Giustizia amministrativa tutta telematica: perché quella di luglio sarà una rivoluzione
Il PAT si pone innanzitutto come strumento per accorciare le distanze tra il
Giudice amministrativo e i suoi utenti e ne è un
chiaro esempio il dovere di depositare con modalità telematica, non solo qualsiasi istanza
di provvedimento cautelare, ma anche le istanze cautelari ante causam, oltre a
qualsiasi richiesta rivolta alle Segreterie degli uffici giudiziari. Sono
evidenti i vantaggi per gli stessi cittadini in
termini di risparmio di tempi, di costi e soprattutto di attesa della risposta
da parte del servizio Giustizia
9 Marzo 2016
Ines Pisano, magistrato responsabile vicario del Servizio Centrale Informatica e tecnologia della Giustizia Amministrativa
L’art.2 del D.L. n.210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha indicato la data del 1° luglio 2016 per l’avvio a regime del Processo amministrativo telematico prevedendo che, a decorrere dalla data di pubblicazione del d.P.C.M recante le relative regole tecnico/operative e fino alla data del 30 giugno 2016, si proceda alla relativa sperimentazione presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato, in attuazione del criterio di graduale introduzione del PAT.
L’individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel richiamato d.P.C.M., del quale è ormai imminente la pubblicazione, dopo che anche la Sezione normativa del Consiglio di Stato, in data 16 gennaio 2016, ha reso il prescritto parere. In particolare, la Sezione ha evidenziato come le norme contenute nello schema di regolamento “ rappresentano un elemento di particolare rilevanza per il raggiungimento dei fini enunciati (…), nella consapevolezza che la strumentazione informatica può contribuire ad assicurare la snellezza e 1’effettività della tutela nonché ragionevole durata del processo e la standardizzazione delle procedure, con conseguente incremento della trasparenza e riduzione dei costi delle medesime”.
La Giustizia Amministrativa ha accolto con entusiasmo le indicazioni recate dal Governo con il D.L. n.210/2015, condividendo le potenzialità – in termini di innovatività, efficienza, produttività, e non ultimo di leale collaborazione con gli utenti – che lo svolgimento della funzione giurisdizionale con modalità telematiche potrà apportare, avuto riguardo alla peculiarità della struttura territoriale della G.A. che si caratterizza, rispetto a quella civile, per la presenza delle sedi degli uffici giudiziari di primo grado esclusivamente nei capoluoghi di Regione e per il fatto che il giudizio di appello si svolge in Roma (con la sola eccezione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana); ma è bene evidenziare che si tratta di un impianto che ha già trovato, nei suoi aspetti fondamentali, la sostanziale condivisione sia degli organismi istituzionali normativamente chiamati ad esprimere il proprio parere (Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; Agenzia per l’Italia digitale; Garante per la protezione dei dati personali), sia dell’Avvocatura dello Stato che delle Associazioni rappresentative degli avvocati, coinvolti già nella fase di studio preliminare all’adozione del parere.
Il PAT , infatti, si pone innanzitutto come strumento per “accorciare le distanze” tra il Giudice amministrativo e i suoi utenti (i c.d. “ stakeholders”), e ne è un chiaro esempio il dovere – che ad avviso di chi scrive è, piuttosto, una enorme opportunità – di depositare con modalità telematica non solo qualsiasi istanza di provvedimento cautelare ma, addirittura, anche le istanze cautelari ante causam, oltre a qualsiasi richiesta rivolta alle Segreterie degli uffici giudiziari. E’ evidente, infatti, quale possano essere i vantaggi per gli stessi cittadini in termini di risparmio di tempi, di costi e soprattutto di attesa della risposta da parte del servizio Giustizia.
L’importante sfida che la Giustizia Amministrativa è chiamata ad affrontare, in tempi brevissimi – specie se raffrontati con gli oltre 7 anni che la giustizia civile ha avuto a disposizione per la sperimentazione del PCT prima di arrivare all’introduzione, nel 2014, dell’obbligo del deposito delle memorie in formato digitale – è infatti quella di garantire già, dal prossimo primo luglio, un processo amministrativo che si svolga interamente con modalità telematiche, “dalla A alla Z”, con l’unica esclusione della trattazione orale in camera di consiglio e udienza pubblica. L’incardinamento del ricorso e l’attribuzione del NRG avverrà, sin da subito, con modalità telematiche e il fascicolo processuale d’ufficio, per i ricorsi incardinati a decorrere dal 1° luglio 2016, sarà solo ed esclusivamente quello tenuto e consultabile in modalità di fascicolo informatico (art.5 schema di d.P.C.M.); ma anche i Giudici dovranno redigere i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche che verranno immediatamente pubblicati e saranno accessibili alle parti di causa all’interno del proprio fascicolo elettronico.
Il processo telematico comporterà, quindi, un vero e proprio “lifting” del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (già esistente dal 2005 con il nome NSIGA), con l’introduzione di funzionalità tecnologiche particolarmente innovative, studiate non soltanto nell’interesse dei magistrati e delle segreterie ma soprattutto nell’interesse degli utenti tutti e di un “servizio” giustizia amministrativa più moderno, efficiente e vicino alle nuove esigenze dei suoi fruitori: tra queste, si evidenziano – seppure in via sperimentale e in casi tassativamente previsti – l’innovativa funzionalità del deposito con caricamento diretto (c.d. Up-load), che si auspica in un futuro prossimo possa sostituire il farraginoso sistema delle PEC; ma soprattutto il termine di perfezionamento del deposito dell’atto effettuato a mezzo PEC, che – soddisfacendo una esigenza da tempo segnalata dagli avvocati- si considera tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza sia generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine (art.9 schema di d.P.C.M).
E’ da evidenziare che, rispetto al processo civile, il processo amministrativo si caratterizza per il coinvolgimento diretto delle pubbliche amministrazioni: pertanto, il raggiungimento di questo importante traguardo dipenderà anche dal grado di sensibilizzazione e dal coinvolgimento delle stesse, in prima persona oltre che dei propri difensori ed eventuali uffici legali (peraltro chiamati a dotarsi di una PEC individuale corrispondente a quella dei pubblici elenchi per l’accesso al fascicolo processuale e per il deposito telematico, mentre per quanto attiene alle comunicazioni potrà essere utilizzato dai componenti del medesimo ufficio legale un medesimo indirizzo valevole quale “domiciliazione”). Tra le novità, si segnala che stesse le parti di causa, previa richiesta delle relative credenziali e a prescindere dal mandato conferito ai propri difensori potranno avere accesso dal sito web al proprio fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti in modalità digitale (art.18 specifiche allegate al d.P.C.M.) e che tale facoltà sarà conferita al difensore munito di procura, al fine di valutare l’opportunità della costituzione in giudizio.
Lo schema di d.P.C.M prevede, infatti, che con il PAT anche le parti pubbliche e private – nei casi in cui siano chiamate dal c.p.a ad assolvere in proprio a taluni adempimenti processuali- debbano procedere con modalità telematiche.
Frequente è, ad esempio, il caso delle richieste di chiarimenti o produzioni documentali alle amministrazioni: in tali casi il funzionario competente dovrà redigere e sottoscrivere la propria relazione in formato digitale, e depositarla a mezzo PEC con le modalità descritte dall’art.9 delle specifiche tecniche allegate al d.P.C.M..
Condividendo totalmente tali presupposti, la giustizia amministrativa è attualmente impegnata nell’attività preparatoria necessaria a far sì che, a seguito della pubblicazione del d.P.C.M., possa seguire senza indugi la prescritta fase di sperimentazione con la quale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ma tenendo comunque conto del pochissimo tempo a disposizione, si intende consentire a tutti gli utenti abilitati esterni di avvalersi di questa possibilità, che avverrà comunque- è bene specificarlo- in ambiente di test e senza alcuna validità giuridica.