Ok della Camera, la riforma del PCT è sempre più vicina

Home PA Digitale Ok della Camera, la riforma del PCT è sempre più vicina

Tra gli emendamenti approvati spicca
quello che prevede che i termini per esperire tutti i mezzi a contenuto impugnatorio,
anche diversi dall’appello, decorreranno dalla comunicazione del testo
integrale del provvedimento, che dovrà essere effettuata anche nei confronti
della parte non costituita, con abrogazione del termine di decadenza
dall’impugnazione

14 Marzo 2016

M

Michele Gorga, avvocato

Arriva il primo sì alla riforma del processo civile da parte della Commissione Giustizia della Camera. Si è concluso, infatti, l’esame degli emendamenti al disegno di legge C. 2953 di Delega al Governo per l’efficienza del processo civile che dopo i pareri delle Commissioni interessate, approderà in Aula.

Con questa riforma si prevede l’utilizzo esclusivo, per il procedimento sul filtro in appello, di un procedimento solo telematico e i giudici d’appello dovranno dimostrare di aver superato il Digital Divide dovute alla loro età, essendo noto che in Appello i giudici ci arrivano dopo una certa anzianità di servizio.

Tra gli emendamenti approvati spicca quello che prevede che i termini per esperire tutti i mezzi a contenuto impugnatorio, anche diversi dall’appello, decorreranno dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, che dovrà essere effettuata anche nei confronti della parte non costituita, con abrogazione del termine di decadenza dall’impugnazione, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, e con la possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima. Questa novella è volta a dare un senso di efficacia alle notifiche e comunicazioni telematiche, anche nel giudizio di appello dove sono già una realtà ben consolidata.

La riforma prevede, poi, che per determinate materie, che saranno individuate nei decreti di attuazione della delega, l’appello sarà deciso da un giudice monocratico in vista della ridotta complessità giuridica e di contenuto economico-sociale della controversia. Si prevede, pertanto, un maggiore utilizzo dei Giudici Ausiliari di Corte di Appello che già si sono costituiti in associazione nazionale per far valere la loro professionalità e le loro competenze in tema di processo telematico d’appello.

Anche le cause riservate alla decisione collegiale potranno essere trattate da un consigliere relatore, che provvederà anche ad istruirle ossia ad ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall’articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile.

Una delle novità di maggiore impatto è, poi, l’ampliamento delle declaratorie di inammissibilità dell’appello, di cui all’articolo 348-bis del codice di procedure civile, che saranno estese anche agli appelli proposti contro i provvedimenti che definiscono il procedimento sommario di cognizione.

Il giudice monocratico d’appello o il consigliere relatore a cui il fascicolo elettronico è assegnato dovrà poi depositare, entro un breve termine, una relazione con la quale motiverà, anche se in modo conciso, le ragioni in base alle quali ritiene l’appello inammissibile ex art. 348-bis C.P.C.. Su tale provvedimento le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte dal giudice. Quest’ultimo procedimento dovrà svolgersi con le regole del PCT in quanto il giudice monocratico di appello, senza contatto con le parti e i loro avvocati, assumerà la decisione a norma dell’articolo 348-bis dopo che il contraddittorio si sarà svolto tra le parti solo ed esclusivamente in forma telematica.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!