre alle competenze e la «forza contrattuale») può cederlo alle condizioni che ritiene più opportune, comprese quelle che indicano vincoli etici di utilizzo, come la distribuzione gratuita nei paesi in via di sviluppo. Chi non detiene il brevetto, invece, lascia aperta la strada ad un uso completamente privatistico da parte dell’industria.