Per il documento basta un link: la rivoluzione promessa dal nuovo CAD

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Con la riforma del CAD si rivede e ribalta il modo in cui la Pubblica
Amministrazione comunica con cittadini e imprese, utilizzando formalità e
procedure legate al supporto cartaceo.
Il nuovo CAD, in sostanza, ridisegna e digitalizza il procedimento
amministrativo

2 Febbraio 2016

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Eugenio Prosperetti, avvocato, docente informatica giuridica LUISS "Guido Carli"

La lettura del testo del riformato Codice dell’Amministrazione Digitale (nella versione circolante in rete) non è semplice, né per gli addetti ai lavori e, certamente, non per il cittadino comune. Si tratta di un testo complesso e contenente una quantità impressionante di disposizioni riformate e nuove, pensate in molti casi per funzionare in maniera coordinata. In sostanza, ad una prima lettura, se ci si sofferma troppo sulla singola norma e non la si analizza in rapporto alle altre, possono non essere evidenti il complessivo funzionamento e la ratio di alcuni meccanismi che sarebbero stati, invece, secondo questo testo, profondamente rivisitati.

Vediamo qui alcuni che, a mio avviso, sono tra i più importanti del testo.

Essi sono legati dal ribaltamento (stavolta effettivo) per il quale la Pubblica Amministrazione comunica con cittadini e imprese utilizzando formalità e procedure legate al supporto cartaceo, il c.d. “documento analogico”.

Anzitutto viene reso operante il “domicilio digitale” un indirizzo di PEC o di servizi qualificati di recapito elettronico che inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e comunicato al comune di residenza dal cittadino con l’effetto che diviene “mezzo esclusivo di comunicazione” con le Pubbliche Amministrazioni e le società a partecipazione pubblica.

I soggetti che hanno già una PEC iscritta in pubblici registri (es. i professionisti) si vedranno inserire d’ufficio tale indirizzo come domicilio digitale mentre ai cittadini, con modalità da individuare, verrà assegnato un domicilio digitale ove non ne fossero già dotati.

L’effetto sarà che la comunicazione con le PA diverrà normalmente digitale, solo ove il cittadino per qualche motivo non si doti (o non si doti ancora) del domicilio digitale, è previsto che l’Amministrazione debba stampare i propri documenti ed inviarne una copia. L’originale però rimane quello digitale.

Questo cambio di paradigma comporta anche il presumibile venir meno progressivo di costi di archivio cartaceo e di costi di acquisto carta, spedizioni, notifiche, ecc. per importi molto significativi a tutto vantaggio della spesa pubblica.

Sappiamo infatti che oggi, per ogni atto, possono essere necessarie anche 2 o 3 raccomandate al cittadino, con i relativi disagi che questo comporta di doverle andare a ritirare, ritirare poi l’atto presso l’Amministrazione interessata, contenzioso sulla regolarità della notifica che intasa i tribunali, ecc.

Sarà poi da capire (ma lo si potrà fare solo con un testo definitivo davanti) se e come la riforma in questione si applica al processo telematico e, in particolare, alla giustizia amministrativa. Le notifiche sono comunque effettuate da una PA (l’Amministrazione della Giustizia) e sono già disponibili le procedure di notifica telematica. E’ dunque ragionevole sostenere che ove un cittadino/impresa si sia dotata di domicilio digitale, esso debba valere anche per le notifiche processuali, con relativa velocizzazione della giustizia. Chi frequenta le aule di Tribunale per professione sa che spesso in causa, più che del merito della questione, si discute per lungo tempo di aspetti legati alle formalità della notifica con allungamento enorme dei tempi e della complessità processuale.

A complemento del domicilio digitale funzioneranno l’IndicePA, un database online (già esistente) dove rintracciare l’indirizzo informatico di ogni Pubblica Amministrazione e la possibilità di effettuare pagamenti alle PA con tecnologie digitali evolute, incluso il credito telefonico, senza dunque la necessità di recarsi negli uffici.

Ciò sicuramente porta un vantaggio anche a persone non direttamente avvezze all’uso delle tecnologie, come ad esempio le persone anziane, poiché l’alternativa era recarsi presso gli uffici, fare code, compilare modulistica complessa, che con la riforma potranno gestire a casa propria con l’aiuto di persone di loro fiducia e secondo le proprie esigenze.

Inoltre, coloro che non dispongono di connettività internet (altro argomento spesso sollevato) potranno fruire nei pressi di qualsiasi ufficio pubblico (dunque in maniera molto estesa nel territorio) di wi-fi pubblico, utilizzabile tramite l’identità digitale SPID , alimentato mediante la capacità non utilizzata della connettività (potenziata per l’occasione) degli uffici pubblici.

Vi è anche un altro, enorme, alleggerimento, legato al procedimento amministrativo.

Il nuovo CAD, in sostanza, ridisegna e digitalizza il procedimento amministrativo .

Ciò si evince a partire dalla norma che prevede che “se il documento informatico è conservato per Legge da una pubblica amministrazione, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche”.

Nella pratica, se un Amministrazione possiede una ricevuta digitale, una dichiarazione, un certificato, una autorizzazione in un archivio digitale, il cittadino non dovrà conservarlo e non gli si potrà chiedere di produrlo.

Si riduce dunque la possibilità per l’Amministrazione di richiedere al cittadino di traghettare documenti tra un ente e l’altro, pensiamo ad esempio in materia di edilizia quando si deve mostrare all’ente A quello che ha deciso l’ente B.

Oggigiorno (come sappiamo) per ottenere che l’Amministrazione A comunichi con l’Amministrazione B trasferendo documenti serve un giudice o un procedimento di accesso agli atti con tempi e modalità complesse. La norma sulla Riproduzione e Conservazione di documenti sembra semplificare tutto questo e puntare (in prospettiva) ad un sistema in cui ogni documento amministrativo ha un identificativo informatico e può essere rintracciato quasi “per link” da cittadini e amministrazioni.

E’ inoltre previsto che il mancato avvio del procedimento amministrativo a fronte delle modalità di presentazione digitale dell’istanza comporti una specifica responsabilità del dirigente dell’Ufficio.

Nessuno nega che le riforme di cui sopra debbano passare per un processo di attuazione e metabolizzazione da parte dell’Amministrazione di vasta portata, tuttavia le norme approvate sono chiare e rivoluzionarie e eluderle non sarà semplice, anche perché i cittadini dovrebbero avere tutto l’interesse a vederle attuate e dunque a pretenderne il rispetto.

Ci prepariamo dunque, quando ci sarà il testo definitivo, a commentare nel dettaglio la vera transizione della PA al digitale.

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