Pari opportunità: a Cuneo la prima sentenza contro le discriminazioni di genere

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Mercoledì 10 novembre il Tribunale di Cuneo ha emesso la prima sentenza in materia di discriminazioni di genere con l’intervento in giudizio della Consigliera di Parità, riconoscendo i diritti di una lavoratrice in gravidanza a rischio, negati dal suo datore di lavoro.

17 Novembre 2010

M

Maria Di Paolo

Articolo FPA

Mercoledì 10 novembre il Tribunale di Cuneo ha emesso la prima sentenza in materia di discriminazioni di genere con l’intervento in giudizio della Consigliera di Parità, riconoscendo i diritti di una lavoratrice in gravidanza a rischio, negati dal suo datore di lavoro.

Due gli aspetti innovativi della sentenza: l’intervento in giudizio della Consigliera Provinciale a fianco della lavoratrice, e l’applicazione del nuovo dispositivo del Codice delle Pari Opportunità, che dopo le modifiche apportate all’inizio del 2010, indica espressamente tra le discriminazioni anche ”ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”.

Le Consigliere di Parità hanno infatti la possibilità di promuovere azioni legali a tutela delle vittime di discriminazioni dirette o indirette o di molestie anche sessuali in ambito lavorativo. Nei casi individuali possono agire davanti al giudice sia su delega degli interessati, sia autonomamente in loro sostegno per rafforzarne la tutela, con facoltà anche di assisterli nelle procedure di conciliazione previste dalle leggi, mentre nei casi di discriminazione collettiva possono ricorrere autonomamente al giudice, decidendo in base alle condizioni e alle disponibilità dei datori di lavoro se tentare prima una soluzione conciliativa. Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno loro riconosciuto la facoltà di costituirsi parte civile e di chiedere un risarcimento in quanto titolare di un interesse pubblico; lo stesso diritto è stato esteso alle organizzazioni sindacali e alle associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso. Il Tribunale competente, se accerta l’effettiva violazione delle norme, ordina la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, oltre al risarcimento dell’eventuale danno patrimoniale o personale.

Il Decreto Legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010  ha recepito, se pur in ritardo, la direttiva europea 2006/54, relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego e ha reso più efficace il contrasto alle discriminazioni sia aumentando le sanzioni – fino a 50mila euro di ammenda e sei mesi di arresto, per i datori di lavoro che non applichino i provvedimenti del Tribunale – sia allargando e precisando il campo delle disparità illecite e l’azione di tutela degli organismi preposti.
 
Per approfondire: il testo della sentenza del Tribunale di Cuneo

 

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