ANAC, come garantire l’anonimato dei candidati nei concorsi di progettazione

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Con la delibera n. 358 dello scorso 20 luglio, l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel rispondere ad un quesito di una pubblica amministrazione è intervenuta nuovamente sulla regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione. L’amministrazione ha sollevato la questione che la mancata conoscenza dei nominativi dei partecipanti da parte della Commissione di selezione può inficiare la dichiarazione di insussistenza di condizione d’incompatibilità e/o conflitto d’interesse, che deve essere resa all’atto dell’insediamento della Commissione, con inevitabili conseguenze sulla procedura di gara

8 Settembre 2023

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Patrizia Cardillo

Esperta di Protezione dati personali

Foto di Kumpan Electric su Unsplash - https://unsplash.com/it/foto/MeTEZ0Uk99c

Con la delibera n. 358 dello scorso 20 luglio, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC), nel rispondere ad un quesito di una pubblica amministrazione, è intervenuta nuovamente sulla regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione. Regola, ovviamente, inderogabile sancita dall’art. 155, comma 4 del d.lgs. 20/2016 e confermata dal nuovo Codice approvato con d.lgs. 36/23, in vigore dal 1 luglio 2023.

La questione sollevata

L’amministrazione aveva evidenziato come la piattaforma web che consente di gestire l’intero iter concorsuale non consente ai componenti la Commissione di valutazione, correttamente individuati dopo la scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali, di conoscere i nominativi dei partecipanti se non all’esito della procedura selettiva, al momento della predisposizione della graduatoria finale.

Tale fatto determina sicuramente una limitata valenza della dichiarazione di insussistenza di condizione d’incompatibilità e/o conflitto d’interesse, resa all’atto dell’insediamento da parte della commissione. La dichiarazione dovrà essere resa nuovamente dagli stessi, successivamente al termine della procedura, prima di redigere la graduatoria finale.
Pertanto al termine della complessa procedura di gara potrebbe determinarsi una grave situazione di criticità tale da comportare un annullamento dell’intera procedura di gara o una esclusione ex post di uno dei concorrenti.

La soluzione proposta

Partendo dalla considerazione che la sussistenza delle situazioni d’incompatibilità/conflitti di interessi dei commissari di gara, posta a garanzia dell’imparzialità di giudizio degli stessi, dovrebbe essere valutata ex ante, all’atto di insediamento della commissione, con una dichiarazione consapevole da parte dei singoli commissari, l’amministrazione avanza l’ipotesi di poter comunicare fin da subito ai commissari i nominativi dei partecipanti al concorso di progettazione, mediante presentazione di un elenco degli stessi, fermo restando l’obbligo di rendere impossibile l’associazione del progetto (da esaminare in forma anonima) con il nome del professionista che lo ha redatto.

La valutazione dell’ANAC

L’Autorità, nel suo provvedimento ripercorre, con dovizia di analisi, i principi di una disposizione posta a garanzia della correttezza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, al fine di eliminare giudizi arbitrari da parte della commissione di gara, laddove “la regola dell’anonimato dei progetti è chiaramente funzionale alla garanzia dell’effettiva imparzialità delle valutazioni della commissione giudicatrice, e costituisce applicazione settoriale del più generale principio che vuole sottratto l’esame discrezionale, anche di natura tecnica, delle offerte ad ogni possibile interferenza connessa alla conoscenza dell’identità dei concorrenti da cui esse provengono[1].

In sostanza l’osservanza del principio dell’anonimato in tale ambito, impedendo l’associazione del nome del concorrente agli elaborati che la commissione deve esaminare, assicura la par condicio dei partecipanti, la trasparenza dell’attività valutativa e l’imparzialità dell’operato della commissione medesima.

Nello specifico la norma fa espresso riferimento all’esigenza che i membri della Commissione procedano all’esame in forma anonima dei progetti senza escludere in maniera espressa la previa conoscibilità dell’elenco dei nominativi dei concorrenti da parte della commissione, nei termini di anonimato proposti, senza che gli elaborati progettuali siano in alcun modo riconducibili all’autore. L’ANAC pertanto, ritiene accettabile la proposta procedurale dell’amministrazione e conclude che l’eventuale conoscenza dei nominativi dei concorrenti, da parte dei commissari, senza alcuna associazione degli stessi con gli elaborati progettuali prodotti in gara, consente la valutazione in forma anonima degli stessi, come richiesto dall’art. 155, comma 4, del Codice, in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa in tale ambito e applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici.

In tal modo i commissari all’atto dell’accettazione dell’incarico, sarebbero in grado di rendere la dichiarazione in ordine alla insussistenza di una situazione di incompatibilità/conflitti di interessi in maniera compiuta e consapevole, a garanzia dell’imparzialità di giudizio e della trasparenza dell’attività svolta, nel rispetto comunque del principio dell’anonimato sancito dalla disposizione dell’art. 155, comma 4 del Codice e richiamato dalla nuova disciplina del concorso di progettazione prevista dal Nuovo Codice, il d.lgs. 36/23, in vigore dal 1° luglio 2023.

Contributo alla Rubrica “Appunti di Privacy”: notizie, spunti di riflessione, brevi commenti, chiarimenti sui principali temi di attualità sul tema della tutela dei dati personali. A cura di Patrizia Cardillo, Esperta di Protezione dati personali, in collaborazione con FPA


[1] Cfr. Cons. Stato, n. 458/2007; n. 2924/2021.

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