EDITORIALE
Nuovo CAD: alla ricerca di un demiurgo
Da una lettura attenta emerge che il nuovo CAD è migliorativo rispetto al precedente: amplia alcuni passaggi chiave sulla partecipazione, sulla estensione dei diritti, sull’implementazione delle soluzioni; semplifica e chiarisce punti oscuri ed è tecnologicamente più neutrale. Ciò detto si tratta al massimo di “innovazione incrementale”, non certo di quella “disruptive innovation” di cui la PA avrebbe bisogno. La scelta di non produrre un nuovo Codice “nativo digitale”, chiaro, essenziale e basato solo sui principi, ma di “rinnovellare” invece il vecchio con inserimenti e cancellazioni è alla fine, nonostante lo sforzo degli autori, perdente sia per la mancata chiarezza del provvedimento), sia soprattutto perché lascia intatto un impianto vecchio di oltre dieci anni, già troppe volte rammendato. Resta ora il grande compito di accompagnarne l’attuazione con nuovi investimenti e tanta formazione
20 Settembre 2016
Carlo Mochi Sismondi
Ho appena finito di leggere per la terza volta il nuovo CAD così come esce dal d.lgs 179 del 26 agosto 2016 che è entrato in vigore il 14 settembre scorso. Ho fatto anche un lavoro, che vi sottopongo, mettendo a confronto ogni articolo così com’era in vigore il 13 settembre e come è vigente oggi. Ne ho tratto alcune considerazioni, non tecniche per cui rimando ai lavori degli autorevoli autori che compongono questo speciale, ma politiche e che brevemente vi espongo:
- Niente da dire sulle idee guida: era buono il precedente del 2010, è ottimo questo che amplia alcuni passaggi chiave sulla partecipazione, sulla estensione dei diritti, sull’implementazione delle soluzioni. La chiave politica è data dall’incipit dell’art.3 : “ Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 (ossia tutte le amministrazioni pubbliche e le aziende a controllo pubblico, quindi finalmente anche le “partecipate”) , anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo ”.
- Mettendo a confronto i due codici posso dire che l’attuale è senz’altro migliore soprattutto perché semplifica, chiarisce punti oscuri ed è tecnologicamente più neutrale, oltre a prendere atto delle norme europee e a lasciare il passo a queste dove opportuno.
- Altrettanto mi sento di dire però che i due non sono radicalmente diversi, si tratta al massimo di quella che i tecnologi chiamano “innovazione incrementale”, non certo di quella “disruptive innovation” di cui la PA avrebbe bisogno. La scelta (dettata dalla legge delega) di non produrre un nuovo Codice che fosse “nativo digitale”, chiaro, essenziale e basato veramente solo sui principi, ma di “rinnovellare” invece il vecchio a forza di inserimenti o di cancellazioni di singole frasi o singole parole è alla fine, nonostante l’ammirevole sforzo degli autori, perdente sia per la mancata chiarezza del provvedimento (io sono di questo mondo, ma ci ho messo molti giorni a leggerlo con consapevolezza), sia soprattutto perché lascia intatto un impianto vecchio di oltre dieci anni, già troppe volte rammendato.
Ma non è su questo che appunto la mia attenzione, ma, come sempre, sul passaggio critico che deve tradurre le norme in comportamenti e quindi gestire il cambiamento passando dalle persone.
Da questo punto di vista alcuni aspetti del decreto mi sembrano preoccupanti:
- Sarà necessaria una
grande attenzione alla produzione di normativa secondaria: nel decreto si
richiama 46 volte l’articolo 71 che rimanda a regole tecniche da predisporre a
cura dell’AgID: questo articolo e questa incombenza diventa quindi il vero
snodo del decreto. Siamo fiduciosi, ma l’esperienza passata è molto negativa:
abbiamo visto troppe volte regole tecniche in ritardo di anni o linee guida
nate morte. Come si faranno queste
regole? Con che processo partecipativo? Con quale attenzione alle best practice
presenti sul territorio?
- La governance della digitalizzazione della PA rimane un punto debole nel decreto: tra norme sul ruolo della Presidenza del Consiglio, dell’AgID (con il suo comitato di indirizzo), del Ministero dell’Interno, del Garante, della neonata Conferenza permanente per l’Innovazione Tecnologica, di una di una non meglio precisata Consulta permanente dell’innovazione e, dulcis in fundo, del Commissario siamo di fronte al solito rebus. Mi sembra inoltre molto carente la parte che riguarda la collaborazione paritaria con le regioni e gli enti locali.
- Ancora più grave
mi sembra la continua e ossessiva reiterazione della formula magica che
trasforma ogni carrozza dell’innovazione in zucca: “
All’attuazione
delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”.
Possibile che non si sia ancora capito un assunto
così semplice: l’innovazione senza investimenti è IMPOSSIBILE. Innovando risparmieremo
anche, forse, certo ora è necessario investire, e investire almeno quanto
investono i nostri concorrenti europei, essendo noi tanto più indietro. Certo
non è un codice che può aprire i rubinetti, ma questo li chiude e in forma
perentoria.
- Altrettanto mi piace pochissimo l’accenno formale ad un piano di formazione dei dipendenti pubblici, essenziale per far trasformare le norme in comportamenti, che però non deve prevedere investimenti ulteriori. Eppure abbiamo ora a disposizione un’importante opportunità data dalla programmazione europea che ci impone decise azioni di rafforzamento amministrativo. Se non la cogliamo per portare la PA al digitale a cosa altro serviranno? Perché non immaginare diffuse e pervasive azioni di empowerment delle amministrazioni?
A fronte di questi oggettivi limiti qual è la soluzione scelta? Una strutturazione più forte dell’AgID dotandola dei poteri, delle competenze e dei soldi che hanno le sue omologhe europee? Un piano straordinario di accompagnamento della riforma? Un coordinamento effettivo dei poteri che sia rispettoso delle autonomie delle regioni e degli enti locali, ma metta in chiaro regole e quadri di riferimento? No, nulla di tutto questo, nasce invece una nuova figura, un commissario, pensato come un vero demiurgo che, come tutti i demiurghi, prenda le idee dall’iperuranio delle volontà politiche e, in forza della sua potenza creatrice, con esse plasmi la realtà. Strabiliante le cose che dovrebbe fare elencate nell’art. 63. Quando poi scopriamo che le deve fare tutte in tre anni e senza stipendio, allora sì che capiamo che stiamo aspettando come sempre un eroe che ci faccia scoprire scorciatoie meravigliose.
> Questo articolo è parte del dossier “Speciale Cad. Inizia la fase attuativa, l’analisi di FPA e dei nostri esperti”