Il decreto legislativo di Brunetta che riforma il lavoro pubblico. Ecco una prima anticipazione: ne parleremo a FORUM PA.

Home Open Government Partecipazione e Trasparenza Il decreto legislativo di Brunetta che riforma il lavoro pubblico. Ecco una prima anticipazione: ne parleremo a FORUM PA.

Non è ancora ufficiale, ma si trova in rete già su molti siti, il testo preliminare e probabilmente non definitivo del primo e certamente più importante Decreto legislativo figlio della legge delega 15/09: insomma la riforma Brunetta del pubblico impiego.
La mattina di mercoledì 13 maggio la bozza di decreto delegato sarà al centro della discussione a FORUM PA in un convegno ad hoc in cui grandi amministrazioni saranno chiamate a dire la loro su “cosa succede se….”
Intanto però qualche anticipazione e qualche commento.

29 Aprile 2009

C

Carlo Mochi Sismondi

Articolo FPA

Non è ancora ufficiale, ma si trova in rete già su molti siti, il testo preliminare e probabilmente non definitivo del primo e certamente più importante Decreto legislativo figlio della legge delega 15/09: insomma la riforma Brunetta del pubblico impiego.
La mattina di mercoledì 13 maggio la bozza di decreto delegato sarà al centro della discussione a FORUM PA in un convegno ad hoc in cui grandi amministrazioni saranno chiamate a dire la loro su “cosa succede se….”
Intanto però qualche anticipazione e qualche commento.

Basta leggere l’indice del provvedimento per capirne la portata: dopo un primo Titolo che porta i principi generali, un corposo secondo Titolo si chiama “Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance” e già questo fa capire che la valutazione è al centro di tutta la manovra.
I capi di questa seconda parte sono dedicati poi:

  • al ciclo di gestione delle performance, in cui viene dettagliato esplicitamente il necessario circolo virtuoso tra definizione e comunicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei rispettivi indicatori e valori; collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; utilizzo dei sistemi premianti, secondo logiche meritocratiche e, infine, rendicontazione dei risultati ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
  • Alla trasparenza e rendicontazione delle performance. Qui c’è, almeno nella versione che ho letto io e che era di due o tre giorni fa, una bella definizione di trasparenza che vi riporto: La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
  • Ad individuare i soggetti del processo di misurazione e di valutazione della performance che sono quattro, a cascata: un organismo centrale denominato Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; l’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui ogni amministrazione dovrà dotarsi; l’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione; i dirigenti di ciascuna amministrazione.

La terza parte è poi dedicata interamente al merito e ai premi. Anche questa è assolutamente esplicita e dettagliata: è questa una caratteristica dell’intero provvedimento, che pare aver poco bisogno di successivi provvedimenti esplicativi o attuativi…meno male perché di solito, vedi Legge 241 sulla trasparenza, ne sminuiscono la portata e sono fortemente conservativi. Si arriva sino a definire la percentuale massima di personale che avrà il 100% del trattamento accessorio (non oltre il 25%) e si dettagliano molto chiaramente i premi previsti che sono: il bonus annuale delle eccellenze; il premio annuale per l’innovazione; le progressioni economiche; le progressioni di carriera; l’attribuzione di incarichi e responsabilità; l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale.

Una quarta parte si occupa dell’azione collettiva contro le inefficienze delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici: è meno forte di quello che avrei sperato. Ce ne occuperemo dettagliatamente in un convegno al FORUM PA la mattina del 13 maggio e avremo modo di parlarne successivamente.

Infine il Titolo quinto, su cui si sono appuntate le maggiori polemiche e che costituisce più della metà dell’intero articolato, riporta le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Insomma il quadro contrattuale. Qui si parla di dirigenza pubblica (ne parleremo in un convegno ad hoc a FORUM PA il pomeriggio del 13 maggio), di contrattazione (i nuovi modelli contrattuali saranno al centro del convegno annuale di FORUM PA dedicato alla memoria di Ubaldo Poti che si terrà nella mattina del 14 maggio), di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici.

Insomma un lavorone, molto preciso, molto lucido, che sarà al centro di un grande dibattito. A me sembra un grosso passo in avanti. Ma per equanimità voglio finire, invece, con una stroncatura, quella della CGIL che scrive in una sua nota:
“Se possibile il decreto che dovrebbe attuare la legge Brunetta, almeno nel testo conosciuto, è anche peggiore della Legge stessa. Rappresenta nella sostanza e nei contenuti la scomparsa della contrattazione nei settori pubblici, violando anche quel parziale e confuso richiamo allo stesso contenuto nella legge laddove si affermava che “è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti il rapporto di lavoro”.
Il limite della contrattazione è esplicito. Infatti è la legge ad attribuire e a definire le voci, le quantità, i destinatari della retribuzione accessoria per produttività, eccellenza, innovazione; è la legge a definire le modalità della “carriera” e della progressione verticale; è la legge a definire gli effetti delle procedure di valutazione; è la legge a definire le modalità della valutazione; è la legge a definire che, anche in assenza del rinnovo dei contratti di lavoro, si possano corrispondere “le somme stanziate dalla legge finanziaria, salvo conguaglio all’atto della successiva stipula dei contratti collettivi”; è la legge a definire che l’inquadramento non può prevedere meno di 3 aree funzionali; è la legge ad affermare che, laddove non si raggiunge l’accordo, le amministrazioni agiscono comunque sulle stesse materie; è infine la legge a “cancellare” ora per allora tutti i contratti integrativi esistenti dall’1.1.2011.
……………
Una fortissima centralizzazione nonché un chiaro attacco al sistema delle regioni e delle autonomie locali, con il rischio di rimettere in discussione il sistema legislativo della rappresentanza, che per noi è intangibile, è alla base del nuovo modello contrattuale attraverso il quale si pretenderebbe di ridurre la complessità del sistema pubblico a due incredibili semplificazioni: il comparto centrale (ministeri; enti pubblici; agenzie fiscali; presidenza del consiglio; scuola; afam; università; ricerca; cnel; enti vari); il comparto delle regioni, le amministrazioni locali e quelle del servizio sanitario nazionale locale.
……………..
Sempre nell’assetto contrattuale scompare quella previsione che dava certezza alla effettività temporale dei contratti collettivi (40 giorni dalla sottoscrizione), ottenuta dall’ultimo Governo dopo forti iniziative di mobilitazione. E’ evidente che alla luce della situazione data si delinea una struttura della contrattazione falsa ed ingovernabile che ne rende chiara la residualità. Nello stesso tempo c’è una pervicace negazione delle autonomie funzionali e costituzionali che vengono negate in nome di una semplificazione centralizzatrice e di una vis distruttrice.………………..

Scarica la Bozza NON UFFICIALE del Decreto legislativo.

Scarica le slide di presentazione

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!