Documento informatico e firme elettroniche, cosa cambia nel nuovo CAD
A differenza del CAD vigente prima della riforma, il legislatore ha disposto che il requisito della forma scritta è soddisfatto dal documento recante la firma elettronica semplice. Si torna alla versione del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Come allora, sarebbe dunque lecito chiedersi se il requisito della forma scritta sia richiesto ad substantiam oppure ad probationem. Sul punto il legislatore non ha dipanato i dubbi che erano stati precedentemente sollevati in relazione alla versione presentata a inizio anno. Permangono infatti margini di incertezza
20 Settembre 2016
Giusella Finocchiaro, avvocato, docente di Diritto di internet e di Diritto privato, Università di Bologna
Come cambia la disciplina delle firme elettroniche nel nuovo CAD? Come si sa, si tratta di un percorso lungo e complesso, cominciato nel ’97, che ha visto tante modifiche e aggiustamenti e oggi le riformulazioni che in parte sono riconducibili al Regolamento eIDAS. Nel nuovo CAD sono state soppresse le definizioni di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma qualificata che sono invece contenute nel Regolamento eIDAS cui si rinvia all’art. 1, comma 1- bis. Resta, invece, la definizione di firma digitale, benché corretta, tutta italiana.
Il cambiamento più significativo interessa l’art. 21 dedicato al documento informatico sottoscritto con firma elettronica. Il nuovo 1° comma dispone che “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Dunque, a differenza del CAD vigente prima della riforma, il legislatore ha disposto che il requisito della forma scritta è soddisfatto dal documento recante la firma elettronica semplice. Si torna alla versione del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
Come allora, sarebbe dunque lecito chiedersi se il requisito della forma scritta sia richiesto ad substantiam oppure ad probationem. Sul punto il legislatore non ha dipanato i dubbi che erano stati precedentemente sollevati in relazione alla versione presentata a inizio anno. Permangono infatti margini di incertezza circa la reale portata del requisito della forma scritta e cioè se questa venga richiesta ai fini della validità dell’atto, a fini probatori ovvero ancora a fini informativi. A ben vedere, i contratti formali sono già disciplinati nelle norme che richiamano l’art. 1350 c.c., richiedendo la firma digitale, la firma qualificata o la firma elettronica avanzata. Dunque, si ritiene che questa novella si riferisca alla firma semplice a fini informativi.
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Sotto il profilo probatorio, invece, la disciplina rimane invariata e resta ferma la regola del libero apprezzamento del giudice.
È evidente la differenza rispetto allo schema di modifica presentato a gennaio ove il documento informatico sottoscritto con firma elettronica veniva equiparato alla scrittura privata attraverso il richiamo all’art. 2702 c.c. Dopo un certo dibattito e anche qualche nostro intervento da Forum PA, quella proposta di modifica è stata superata attraverso l’eliminazione del richiamo alla disposizione civilistica. Peraltro si ricorda che il Regolamento eIDAS adotta il principio di non discriminazione – in virtù del quale non può essere negato valore giuridico ad un documento informatico per il solo fatto che è in forma elettronica – e non richiede pertanto l’associazione dell’efficacia probatoria della scrittura privata a un documento con firma semplice.
Sempre ponendo a confronto la versione di gennaio con quella in esame, si segnala che – con una scelta condivisibile – è stato eliminato anche il riferimento alle regole tecniche (si prevedeva che la formazione del documento informatico con firma elettronica dovesse rispettare appunto nuove regole tecniche). Quel vincolo a prestabiliti requisiti tecnici avrebbe modificato la natura tecnologicamente neutra della firma elettronica che invece, così, si mantiene fedele al principio di neutralità tecnologica come previsto a livello europeo e internazionale.
Nessuna novità, invece, nella disciplina dei documenti informatici sottoscritti con firma avanzata, qualificata e digitale. In relazione a questi, si può positivamente notare che il legislatore ha provveduto alla correzione di alcuni errori presenti nella prima bozza del decreto: al comma 2 sono stati infatti aggiunti i richiami all’art. 2702 c.c. e alla presunzione di utilizzo del dispositivo di firma per i documenti con firma elettronica qualificata e digitale.
Analogamente non si riscontrano particolari cambiamenti con riferimento all’art. 20, la cui rubrica “Documento informatico” viene solamente sostituita dalla dicitura “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”. Dal punto di vista sostanziale la disciplina rimane invariata, prevedendo dunque che il documento informatico senza firma sia valutabile in giudizio sotto ogni profilo.
Dunque, in estrema sintesi: nuovo valore giuridico del documento con firma elettronica, ma stessa efficacia probatoria. Nulla muta, invece, per firma elettronica avanzata, firma qualificata e firma digitale.