AI Act: il ruolo dell’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale

Home Riforma PA AI Act: il ruolo dell’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale

La Commissione europea ha istituito, il 24 gennaio 2024, l’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale all’interno della DG Connect. L’Ufficio dovrà assistere la Commissione nella preparazione di orientamenti e linee guida per facilitare l’attuazione dell’AI Act, sviluppando strumenti di supporto quali protocolli standardizzati e best practice, in collaborazione con altri organismi competenti dell’Unione. Un’iniziativa che segna l’impegno dell’UE verso una governance europea congiunta. Vediamo insieme il ruolo e i compiti del nuovo Organismo

2 Maggio 2024

C

Patrizia Cardillo

Esperta di Protezione dati personali

Foto di Shane Rounce su Unsplash - https://unsplash.com/it/foto/lampadina-rossa-e-nera-appesa-PHKgQSGzwpw

Prima ancora dell’approvazione dell’AI Act[1] la Commissione europea, con una decisione adottata il 24.1.2024, ha istituito, all’interno di una delle sue strutture organizzative, la DG Connect[2], l’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale (di seguito: Ufficio) avviando, sin da subito, le procedure per la selezione del personale. È il segnale del forte impegno della Commissione unito alla consapevolezza dello sforzo coeso che attende le istituzioni europee e tutti gli Stati membri. Vediamo insieme il ruolo e i compiti del nuovo Organismo. 

Le motivazioni

Esigenza di competenze: non si può improvvisare

Servono competenze e capacità a livello unionale per favorire la comprensione delle potenzialità, delle tendenze e dei rischi potenziali e per sostenere lo sviluppo e l’uso sicuro delle tecnologie di AI nell’Unione.L’Ufficio sarà il primo centro di competenze specializzato sull’AI nell’Unione europea e costituisce la base per un unico sistema di governance europeo dell’AI, una piattaforma di cooperazione per favorire uno sviluppo armonizzato e coerente dell’AI in tutta l’Europa.

Assume, infatti, un ruolo centralenell’attuazione dell’AI Act: supporta la Commissione e gli Stati membri nello svolgimento dei propri compiti per agevolare un’applicazione uniforme dell’AI Act.

Il ruolo

Governance europea

Dovrà coordinare l’istituzione di un sistema di governance efficace, anche preparando la nascita di organi consultivi a livello di Unione e monitorando l’istituzione delle autorità nazionali competenti e di altri organismi a livello nazionale.Nello svolgimento dei suoi compiti dovrà cooperare e operare in coordinamento con le autorità e gli organismi degli Stati membri per conto della Commissione e con gli altri organismi dell’Unione, in linea con le posizioni e le politiche dell’Unione e contribuendo ad un approccio strategico, coerente ed efficace nei confronti delle iniziative internazionali nei sistemi ad alto rischio monitorando anche l’evoluzione dei mercati e delle tecnologie.Con una visione strategica, attraverso la cooperazione internazionale, potrà collaborare con istituzioni analoghe in tutto il mondo anche favorendo la predisposizione di accordi internazionali in materia di AI; dialogare con la comunità scientifica, l’industria, la società civile e altri esperti.L’Ufficio partecipa alle riunioni del Comitato europeo per l’AI, senza diritto di voto

Supporto alla Commissione

Assiste la Commissione nella preparazione di orientamenti e linee guida per agevolare l’attuazione dell’AI Act, nello sviluppo di strumenti di supporto, come protocolli standardizzati e best practice, in accordo gli altri organismi competenti dell’Unione.

Sarà di supporto alla Commissione nella preparazione determinazioni, degli atti di esecuzione, nella valutazione delle norme esistenti, nella preparazione di specifiche comuni, modelli standardizzati e linee guida oltre ad ogni altro atto di attuazione che rientra nelle competenze delegate alla Commissione. Rientrano in questa tipologia i poteri di controllo ed esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di AI per finalità generali.

Supporto agli Stati membri

La sua istituzione non pregiudica i poteri e le competenze delle autorità nazionali e degli organi, uffici e agenzie dell’Unione. Anzi massima deve essere la collaborazione e la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri che devono agevolare l’esercizio dei suoi compiti[3]. L’Ufficio fornisce loro sostegno di coordinamento per le indagine congiunte.

Infatti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero cooperare con l’Ufficio per effettuare valutazioni della conformità e informare di conseguenza il Comitato e le altre autorità competenti. Inoltre, qualsiasi autorità di vigilanza del mercato può chiedere assistenza all’Ufficio nel caso non sia in grado di concludere un’indagine su un sistema di AI ad alto rischio per non aver accesso a determinate informazioni. Per svolgere i suoi compiti di monitoraggio e supervisione dispone di tutti i poteri di un’autorità di vigilanza sul mercato ai sensi del Regolamento europeo 2019/1020[4].

I Compiti tecnici

Centrale la sua attività di monitoraggio e i suoi obiettivi di sicurezza. L’ufficio potrà, in particolare:

  • svolgere tutte le attività necessarie per monitorare l’efficace attuazione del Regolamento per quanto riguarda i modelli di AI per finalità generali;
  •  fare valutazioni e svolgere indagini su eventuali violazioni delle norme applicabili ai fornitori di modelli di AI per finalità generali sia di propria iniziativa, a seguito dei risultati delle sue attività di monitoraggio, sia su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato in linea con le condizioni stabilite nel presente regolamento;
  • ricevere reclami e segnalazioni, condurre indagini e valutazioni e assistere la Commissione nella preparazione delle decisioni;
  • monitorare l’emergere di rischi imprevisti derivanti da modelli di AI di carattere generale, anche rispondendo alle allerte del gruppo scientifico;
  • incoraggiare e agevolare l’elaborazione di codici di condotta e di buone pratiche, linee guida e standard di sicurezza e clausole contrattuali tipo, tenendo in conto gli approcci internazionali e i profili etici, oltreché a monitorarne l’attuazione e l’efficacia;
  • contribuire alla fornitura di supporto tecnico, consulenza e strumenti, anche in coordinamento con le autorità nazionali competenti, per l’istituzione e il funzionamento di sandbox normativi sull’AI.

Per assicurare tutte le attività di monitoraggio l’Ufficio avrà il supporto del gruppo di esperti scientifici che potranno, in determinati casi, fornire segnalazioni e avviare attività di indagini.

L’ufficio dovrebbe anche essere in grado di adottare le misure necessarie per monitorare l’efficace attuazione e il rispetto degli obblighi: svolgere indagini su possibili violazioni, anche richiedendo documentazione e informazioni, effettuando valutazioni ed esigendo l’adozione di misure da parte dei fornitori di modelli di AI per finalità generali.  L’Ufficio dovrà avviare iniziative che mirino proteggere i cittadini dai rischi e al contempo rafforzare lo sviluppo e l’utilizzo di una AI affidabile, non solo attraverso iniziative di alfabetizzazione ma anche contribuendo a promuovere azioni e politiche all’interno della Commissione che raccolgano i benefici sociali ed economici e contribuiscano alla competitività e alla crescita economica dell’Unione sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.L’attività dell’Ufficio, l’adeguatezza dei poteri e delle competenze, le eventuali esigenze di potenziamento, sono sottoposte al vaglio della Commissione europea.

Contributo alla Rubrica “Appunti di Privacy”: notizie, spunti di riflessione, brevi commenti, chiarimenti sui principali temi di attualità sul tema della tutela dei dati personali. A cura di Patrizia Cardillo, Esperta di Protezione dati personali, in collaborazione con FPA


[1] L’AI Act rappresenta il primo intervento normativo organico sull’AI a livello mondiale, garantendo la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone e fornendo affidabilità e certezza giuridica alle imprese nei 27 Stati membri. Per le disposizioni di cui al Capo I –Disposizioni generali e soprattutto al Capo II –Pratiche di intelligenza Artificiale vietate si applicherà dopo solo 6 mesi dalla sua entrata in vigore, cioè il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (Cfr. art. 113 AI Act).

[2] Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione europea.

[3] Cfr. art. 64 AI Act.

[4] Cfr. Regolamento (UE) 2019/1020 del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Su questo argomento

Quanto e come impatterà l’IA sulla PA? Ecco cosa pensano i cittadini italiani