Cosa cambia in seguito alla legge di conversione del Decreto crescita 2.0?
Il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di conversione del decreto che fissa alcuni capisaldi dell’agenda digitale dei prossimi anni per la crescita del nostro Paese. In questo passaggio, però, non sono mancate ulteriori modifiche, alcune anche un po’ maldestre, che hanno toccato da vicino la PA digitale ed il Codice che la disciplina. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi presentiamo un articolo esplicativo sui cambiamenti intervenuti, a firma di Sarah Ungaro.
9 Gennaio 2013
Sarah Ungaro*
Il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di conversione del decreto che fissa alcuni capisaldi dell’agenda digitale dei prossimi anni per la crescita del nostro Paese. In questo passaggio, però, non sono mancate ulteriori modifiche, alcune anche un po’ maldestre, che hanno toccato da vicino la PA digitale ed il Codice che la disciplina. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi presentiamo un articolo esplicativo sui cambiamenti intervenuti, a firma di Sarah Ungaro.
Il 18 dicembre 2012 è stata emanata la legge n. 221/2012 di conversione del tanto discusso DL 179/2012 (noto anche come Decreto crescita 2.0).
Molte sono le modifiche apportate al testo del Decreto, tra le quali diverse che novellano, ancora una volta, il Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Con la citata legge di conversione, in effetti, sono state modificate le disposizioni del nuovissimo art. 3 bis del CAD, con il quale il Legislatore ha inteso promuovere il domicilio digitale del cittadino, strumento che ripropone quello della CEC-PAC del 2009, quest’ultimo peraltro espressamente richiamato al comma 1 dello stesso articolo. In particolare, nella nuova formulazione sono stati introdotti i commi 4 bis, ter e quater, stabilendo che, in assenza del domicilio digitale, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata,e inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
Appare evidente che l’attribuzione di una mera facoltà – e non dell’obbligo – di predisporre le comunicazioni destinate ai cittadini come documento informatico sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, qualora gli stessi cittadini destinatari non abbiano indicato alla PA un indirizzo di posta elettronica certificata (rilasciato ai sensi dell’art. 16 bis, comma 5, del DL n. 185/2009, convertito in legge n. 2/2009), affievolisce considerevolmente l’attitudine innovatrice della disposizione in commento; lo stesso dicasi per la riconosciuta possibilità di sostituire un documento nativo informatico con la sua copia analogica munita però dell’indicazione a stampa del responsabile ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del citato d. lgs. n. 39/1993.
Il successivo comma 4 ter del nuovo art. 3 bis del CAD precisa poi che laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71, devono ritenersi soddisfatti a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.
Inoltre, il nuovo comma 4 quater specifica che tali modalità di predisposizione della copia analogica soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23 ter, comma 5, dello stesso CAD[1], salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
Rilevanti modifiche sono state introdotte anche agli articoli 21 e 23 ter del CAD. Al comma 2 dell’art. 21 è stato specificato che l’utilizzo del dispositivo che si presume riconducibile al titolare è precisamente il dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale; mentre al comma 2 bis dello stesso articolo è stato aggiunto il periodo con il quale si stabilisce che “gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”.
All’art. 23 ter del CAD è stato poi sostituito il comma 5, prevedendo che “sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovveroverificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità”.
La legge di conversione in commento modifica, inoltre, sia l’art. 57 bis del CAD – sostituendo il comma 1 e ampliando il già esistente indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni con la comprensione ora anche di quelli dei gestori dei pubblici servizi – sia ancora una volta l’art. 68 del CAD, dedicato all’analisi comparativa delle soluzioni, stilando un elenco di soluzioni che le PA devono adottare per acquisire programmi informatici o parti di essi.
Da ultimo, ulteriori interessanti novità sono state introdotte all’art. 12 del testo del DL 179/2012 per quanto riguarda la disciplina del fascicolo sanitario elettronico (FSE). La legge di conversione prevede, infatti, che il FSE possa essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale avrà la facoltà di decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, poi, potrà essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata e le relative interfacce, sistemi e applicazioni software dovranno assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni.
Tuttavia, sempre in tema di sanità digitale, preme rilevare che la legge di conversione, purtroppo, non è intervenuta a correggere il testo dell’art. 13 del decreto 179 nella parte in cui, modificando l’art. 47 bis del DL n. 5/2012 (convertito nella legge n. 35/2012), stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Tale disposizione, infatti, rischia di avere effetti paradossali, non solo perché non introduce un obbligo di conservazione bensì una mera facoltà, ma anche perché tale maldestro tentativo di incentivare l’utilizzo della conservazione digitale delle cartelle cliniche finisce col delegittimare tutte le operazioni di questo tipo che sono state correttamente messe in atto fin’ora: fissando la decorrenza di tale norma al 1° gennaio 2013, infatti, si lascerebbe intendere che soltanto a partire da quella data è possibile conservare esclusivamente in modalità digitale le cartelle cliniche.
Gli interventi operati sul DL n. 179/2012 non possono, dunque, essere considerati di poco conto, anche alla luce delle future conseguenze operative che tali modifiche comporteranno una volta applicate.
* dott.ssa Sarah Ungaro – Digital & Law Department (www.studiolegalelisi.it)
[1] Il nuovo comma 5 del’art. 23 ter del CAD stabilisce che “Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità”.