Documento e firma elettronica, come il nuovo CAD si adegua a Eidas
(stato dell’arte aggiornato al 13 dicembre 2016)
Con le modifiche apportate, il CAD risulta armonizzato con il Regolamento eIDAS, consentendo così l’utilizzo degli strumenti di firma non solo in ambito nazionale ma anche europeo, in virtù del principio di riconoscimento reciproco delle firme elettroniche sancito dalla suddetta regolamentazione europea. Vediamo nel dettaglio
12 Febbraio 2016
Gabriele Faggioli, avvocato partner Digital360 e Andrea Reghelin, avvocato Associate Partner di P4I, Partners4Innovation
Con l’entrata in vigore in data 14 settembre 2016 del Decreto Legislativo, 26 agosto 2016, n. 179/2016, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», il CAD ha recepito le disposizioni contenute del Regolamento eIDAS. Questi cambiamenti si sono resi necessari per armonizzare le norme nazionali con quelle europee che disciplinano i servizi digitali e, in particolare, con il Regolamento europeo n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. “eIDAS”), entrato in vigore in tutte le sue parti lo scorso 1 luglio 2016 e abrogativo della Direttiva 1999/93/CE, recepita dalla precedente versione del CAD.Le modifiche introdotte riguardano anche le disposizioni in materia di documento informatico e di firme elettroniche; innanzitutto, nel nuovo CAD vengono eliminate (per rinviare a quelle contenute negli articoli del Regolamento eIDAS) le definizioni di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata, ad eccezione della definizione di firma digitale la quale permane all’interno della normativa riformulata e continua ad avere nel nostro ordinamento piena efficacia giuridica. Tale scelta legislativa è indubbiamente legata al principio di coordinamento con il Regolamento eIDAS e alla conseguente eliminazione dai testi di legge nazionali di qualsiasi sovrapposizione e/o contraddizione con la normativa europea che contiene già le descrizioni delle suddette tipologie di firma. In tal senso è l’art. 1, comma 1-bis, del CAD che prevede espressamente come “Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’art. 3 del Regolamento eIDAS”.
> Questo articolo fa parte del dossier “Speciale CAD, grandi firme commentano il codice della PA digitale”
Venendo alle novità, ha fatto il suo ingresso nel nuovo CAD il concetto di documento elettronico, già definito dall’art. 3 n. 35 dell’eIDAS, come “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”. Nel testo riformato, infatti, è stata introdotta una definizione aggiornata di documento informatico che lo identifica come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Come si può evincere dall’analisi della novella suindicata, il CAD non solo individua il documento informatico quale species del documento elettronico ma altresì ne precisa l’ambito di applicazione ancorandolo alla rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Resta infatti immodificato nella nuova definizione, il richiamo alla nozione di “rilevanza giuridica” del contenuto oggetto di rappresentazione informatica, attribuendo a questo il requisito della rilevanza sul piano giuridico solo nella misura in cui tale contenuto possa incidere sull’esistenza, il contenuto, la modifica o l’estinzione di una determinata situazione giuridica.
Anche la disciplina relativa alla validità ed efficacia probatoria del documento informatico è stata oggetto di revisione. In tal senso, confermando quanto previsto nella precedente versione del decreto legislativo approvato in esame preliminare lo scorso 20 gennaio, è stata riformulata la rubrica dell’articolo 20 del CAD, da “Documento informatico” in “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”. Il principio di armonizzazione delle norme nazionali a quelle europee ha imposto, dunque, l’abrogazione del precedente comma 1 della norma in esame che disciplinava la validità e la rilevanza, agli effetti di legge, del documento informatico, in quanto già l’art. 46 del Regolamento eIDAS prevede che a un documento elettronico non siano negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua firma elettronica. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio restano liberamente valutabili in sede giudiziale, in relazione alle “caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Il Decreto in esame ha introdotto, questa volta non confermando interamente la formulazione preliminare dello scorso 20 gennaio 2016, una modifica parziale sul valore probatorio dei documenti sottoscritti con firma elettronica, con particolare riferimento a quelli con firma elettronica “semplice” (definita ai sensi dell’art. 35 n.10 dell’eIDAS come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”). Se da un lato viene correttamente precisato all’art. 21 comma 1 del CAD il soddisfacimento da parte del documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice del requisito della forma scritta (non chiaramente desumibile dalla precedente versione del CAD), il suo valore probatorio resta invece, come in precedenza, liberamente valutabile dal giudice. Non è stato dato seguito, a nostro avviso correttamente, alla proposta avanzata nel decreto approvato in sede preliminare di attribuire al documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice il medesimo valore probatorio dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che, ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del nuovo CAD (ma anche nella precedente versione) assumono lo stesso valore probatorio della scrittura privata sottoscritta con firma autografa (art. 2702 c.c.). Si consideri, infatti, che all’interno della definizione di firma elettronica semplice possono coesistere soluzioni di firma molto diverse tra loro con effetti differenti in merito alla garanzia della loro attendibilità sul piano probatorio. Si ritiene quindi corretto che sia il giudice a valutarle nel caso concreto sotto il profilo del loro valore probatorio.
Permane all’interno del testo di riforma la disciplina della firma digitale, trattandosi di una tipologia di firma peculiare dell’ordinamento italiano. La firma digitale, tuttavia, viene definita come un particolare tipo di firma elettronica qualificata, eliminando in tal modo i dubbi interpretativi posti dalla precedente versione del CAD che invece la definiva “un particolare tipo di firma elettronica avanzata”. Nel nuovo CAD persistono inoltre delle differenziazioni sulla tipologia di firma elettronica da utilizzare in base al tipo di documento che deve essere sottoscritto. Il testo riformato prevede solo per gli atti che devono farsi per iscritto, ai sensi dell’articolo 1350, Co 1, n. da 1 a 12, del Codice Civile, redatti su documento informatico, a pena di nullità, la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale (salvo il caso di sottoscrizione autenticata). Rientrano tra questi atti, ad esempio, i contratti che trasferiscono i diritti di proprietà. In tutti gli altri casi in cui una norma di legge prevede la forma scritta a pena di nullità (art. 1350, Co 1, n. 13, Codice Civile) sarà possibile utilizzare la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
Con le modifiche apportate, il CAD risulta quindi armonizzato con il Regolamento eIDAS, consentendo così l’utilizzo degli strumenti di firma non solo in ambito nazionale ma anche europeo, in virtù del principio di riconoscimento reciproco delle firme elettroniche sancito dalla suddetta regolamentazione europea.