Processo tributario telematico, un complicato intreccio normativo

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La specialità della giurisdizione tributaria e della normativa che disciplina il processo tributario ha spinto il legislatore a prevedere (almeno per ora) la non obbligatorietà del processo telematico; la tematica sta infatti già creando alcune difficoltà interpretative per ora risolte in sede giurisprudenziale

7 Ottobre 2016

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Giovambattista Palumbo, direttore Osservatorio Politiche fiscali Eurispes

L’uso degli strumenti informatici e telematico nel processo tributario è regolamentato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e specificato tecnicamente dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015.

Il D.M. n.163/2013 è stato pubblicato a conclusione della fase sperimentale avviata nel corso dell’anno 2010 e contiene disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

L’intento perseguito dal legislatore è “quello di rendere più efficiente l’attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie in termini quantitativi e qualitativi, oltre che in un’ottica di riduzione dei tempi medi del processo, con evidenti e diretti vantaggi sia per il personale dell’Amministrazione della giustizia tributaria che per le parti coinvolte nel processo in questione”.

Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 4 agosto 2015, contenente le specifiche tecniche, si è data poi piena attuazione al Regolamento contenuto nel D.M. n. 163/2013 e si è previsto l’avvio della procedura in esso delineata a partire dal 1° dicembre 2015 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali di Toscana e Umbria, le c.d. “Commissioni pilota”.

Il recente D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha inserito infine nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 contenente le disposizioni sul processo tributario, l’art. 16-bis, rubricato “Comunicazione e notificazioni per via telematica”.

In caso di notifica a mezzo Pec del ricorso, il ricorrente deve quindi costituirsi in giudizio con il deposito, mediante il S.I.Gi.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria):

  • del ricorso;
  • della nota di iscrizione a ruolo;
  • degli atti e dei documenti allegati al ricorso.

L’avvenuto deposito è attestato con ricevuta di accettazione, recante la data di trasmissione, rilasciata dal S.I.Gi.T. che successivamente rilascia anche il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale ricorsi. La parte resistente procede alla costituzione in giudizio e al deposito dei relativi atti e documenti con le stesse modalità previste per il ricorrente. Gli atti e i documenti informatici, prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, devono:

  • contenere l’indicazione del numero di iscrizione assegnato al ricorso introduttivo;
  • essere prodotti esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. che attesta l’avvenuto deposito con il rilascio di apposita ricevuta di accettazione recante la data di trasmissione e l’indicazione della corretta acquisizione degli atti e dei documenti informatici depositati.

La specialità della giurisdizione tributaria e della normativa che disciplina il processo tributario ha spinto comunque il legislatore a prevedere (almeno per ora) la non obbligatorietà del processo telematico, fermo restando il principio che “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche …[omissis]… è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado di giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”.

Tanto premesso in ordine all’attuale quadro normativo, si evidenzia che la tematica sta comunque già creando alcune difficoltà interpretative per ora risolte in sede giurisprudenziale.

Per quanto attiene infatti alle notificazioni tra le parti e ai depositi presso la competente Commissione tributaria, ai sensi del comma 3 dell’art. 16-bis cit., queste “possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione”, laddove al comma 4 dell’art. 16-bis, è sancito il principio secondo cui “l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto”.

Ai fini della decorrenza dei termini processuali relativi alle comunicazioni e alle notificazioni (fondamentale nel processo per la tempestività delle impugnazioni) è stata tenuta distinta la posizione del mittente da quella del destinatario. Infatti, la comunicazione o la notifica si intendono effettuate:

  • per il mittente, “al momento dell’invio” dei documenti informatici, tramite Pec, “al proprio gestore (quale) attestato dalla relativa ricevuta di accettazione”;
  • per il destinatario, “al momento in cui la comunicazione o la notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di Pec”.

Diversamente da quanto precede, invece, il deposito dei documenti informatici presso la Segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito “al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.”.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17941 del 12.09.2016, ha però chiarito che, vista la sperimentalità della procedura nelle Regioni espressamente individuate, la forma di notifica telematica non è sempre ammessa, restando confermata, per le Regioni dove la disciplina non può considerarsi già attiva, la previsione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, avente ad oggetto Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, per la quale “le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario”. Ne conseguiva quindi, per esempio, nel caso di specie, l’impossibilità che potesse assumersi l’equivalenza della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta. Abrogato il comma 1 bis dell’art. 16, è stato infatti ora aggiunto l’art. 16 bis al d.lgs. n. 546/1992, il cui attuale 3° comma, per quanto qui specificamente rileva, prevede che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione”. L’art. 3, comma 3, del d.m. n. 163/2013 ha del resto demandato a decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’individuare le regole tecnico-operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. E il DM 4 agosto 2015, come visto, ha infine previsto le specifiche tecniche volte alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in base alle quali le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del processo tributario telematico (Umbria e Toscana).

Tale complicato intreccio normativo, primario e secondario, come appunto dimostrano le prime sentenze sul tema, non è sempre ed agevolmente compreso, con tutti rischi di decadenza processuale che una errata comprensione della disciplina in tema di notifiche può determinare.

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