Class action verso la PA: lo schema di decreto sul tavolo del Governo
Arriva sul tavolo del Governo, per essere finalmente approvata, la class action nei confronti della pubblica amministrazione.
Il ministro Brunetta assicura che il dettato normativo oggi all’esame del Consiglio dei Ministri sarà legge dal prossimo gennaio, dopo aver ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata.
Come funzionerà? A seguire le principali caratteristiche, mentre sul sito del Ministero trovate le slides di sintesi del decreto e un quadro sinottico delle azioni collettive previste nel nostro ordinamento.
15 Ottobre 2009
Chiara Buongiovanni
Arriva sul tavolo del Governo, per essere finalmente approvata, la class action nei confronti della pubblica amministrazione.
Il ministro Brunetta assicura che il dettato normativo oggi all’esame del Consiglio dei Ministri sarà legge dal prossimo gennaio, dopo aver ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata.
Come funzionerà? A seguire le principali caratteristiche, mentre sul sito del Ministero trovate le slides di sintesi del decreto e un quadro sinottico delle azioni collettive previste nel nostro ordinamento.
Chi potrà presentare ricorso?
Nel testo si legge che “i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici”.
Quali sono le condizioni per presentare ricorso?
I soggetti riconosciuti come legittimati potranno agire in giudizio nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici se "dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali e obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da legge o regolamento, ovvero dalla violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione e al controllo del settore, derivi la lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti". Il testo del decreto all’art. 1 chiarisce che "nel giudizio sulla sussistenza di tale lesione si tiene anche conto delle risorse strumentali, fiananziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate".
Come si presenterà ricorso ed entro quali tempi?
I portatori di interesse leso, come individuati dalla norma, dovranno inoltrare una diffida all’amministrazione o al concessionario di servizi pubblici ad effettuare entro il termine di 90 giorni gli "interventi utili alla soddisfazione degli interessi". Soltanto nel caso in cui, superato il termine citato, il soggetto pubblico non dovesse porre in essere i rimedi opportuni, si potrà avviare il ricorso vero e proprio, da proporsi entro un anno dalla scadenza del termine dei 90 giorni. Il ricorso va presentato al giudice amministrativo, che ha sulla materia competenza esclusiva.
A dare notizia del ricorso sarà il sito del Ministro della per la pubblica amministrazione e l’innovazione nonché il sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati.
Come si costituisce "l’azione"?
Il testo stabilisce che l’udienza di discussione del ricorso viene fissata in una data compresa tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul web dell’attivazione del ricorso e che i soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni "liberi" prima dell’udienza. Questo vuol dire che per essere sicuramente nei tempi i soggetti interessati dovranno intervenire entro 70 giorni dalla pubblicazione.
Quali saranno gli obblighi per la PA?
Ad accertare la violazione sarà il giudice che ordinerà "alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria".
L’amministrazione riconosciuta inadempiente dal giudice "accerta i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza". Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza saranno pubblicate sul sito del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente.
In caso di inottemperanza perdurante è prevista la possibilità di ricorrere davanti al Consiglio di Stato, seguendo l’iter consolidato della giustizia amministrativa. (v. art. 27, c.1 n. 4 Regio decreto n. 1054/1924)
Quando entrerà in vigore la class action e contro quali amministrazioni?
Dal 1 gennaio 2010 le norme sulla class action entreranno in vigore solo per "le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali". In seconda battuta, precisamente a partire dal 1 aprile 2010, la norma sarà applicabile anche per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali, seguiti dai concessionari di servizi pubblici, nei confronti dei quali sarà possibile ricorrere a partire dal 1 luglio 2010. Una quarta categoria di enti, ovvero le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari, saranno coinvolti a partire dal 1 ottobre 2010. Restano fuori dalla class action le Authority, la Presidenza del Consiglio e gli organi costituzionali e giurisdizionali.
Sarà compito della Presidenza del Consiglio dei Ministri monitorare l’attuazione delle disposizioni anche ai fini di eventuali interventi correttivi.
Il Ministro Brunetta si è detto soddisfatto di questo testo normativo, ma il dibattito in questi ultimi mesi è stato animato.