Pari opportunità e discriminazioni nelle PA: approvato in Senato il DDL che modifica e integra il D.lgs 165/2001
E’ passato in Senato il 3 marzo u.s. il Disegno di Legge – già approvato dalla Camera dei Deputati – n. 1167 B "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".
5 Marzo 2010
Maria Di Paolo
E’ passato in Senato il 3 marzo u.s. il Disegno di Legge – già approvato dalla Camera dei Deputati – n. 1167 B "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".
Tra le tante novità – non ultima quella al centro del dibattito pubblico in questi giorni per le modifiche che aggredirebbero, secondo molti, l’art. 18 portando ad un indebolimento del sistema di tutele a garanzia del lavoratore rispetto al datore di lavoro – il disegno di legge comprende anche numerose modifiche in materia di pari opportunità e di discriminazioni nelle Pubbliche Amministrazioni.
Vediamo, di seguito, gli emendamenti e le integrazioni apportate rispetto al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e sintetizzate tutte nell’art. 21
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita’ alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
è sostituita dalla seguente:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita’, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunita’ fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalita’ organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;
d) all’articolo 57, comma 1 del D.lgs. 165/2001 la lettera d)
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attivita’ dei Comitati pari opportunita’ nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio.
è sostituita dalla seguente:
e) all’articolo 57 del D.lgs. 165/2001 il comma 2