La procura al legale diventa digitale, ma lascia spazio a dubbi

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Viene riconosciuta la validità della procura rilasciata anche su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, solo qualora però questo sia congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici che dovranno essere però individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia. In merito alla chiarezza della norma in esame alcune puntualizzazioni sono d’obbligo

29 Marzo 2016

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Michele Gorga, avvocato

La procura alle liti dopo la legge n. 69/2009 ha subito importanti modifiche nel senso dell’espresso riconoscimento della validità della procura inserita nella memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato (art. 83, comma 3); alla previsione della validità della copia informatica autenticata con firma digitale della procura rilasciata su supporto informatico (art. 83, comma 3); ed infine alla previsione della sanabilità della procura nulla (art. 182, comma 2).

Con la prima modifica si è voluto porre fine a quella giurisprudenza di legittimità con la quale era stato affermato che nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione – diversamente da quanto avviene nei giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti che siano diversi dal ricorso o dal controricorso. L’art. 83, comma 3 c.p.c., infatti, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali poteva essere apposta la procura speciale, individuava, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli ivi espressamente elencati. Pertanto, se la procura non veniva rilasciata sui predetti atti, era necessario che il conferimento si realizzasse nella forma prevista dall’art. 83 comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, con riferimento agli elementi essenziali del giudizio, con l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest’ultima conclusione la Suprema Corte era pervenuta proprio con riferimento all’ipotesi in cui sopraggiungeva la sostituzione del difensore precedentemente nominato con il ricorso o con il controricorso. Il principio trovava il suo fondamento nel fatto che il giudizio di legittimità fosse dominato dall’impulso d’ufficio – a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso o del controricorso – e come tale pertanto non essendo soggetto agli eventi di cui agli art. 299 ss. c.p.c., implicava l’inammissibilità del deposito di atti redatti dal nuovo difensore –ad esempio un atto di costituzione – dato che la fattispecie non rientrava tra quelle su cui poteva essere apposta la procura speciale. Altra novità era la possibilità di sanare o rinnovare la procura.

L’art. 182, comma 2, nella nuova versione, ha stabilito, infatti, che il giudice “quando rileva […] un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio […] per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione” . Ne deriva, quindi, che dalla data di entrata in vigore della nuova normativa vi è sempre la possibilità di sanare gli effetti, sostanziali e processuali tutte le volte in cui l’effettivo titolare del potere manifesta la volontà di voler far propri gli atti compiuti dal difensore, essendo adesso tali effetti soggetti a sanatoria con effetti retroattivi.

Nella nuova formulazione del 3 comma dell’art. 83 c.p.c., “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [c.p.c. 163], del ricorso [c.p.c. 366, n. 5], del controricorso [c.p.c. 370], della comparsa di risposta [c.p.c. 167] o d’intervento [c.p.c. 267], del precetto [c.p.c. 480] o della domanda d’intervento nell’esecuzione [c.p.c. 499], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica” .

È stata quindi prevista espressamente, nella nuova formulazione, la validità della procura rilasciata anche su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, solo qualora però questo sia congiunto – parificandola quindi alla previgente nozione di «congiunzione materiale» – all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici che dovranno essere però individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia. Inoltre con la nuova formulazione la procura potrà essere conferita anche su supporto cartaceo, ma in tal caso il difensore, che si costituisce attraverso strumenti telematici, ne dovrà trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Ora proprio in merito alla chiarezza della norma in esame alcune puntualizzazioni sono d’obbligo .

Rilevato che la prima parte del comma è restata immutata è che tra la tipologia degli atti è stata aggiunta la memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato; nell’originaria formulazione si prevedeva che la procura si considerasse apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato, purché congiunto materialmente all’atto di riferimento , e pertanto è stato aggiunto che oltre al foglio separato congiunto materialmente, in alternativa, è tale anche il documento informatico separato sottoscritto con firma digitale. Per quest’ultimo è stato previsto, però, che deve essere congiunto all’atto cui si riferisce “mediante strumenti informatici che saranno individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia ”. Alla stregua di questa nuova disposizione se la procura alle liti però è stata conferita su supporto cartaceo il difensore, che si costituisce attraverso strumenti telematici, ne trasmette anche la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. La tradizionale questione, quindi, della congiunzione materiale degli atti immateriali fatta prima della vigenza del riformato art. 83 c.p.c., non ha più ragione di esistere così come quella attinente alla distinzione del mandato concesso a margine o in calce, diversamente da quanto era stata per l’altra metodica del mandato conferito su supporto cartaceo.

Infine si osserva che è proprio questa nuova formulazione aggiunta al terzo comma che ci consente di verificare la giustezza della non condivisa posizione interpretativa tenuta dalla giurisprudenza di merito, in quanto le modalità della “congiunzione materiale” della procura elettronica al documento informatico o cartaceo dovrà avvenire “mediante strumenti informatici che saranno individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia” nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Queste norme sulla procura potrebbero, però dare luogo ad abusi ed essere fonte di responsabilità professionale, in quanto poiché non è previsto l’obbligo di deposito, all’interno del fascicolo (ormai telematico), dell’originale cartaceo della procura, il legale potrebbe utilizzare il mandato firmato dal cliente per una serie infinita di procedimenti. Ciò richiede, allora, una modifica normativa : ossia l’espressa previsione che la procura alle liti deve contenere l’espresso riferimento al procedimento al quale si riferisce es. numero di ruolo; l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata ecc. ossia un ritorno alla vecchia formulazione dell’art. 83 del C.P.C.


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