EDITORIALE
Corte costituzionale e riforma della PA a parole mie
La sentenza n. 251 della Corte Costituzionale lo scorso 25 novembre ha dichiarato incostituzionali quattro articoli della legge 124/2015, ossia la cd “riforma Madia”: la legge delega da cui sono derivati i decreti legislativi di attuazione. Che ne sarà della riforma? Certamente un notevole ritardo, se non uno stravolgimento, del provvedimento cuore della “Madia”, quello sulla dirigenza che della riforma costituiva il veicolo fondamentale ripensando ruoli e status dei suoi attuatori
30 Novembre 2016
Carlo Mochi Sismondi @Carlomochisis
Fulmine a ciel sereno, la sentenza n. 251 della Corte Costituzionale lo scorso 25 novembre ha dichiarato incostituzionali quattro articoli della legge 124/2015, ossia la cd “riforma Madia”: la legge delega da cui sono derivati i decreti legislativi di attuazione. La materia non è semplicissima, ma proprio perché mina alle radici alcuni punti chiave della riforma, vale la pena di chiarire il più possibile fatti e conseguenze.
- Cosa è successo: la Corte, accogliendo in parte un ricorso della regione Veneto, con la sentenza 251/16 ha dichiarato incostituzionali alcuni commi di quattro articoli fondamentali della riforma Madia che riguardano la dirigenza pubblica, il lavoro pubblico, le partecipate e i servizi pubblici locali. L’incostituzionalità non deriva dal merito dei provvedimenti, ma dalla strada che la legge indica per l’emanazione dei decreti delegati quando richiede per essa il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali (parere dato a maggioranza) e non l’intesa (che richiede l’unanimità) con la Conferenza stessa (nel caso di lavoro pubblico, servizi pubblici locali e partecipate) o con la Conferenza Stato-Regioni nel caso di dirigenza pubblica e nomina dei direttori apicali delle aziende sanitarie.
- Cosa succede ora: la legge delega 124/2015 risulta così mutilata in alcune sue parti che costituivano la premessa alla promulgazione dei decreti delegati, ma, sulla base degli articoli cancellati dalla Corte, erano già usciti cinque decreti legislativi, mente un sesto era in preparazione. Si tratta di temi di grande rilevanza. Tre erano già entrati in vigore: il decreto sui licenziamenti disciplinari (il cosiddetto licenziamento dei furbetti); il decreto sulla nomina dei direttori apicali delle aziende sanitarie ed ospedaliere; il decreto sulle partecipate. Due erano stati approvati il giorno prima del deposito della sentenza e sono stati ritirati dal Governo prima della firma del Capo dello Stato. Si tratta di quello sulla dirigenza e di quello sui servizi pubblici locali. Il decreto in preparazione era quello del testo Unico sul lavoro pubblico. Per i decreti già operativi si prospetta la possibilità di decreti correttivi, per cui il Governo ha dodici mesi di tempo dall’approvazione, su cui chiedere l’Intesa della Conferenza; per i decreti ritirati si dovrà provvedere a richiedere ora l’intesa alla Conferenza indicata dalla Corte. Per la legge “madre” la situazione non è chiara: potrebbe decidersi di rimandarla alle camere emendando i punti dichiarati incostituzionali o invece lasciarla così com’è e agire solo sui decreti “figli”. Comunque vadano le cose per ora nessuno dei cinque decreti potrà vedere una concreta attuazione, a meno di non annegare nei ricorsi.
- Che ne sarà della riforma: in linea di massima la riforma resta quella che era per il suo impianto generale e per gran parte dei decreti già approvati. In un clima infuocato pre-referendario (… per fortuna sta finendo e lunedì prossimo comunque vada ne saremo fuori!) è difficile immaginare però le conseguenze a medio periodo della sentenza. Certamente un notevole ritardo, se non uno stravolgimento, del provvedimento cuore della “Madia”, quello sulla dirigenza che della riforma costituiva il veicolo fondamentale ripensando ruoli e status dei suoi attuatori. In realtà una volta che siano stati apposti i correttivi, ossia indicata la necessità della intesa [1] con la Conferenza Stato-Regioni o Unificata, e ove non si raggiungesse l’unanimità della Conferenza entro trenta giorni, il Governo potrebbe agire in forma sostitutiva. Ovviamente deve averne la volontà e la forza politica.
- Una provvisoria conclusione: il cambiamento è difficile, solo la profonda convinzione che non cambiare costa di più può spingere tutti noi, come Paese, a intraprendere un percorso di reale trasformazione dell’amministrazione. Questa trasformazione è un processo, non una fotografia di una realtà utopica disegnata da una legge visionaria ed è un processo che deve essere accompagnato, partecipato, condiviso. Questo cambiamento trova il suo compimento solo quando porta frutto e l’unico frutto accettabile è il miglioramento del benessere equo e sostenibile dei cittadini italiani. In questo senso l’enorme lavoro legislativo che, cominciato dalla famosa 241 del 1990, ci ha portato ad ondate successive di riforme epocali, ha mancato ancora in gran parte il suo frutto. La forza delle onde si è spenta contro ostacoli diversi che si sono dimostrati per ora insuperabili quali l’incostanza nello sforzo data da un’alternanza politica manichea, il prevalere degli interessi di singole componenti, un’autonomia delle parti (si chiamino esse regioni o organi costituzionali o custodi del diritto amministrativo) che invece di aprire nuovi spazi di libertà, come era nel loro compito e forse intendimento, li hanno ulteriormente limitati, una “burocrazia difensiva” che spesso attende solo che passi “a nuttata”.
[1] Le intese
Le intese (art.3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) sono espresse in tutti casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita “un’intesa” con la Conferenza Stato-Regioni, su una proposta di iniziativa dell’Amministrazione centrale; consiste nella determinazione concordata, all’unanimità, da parte del Governo e di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome dei contenuti dei provvedimenti medesimi. Nell’ipotesi in cui non si raggiunga l’intesa entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione motivando.
Dal sito ufficiale Conferenze Stato Regioni ed Unificata