Riforma del processo telematico, l’ultimo testo è deludente: ecco perché

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La
scelta del mero testo unico, ossia della raccolta della normativa
esistente in un unico disposto normativo, nulla aggiunge alla necessaria
svolta. In materia avremo solo l’insieme delle disposizioni legislative
e regolamentari esistenti anche quelle confliggenti tra loro, e con gli
attuali arresti della giurisprudenza

18 Febbraio 2016

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Michele Gorga, avvocato

Sono state non solo parzialmente accolte, ma anche male interpretate dal legislatore, le proposte fatte da vari esperti da più tempo anche da questa tribuna, sulla necessità e l’urgenza di avere un codice di diritto processuale telematico.

La scelta fatta, nell’ultimo testo di riforma del processo telematico, in questi giorni fatto circolare, è deludente perché è una scelta minimale, una scorciatoia solo per non mettere mano alla materia in modo organico attraverso un codice di disciplina dei vari istituti del processo civile telematico.

La scelta del mero testo unico, ossia della raccolta della normativa esistente in un unico disposto normativo, nulla aggiunge alla necessaria svolta. In materia avremo perciò, giacché sarà, per quanto è dato sapere un testo unico meramente compilativo, solo l’insieme delle disposizioni legislative e regolamentari esistenti anche quelle confliggenti tra loro, e con gli attuali arresti della giurisprudenza.

La scelta è incomprensibile, ed è il segno dell’immaturità del legislatore rispetto al complesso problema del diritto processuale telematico. Nel testo circolato, si prevedono poi anche positivi e timidi adeguamenti tra norme regolamentari, tecniche e processuali quantomeno in sede di disposizione di attuazione del codice processuale civile.

Una delle novità rilevanti, che va segnalata, è la previsione dell’adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale, ossia allo SPID, in questi giorni varato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Viene così finalmente recepito il diverso modo di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti con la contestuale identificazione del depositante e del rilascio dell’attestazione dell’avvenuto deposito in via automatica, da parte del sistema informatico, al momento del caricamento degli atti.

Si prevede, poi, anche di risolvere in via automatica tutta la problematica relativa all’impossibilità dei depositi degli atti e dei documenti processuali, per le momentanee interruzione dei servizi del sistema telematico, e lo si fa prevedendo un sistema di monitoraggio della funzionalità e interruzioni con la previsione dell’automatica rimessione in termini, delle parti processuali, nell’ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata dalla mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia.

Una rilevante apertura è poi da individuare nell’accolta censura, più volte fatta, in ordine ad una procedura di deposito telematico degli atti intesi come semplici surrogati di atti redatti a destinazione cartacea e poi successivamente trasformati, in luogo della stampa, in formato PDF. In materia si prevede la predisposizione di una maschera elettronica per gli atti processuali che, ferma la non modificabilità del contenuto informativo, dovrà consentire l’agevole visualizzazione a video dell’insieme, evitando così la stampa degli atti alla quale i magistrati sino ad ora sono stati costretti per poter vare una visione d’insieme degli atti e dei documenti depositati. E’ stato introdotto, in via generale, il principio di sinteticità di tali atti con onere posto in capo alla parte e al giudice. Si prevede, anche, una struttura di campi necessari all’implementazione delle informazioni nei registri del processo, e ciò al fine di agevolarne la consultazione.

Finalmente s’introducono anche norme volte a garantire una migliore accessibilità al PCT da parte delle persone diversamente abili, così come si introduce la possibilità di avere ipertesti e quindi di collegamenti attivi tra atto e documenti prodotti ivi comprese le prove assunte con dispositivi tecnici e quindi la riproduzione di immagini, filmati e tracce sonore.

Novità, queste sinteticamente elencate, tutte di grande rilievo ivi compresa quella generale della mancanza di qualsiasi sanzione di nullità, annullabilità, inesistenza o invalidità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell’atto, laddove, come più volte sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, questo abbia comunque raggiunto lo scopo. Di riflesso si prevedono, anche per garantire la correttezza e la lealtà processuale, sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti anche se sottoscritti da un difensore, sono stati redatti in difformità delle specifiche tecniche, al fine di ledere l’integrità del contraddittorio.

Infine si è inteso eliminare la principale ragione del prolungarsi del giudizio di appello, originato dalla mancanza agli atti del fascicolo d’ufficio di primo grado, e lo si è fatto con la semplice e quasi banale previsione del rendere accessibile la visibilità, con modalità telematiche, del fascicolo d’ufficio di primo grado, al giudice dell’impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presentati dalle parti su supporto analogico.

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