Il Giudice del registro dice basta alle pec inattive, partono le sanzioni
Alcune Camere di Commercio hanno provveduto a notificare un provvedimento finalizzato ad intimare ai soggetti interessati la sostituzione dell’indirizzo PEC non funzionante, con uno idoneo. Molte le imprese che non hanno adempiuto
13 Giugno 2016
Cesare C.M. Del Moro, avvocato, Università degli Studi di Milano - Bicocca
Con Direttiva n. 2608 del 13/07/2015[1], recante “Indicazioni per l’attuazione delle disposizione concernenti il pubblico elenco denominato ‘Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)’” , il MISE, d’intesa con il Ministero della Giustizia , ha dettato le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive (non soggette a procedura concorsuale), si adeguino all’ obbligo di munirsi di casella di PEC (Posta Elettronica Certificata), di iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese e di mantenere attiva la casella di PEC.
Il provvedimento, che detta anche la procedura di cancellazione degli indirizzi PEC non funzionanti, si è reso necessario perché molte imprese, spesso al fine di rendersi difficilmente reperibili dai propri creditori, non hanno comunicato un indirizzo di PEC funzionante al momento della loro iscrizione alla Camera di Commercio, come previsto dall’art. 16, D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, né successivamente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, che impone alle imprese di depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competete, il proprio indirizzo di PEC.
Come noto, infatti, una comunicazione da PEC a PEC (PEC to PEC) ha lo stesso valore di una raccomandata AR. Inoltre, per l’Avvocato munito di procura speciale nell’interesse di un creditore, è ormai da tempo possibile notificare, in funzione di Pubblico Ufficiale, atti giudiziari al debitore/controparte, presso l’indirizzo PEC che risulti da un pubblico elenco (come ad esempio l’INI-PEC, alimentato dal registro delle imprese ex art. 6bis D.lgs n. 82/2005).
A distanza di un anno vediamo in questi giorni i primi effetti operativi della Direttiva. In applicazione della citata Direttiva, alcune Camere di Commercio hanno provveduto a notificare (con pubblicazione sull’Albo camerale) un provvedimento finalizzato ad intimare ai soggetti interessati la sostituzione dell’indirizzo PEC non funzionante, con uno idoneo.
Molte le imprese che non hanno adempiuto: in data 12 aprile us, ad esempio, ” il Giudice del Registro (ndr di Milano) ha disposto la cancellazione d’ufficio della revoca o cessazione degli indirizzi PEC relativi a 20.559 imprese e società che non hanno provveduto all’adempimento richiesto.” [2]
Quali sono le conseguenze?
Già il 6 aprile scorso la Camera di Commercio di Bologna, in linea con quanto previsto dalla Direttiva sopra individuata, ha comunicato che ” La cancellazione dell’indirizzo pec comporterà le seguenti conseguenze: a) le successive domande di iscrizione di fatti o atti relativi alle imprese di cui all’allegato elenco (ndr Imprese con indirizzo PEC non idoneo) non potranno essere gestite. Saranno quindi sospese in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza verranno infine rifiutate. b) In base alle indicazioni ministeriali è applicabile anche la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 2194 e 2630 del codice civile per l’inadempimento pubblicitario omesso .”[3]
In caso di violazione reiterata, quindi, si applica la sanziona amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 C.C. (da € 5 a € 516) per le imprese individuali, e dall’art. 2630 C.C. (da € 206 a € 2.065), per quelle collettive la qual cosa non pare essere, da sola, un deterrente efficace per chi voglia sottrarsi all’obbligo di pubblicazione di una PEC funzionante come sopra individuato.
Quanto sopra, infatti, non significa che sarà possibile perfezionare una notifica o un comunicazione telematicamente a quei soggetti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo PEC funzionante, in quanto non è attualmente previsto un rimedio in tal senso [4], neppure dopo la cancellazione d’Ufficio dell’indirizzo PEC non funzionante.
Il meccanismo di “incentivo all’uso della PEC”
Questo impianto quindi, appare del tutto differente rispetto a quello previsto in tema di notifiche e comunicazioni degli UU.GG. (Cancellerie) indirizzate agli Avvocati: in caso di mancata consegna della e-mail PEC per causa imputabile all’Avvocato destinatario infatti, la comunicazione/notifica si perfeziona con il deposito in Cancelleria (cfr. art. 16, DL n. 179/2012).
La scelta applicata dal Legislatore in tema di comunicazioni PEC alle imprese, a ben vedere, sembra però almeno in parte ricalcare la logica già applicata, con successo, agli Avvocati, creando un meccanismo per cui il soggetto (Avvocato o impresa) in caso di comunicazione/pubblicazione di indirizzo PEC non funzionante, non sia messo nelle condizioni di operare efficientemente nell’attività professionale/di impresa.
Così come l’Avvocato è obbligato ad usare la PEC comunicata al proprio Ordine Professionale per depositare gli atti giudiziari, e di conseguenza ha la necessità di comunicare un indirizzo PEC funzionante, non tanto per ricevere le comunicazioni e le notifiche più comodamente, ma piuttosto per poter depositare telematicamente gli atti come imposto dalla normativa in materia [5], così l’impresa sarà obbligata a comunicare alla Camera di Commercio un indirizzo PEC funzionante , non tanto per poter ricevere più comodamente le comunicazioni e le notifiche dalla Camera di Commercio o dai creditori, ma piuttosto per evitare che ” le domande di iscrizione di fatti o atti” (artt. 2188, 2136, 2195, 2200, 2411, 2485 C.C.) successivi alla cancellazione d’Ufficio dell’indirizzo PEC siano sospese e in caso di ulteriore inerzia rifiutate (cfr. CamCom Bologna 6 aprile 2016, Direttiva n. 2608 del 13/07/2015), impedendole così di operare agevolmente sul mercato.
Si pensi per esempio alle conseguenze per l’Amministratore previste dall’art. 2485 C.C. in caso della mancata iscrizione prevista dall’art. 2484, comma 3 C.C., ma anche alle conseguenze di una mancata iscrizione quando questa venga fatta a beneficio dei terzi creditori (iscrizioni di procedure concorsuali).
In questi casi, oltre alle già citate sanzioni pecuniarie previste ex art. 2194 e 2630 C.C., prevista l’apertura del procedimento di iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 C.C., dell’atto o della notizia oggetto dell’istanza considerata come non presentata.
Con questa procedura l’imprenditore viene invitato a richiedere correttamente l’iscrizione entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il giudice del registro può ordinarla con decreto.
La guerra ai furbetti è cominciata…vale davvero la pena non avere un indirizzo di PEC funzionante?
[1] Camera di Commercio Vicenza “Direttiva MiSe n. 2608 del 13.07.2015 – Per quanto riguarda la PEC, si
ribadisce in primo luogo che l’indirizzo di posta elettronico dell’impresa deve
essere un indirizzo valido, univoco e attivo.
In altre parole, la pec deve essere nella titolarità esclusiva dell’impresa e
questa deve preoccuparsi costantemente di mantenere attivo l’indirizzo pec allo
scopo di garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni
effettuate con modalità telematiche.
Gli uffici devono effettuare controlli preventivi, in occasione della prima
iscrizione della pec, ma anche successivi.
In particolare, se con il passare del tempo l’indirizzo iscritto non è più
valido (ad es., perché la casella pec è stata revocata o è scaduta), l’ufficio
può avviare un procedimento d’ufficio per la cancellazione della pec.”
[2] Diritto.it 25/05/2016 “ PEC inattive: cancellazione d’ufficio da parte del Giudice del Registro”
[3] Camera di Commercio di Bologna 06/04/2016 “Iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) revocato ai sensi dell’art. 2190 c.c. – Comunicazione di avvio del procedimento”
[4] Processociviletelematico.it, Fabio CALLEGARI, 9 aprile 2015 Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Tabella normale”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}“Notifiche in proprio a mezzo Pec: mancato perfezionamento per causa imputabile al destinatario”
[5] Processociviletelematico.it, Avv. Alberto MAZZA, 28 giugno 2015 “ Processo telematico: nel D.L. 83/2015 le nuove norme per cause civili “tutte” telematiche ”