Aumentano i fondi (150 mln), ma non basta: competenze al palo
18 Dicembre 2015
Enrico Consolandi, magistrato, tribunale di Milano e Andrea Rossetti, Università degli Studi di Milano-Bicocca
All’inizio di dicembre alla presenza del ministro Andrea Orlando, il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, Pasquale Liccardo, ha presentato la nuova Control Room, realizzata dal DGSIA per la verifica della sicurezza e il coordinamento dei servizi di assistenza. Al di là dei numeri ovviamente eclatanti (le procedure informatizzate sono de iure obbligatorie) il punto è l’efficienza del sistema, sul quale non si sono ancora stabiliti quali siano gli indicatori per la misurazione.
De facto, a causa del blocco delle assunzioni degli addetti e di applicazioni esterne (ad esempio distacchi ad altre amministrazioni), il numero di tecnici e del personale dedicato è rimasto costante negli anni rispetto a una mole di lavoro aumentata in maniera esponenziale; il rischio concreto è quello di una esternalizzazione dei servizi, che se da una parte non è necessariamente sinonimo di efficienza, dall’altra mette dati personali e sensibili dei cittadini nelle mani di società private. Non solo, anche i tempi di attesa per i decreti ingiuntivi (il procedimento speciale per che per primo è stato informatizzato) sono in aumento: agli inizi a Milano, quando lo strumento era usato da un numero minimo di professionisti, l’emissione avveniva in 15/20 giorni, per attestarsi nel 2014/2015 sui 50; non distante quindi dai 60 giorni che era la media prima dell’informatizzazione: gli strumenti digitali permettono alle informazioni di viaggiare con maggiore efficienza, ma i giudici (il cui numero è ormai storicamente sottodimensionato) devono avere comunque il tempo per giudicare.
Il governo sembra in ogni caso intenzionato a proseguire il processo di digitalizzazione della giustizia, in primo luogo aumentando i fondi: lo stanziamento finale per il 2015 ammonta infatti a quasi 148 milioni di euro a fronte dei 68,8 del 2014, grazie all’utilizzo di fondi europei. Anche questa però costituisce una rigidità di spesa, perché si tratta di fondi disponibili per ricerca e investimenti, mentre quel che appare oggi carente è il personale necessario sia per gestire l’aumentata realtà informatica giudiziaria, sia per sostenerne lo sviluppo, sia per gestire al meglio quell’investimento che oggi finalmente i fondi consentirebbero. Ma le spese per il personale sono una spesa corrente, a cui difficilmente possono essere destinati i fondi europei.
La rivoluzione processuale dettata dallo strumento informatico deve essere accompagnata da un rilevante mutamento nello skill professionale degli addetti alla Giustizia, cioè da un cambio di competenze che necessariamente passa, almeno in parte, da un ricambio generazionale, ben lungi dal concretarsi. Per altro gli stessi dati ministeriali evidenziano un decremento della spesa dedicata fra il 2013 e il 2014, proprio quando con il dl 179/2012 si progettava invece una estensione dell’impiego dell’informatica. Se è vero che nel lungo periodo l’informatica può consentire risparmi, è un errore iniziare a risparmiare proprio nel momento in cui l’investimento deve sostenere l’introduzione delle tecnologie. Il fine deve essere quello di un servizio più trasparente e dati integrati, assai più del risparmio.
Il portale Servizi Online Uffici Giudiziari permette di accedere con semplicità ai dati relativi al proprio procedimenti, oggi per il cittadino, con l’accreditamento tramite CNS e domani tramite SPID; si può accedere anche a informazioni sui dati statistici relativi ai procedimenti giudiziari, dati che però non sono ancora accessibili come open data.
Insomma, per adesso il sistema è tutt’altro che perfetto, molto al di sotto a quel che richiederebbe la legge stessa: ad esempio una vera e propria banca dati delle decisioni giurisprudenziali non c’è, nonostante le previsioni dell’art. 51 del decreto sulla privacy[1] e manca ancora la possibilità di accesso del PM al fascicolo informatico, nonostante le previsioni dell’art. 16 bis dl 179/2012. Lo stesso sistema della PEC, basato sulla posta elettronica, pone problemi tecnologici di volume e di classificazione dei documenti, oltre ad essere uno standard non condiviso a livello europeo.
E’ dunque, da una parte, necessaria una fase di sviluppo, unitamente al consolidamento dell’esistente, dall’altra tecnici in grado sia di gestire i sistemi, con i loro frequenti errori, sia di aiutare gli utenti in difficoltà; attualmente essi sono troppo pochi in relazione al numero di richieste ed agli obiettivi ambiziosi del progetto, oggi estesi anche al settore penale.
Nonostante tutto però il sistema regge e funziona. Un altro miracolo italiano, o meglio di coloro che, continuando a crederci, lavorano perché funzioni.
[1] Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.