Sportelli Unici per le Attività Produttive telematici ai nastri di partenza
Con le norme introdotte dal Nuovo CAD i Comuni sono costretti ad offrire i servizi dello Sportello Unico in modalità telematica. Questo ovviamente necessita di una reingegnerizzazione di tutti i processi interni dell’ente in chiave telematica. Presentiamo un articolo di Simonetta Zingarelli che presenta il quadro normativo all’interno del quale ci si muove.
22 Marzo 2011
Simonetta Zingarelli*
Con le norme introdotte dal Nuovo CAD i Comuni sono costretti ad offrire i servizi dello Sportello Unico in modalità telematica. Questo ovviamente necessita di una reingegnerizzazione di tutti i processi interni dell’ente in chiave telematica. Presentiamo un articolo di Simonetta Zingarelli che presenta il quadro normativo all’interno del quale ci si muove.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è stato istituito dal D.P.R. 447/98. In particolare, l’art. 3, comma 2, rubricato, per l’appunto, “Sportello unico”, disciplinava per le PA la realizzazione di un archivio informatico del SUAP contenente tutti i documenti e i dati informativi e stabiliva che lo sportello fosse finalizzato a consentire a chiunque vi avesse interesse “l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari e sulle procedure previste…all’elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti attività promozionali”. Successivamente, è stato approvato il regolamento di cui al D.P.R. n. 440/00, recante modifiche ed integrazioni al DPR 447/98.
Anche nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) era stata inserita una norma idonea a favorire specificamente i rapporti telematici tra Amministrazioni e Imprese e, quindi, a garantire alle imprese la possibilità di invio di istanze, dichiarazioni, documenti e di ogni altro atto in via telematica. In verità, l’articolo 10 del Codice dell’Amministrazione Digitale non faceva altro che ribadire quanto già stabilito dal D.P.R. 447 del 1998. Il Codice aveva, però, inteso dare avvio all’integrazione dei servizi relativi agli sportelli unici attraverso un sistema informatizzato che consentisse le relative procedure in rete tra imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Nonostante la presenza di una specifica normativa in materia di SUAP, non è mai seguita una efficace attuazione da parte delle PA.
Nel corso di questi ultimi anni, sono state emanate nuove norme specifiche per favorire, riformare e rendere realmente applicabile lo sviluppo delle pratiche informatiche e concretizzare così l’attivazione degli sportelli unici, nonchè accelerare il procedimento di attività di nuove imprese.
Dal primo aprile 2010, attraverso la Comunicazione Unica, tutti gli adempimenti burocratici per aprire un’azienda verranno avviati con un’unica procedura telematica; tale procedura era già in parte prevista, ma, con la nuova regolamentazione, si consentirà una maggiore semplificazione delle procedure attraverso la gestione informatizzata di qualsiasi attività produttiva e di servizi.
Le norme di riferimento che hanno riformato il funzionamento del SUAP sono la Legge 133/2008 (di conversione e modifica del DL 112/2008) e il D.P.R. 160/10.
In particolare, l’art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per lasemplificazione normativa…si procede allasemplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive dicui regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, esuccessive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previstodagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui… lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento….
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica…;
b) le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;…..
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico….esercitano le funzioni relative delegandole alle camere di commercio…;
e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività dello sportello….
A tale norma è seguito il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, cioè il “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Il suddetto D.P.R. prevede, all’art. 2, cheil SUAP è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e per quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. È, inoltre, previsto che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territori in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto. In conformità alle modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
L’entrata in vigore del presente D.P.R. 160/2010 prevede, inoltre, al comma 10 dell’art. 4, che nel caso in cui il Comune non avesse attestato i requisiti per istituire il SUAP, l’esercizio delle relative funzioni avrebbe dovuto essere già delegato (entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.P.R 160/2010) alla Camera di Commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall’allegato tecnico di cui all’articolo 12, comma 5.
Secondo quanto previsto, inoltre, dall’articolo 12 del citato D.P.R., comma 1, punti a e b, e comma 7, il Regolamento ha efficacia da marzo 2011 relativamente ai Capi I, II, III, V, e VI, e da settembre 2011 per le norme di cui al capo IV.
In altre parole, con il primo termine entrano in vigore le norme relative al procedimento automatizzato o con SCIA[1]: lo sportello unico dovrà operare in modalità telematica per i provvedimenti soggetti a SCIA e la segnalazione verrà presentata al SUAP. Entro settembre 2011 dovrà entrare in vigore l’intero regolamento per i SUAP e si attua il procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive[2].
Con l’entrata in vigore dell’intero regolamento (settembre 2011) sarà abrogato il D.P.R. 447/98.
In relazione a quanto stabilito dalle norme di cui alla Legge 133 del 2008 e dal D.P.R. 160/2010, anche il Codice dell’Amministrazione Digitale ha subito delle modifiche con l’entrate in vigore del D. Lgs. 235/10 (recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69). L’articolo 10 del CAD così modificato stabilisce, infatti, che “lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto –legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.113, eroga i propri servizi verso l’utenza in via telematica”.
Ovvio che tutte le norme del SUAP dovranno comportare per il Comune una riorganizzazione informatica dei propri processi, dovendo ricevere lo stesso istanze e documenti in modalità esclusivamente telematica. Quindi, ogni Comune dovrà rendere attuali e concreti i propri processi di gestione informatica dei documenti, intesi come l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici.
[1] SCIA: segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 7/8/1990, n.241.
[2] www.impresainungiorno.gov.it
* Avv. Simonetta Zingarelli – Digital & Law Department – Studio Legale Lisi