Processo amministrativo, senza regolamento pochi i punti fermi
Se quindi poche sono ancora le
anticipazioni ricavabili dai materiali resi disponibili, alcune certezze
derivano da ulteriori disposizioni normative che già hanno esteso
l’applicabilità di alcune previsioni anche al processo amministrativo
telematico. Ecco quali
11 Marzo 2016
Stefano Corsini, Commissione Informatica Ordine Avvocati Pordenone, Commissione Informatica Unione Triveneta Ordini Forensi e Sara Cancian, studio legale NordEstAvvocati
Si avvicina anche per il processo amministrativo il definitivo, e sinora rinviato, avvio del processo telematico. A partire dal 1 luglio 2016 infatti i difensori costituiti, le parti qualora stiano in giudizio personalmente, e gli ausiliari del giudice dovranno depositare tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche e tutti gli atti e provvedimenti del giudice amministrativo, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti andranno sottoscritti con firma digitale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 136, commi 2 e 2 bis, D.Lgs. 104/10 (Codice del processo amministrativo).
L’auspicio è che una maggiore digitalizzazione della procedura possa apportare anche nel processo amministrativo gli stessi positivi effetti già dispiegati in ambito civile, ove la maggior parte dei professionisti ed addetti ai lavori ha già maturato esperienza con le modalità operative del processo telematico: superate le iniziali difficoltà date dalla novità del metodo operativo ed organizzativo, il “mezzo” telematico sembra ad oggi aver convinto molti, anche fra i più scettici, costituendo ora la regola.
La fase sperimentale
Poche sono tuttavia le indicazioni messe a disposizione dal Ministero in riferimento al PAT (Processo Amministrativo Telematico): a novembre dell’anno scorso è stata avviata in via sperimentale l’attivazione di un nuovo sito istituzionale, attraverso il quale garantire un accesso più rapido sia alle ultime pubblicazioni che ai fascicoli elettronici delle cause patrocinate dagli avvocati, mentre è ancora in corso, ai sensi di quanto previsto all’art. 13 dell’allegato 2 al D.Lgs. 104/10, la predisposizione del D.P.C.M. recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico e del relativo allegato contenente le specifiche tecniche.
Lo schema di decreto ad oggi noto concernente il “Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico” pare però vicino alla fase finale della sua pubblicazione, avendo acquisito per larga parte pareri favorevoli, da ultimo quello del Consiglio di Stato del 20 gennaio scorso, pur permanendo l’esigenza di coordinarne al meglio il contenuto, necessariamente innovativo, con le altre fonti normative vigenti. Pare confermata la scelta del deposito telematico a mezzo posta elettronica certificata, essendo tuttavia previste, come avviene per il PCT, modalità alternative di deposito per le ipotesi in cui questo non possa, per ragioni o necessità tecniche, avvenire mediante pec.
Le operazioni connesse ai servizi telematici, fra cui la gestione dei fascicoli telematici e la tenuta dei registri, saranno di competenza del S.I.G.A. (Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa), in conformità alle disposizioni del codice del processo amministrativo, del codice dell’amministrazione digitale, del codice in materia di protezione del dati personali e delle altre disposizioni incidenti sul processo telematico.
Gli aspetti tecnici
I formati consentiti per il deposito telematico di atti, documenti e provvedimenti dovrebbero coincidere in toto, come si auspica, con i formati ammessi per il PCT dalle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e ai fini del deposito andranno utilizzati dei moduli all’uopo predisposti e scaricabili dal Sito istituzionale, da compilare secondo le indicazioni che saranno ivi rese disponibili.
Anche in riferimento al rilascio della procura, con ogni probabilità sarà consentito, per evidenti ragioni pratiche, il rilascio tanto su supporto cartaceo che in digitale, con sottoscrizione del difensore a mezzo di firma digitale al fine della certificazione di autenticità della sottoscrizione.
Maggiori differenze potrebbero riscontrarsi con riferimento alle richieste delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale, che potranno essere effettuate attraverso apposita funzionalità del Sito Istituzionale e rilasciate dalla Segreteria dell’ufficio giudiziario presso cui è incardinato il ricorso, salva la possibilità per il difensore di estrarre copie ad uso studio dei provvedimenti, disponibili tramite consultazione del Sito Istituzionale.
L’accesso al fascicolo tramite S.I.G.A. dovrebbe essere garantito, per i dati che non siano pubblicamente consultabili, attraverso apposite credenziali rilasciate dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Le notifiche via PEC
In punto di utilizzo della posta elettronica certificata, se per le comunicazioni di segreteria rappresenterà la via preferenziale, soccorrendo solo in caso di impossibilità, l’inoltro a mezzo fax (ovvero, in caso di ulteriore impossibilità, con le modalità di cui all’art. 45 Disp. Att. c.p.c.), per le notifiche si sono di recente posti alcuni dubbi, anche in ambito giurisprudenziale, circa l’estendibilità al processo amministrativo della notifica a mezzo pec, ai sensi della L. 53/94.
A fronte di iniziali aperture circa la validità di tale modalità di notifica anche nel processo amministrativo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2682 del 28.05.15; Consiglio di Stato, sez. V, n. 4862 del 22.10.15) si segnala il recente revirement di cui alla sentenza Consiglio di Stato, sez. III, n. 189 del 20.01.16, che, nel ritenere inesistente la notifica a mezzo pec dell’atto di appello effettuata dall’appellante, ha precisato con un’articolata motivazione che “ … siffatta modalità di notifica non [ è ] utilizzabile nel processo amministrativo….”.
In attesa quindi che vengano pubblicati D.P.C.M e relativa scheda tecnica, ed in assenza di nuove pronunce sul punto, le notifiche andranno svolte, in via prudenziale, secondo le modalità tradizionali.
Considerazioni finali
Se quindi poche sono ancora le anticipazioni ricavabili dai materiali resi disponibili, alcune certezze derivano da ulteriori disposizioni normative che già hanno esteso l’applicabilità di alcune previsioni anche al processo amministrativo telematico.
In particolare:
- l’art. 42, D.L. n. 90/14, aggiungendo all’art. 16, D.L. 179/12 il comma 17 bis, ha esteso al PAT le disposizioni relative a comunicazioni e notificazioni per via telematica dei commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13;
- l’art. 39 D.Lgs. 104/10, nel rinviare alle disposizioni del codice di procedura civile, estende al processo amministrativo l’applicazione dell’art. 83, comma 3 c.p.c. in punto di procura digitale.
Inoltre a decorrere dall’entrata in vigore del PAT, ai sensi dell’art. 20, comma 1 bis, D.L. 83/15 il fascicolo d’ufficio dovrà essere “in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria ”.
Così ricapitolate, per sommi capi, alcune delle novità che possiamo attenderci per effetto dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico delle relative regole a disciplina, non resta che profittare al meglio del periodo di transizione che condurrà alla deadline del 1 luglio 2016, così come peraltro caldamente consigliato dallo stesso Presidente di Sezione della Segreteria Generale del Consiglio di Stato con nota del 1 febbraio scorso, nella quale ha invitato i professionisti a depositare sin da subito in telematico gli atti e i documenti al fine di abituarsi alla nuova modalità di deposito.
In attesa quindi che siano pubblicate le Regole tecnico-operative per l’attivazione del processo amministrativo telematico, l’auspicio non può che essere, come affermato già dalle prime righe, che tale telematizzazione del processo rappresenti uno stimolo oltre che un punto d’approdo nel raggiungimento di una sempre maggiore efficienza, celerità ed organizzazione della Giustizia, pur essendo chiaro che anche questo processo di innovazione, come i precedenti, necessiterà degli opportuni aggiustamenti e implementazioni in corso di applicazione, anche in riferimento all’aggiornamento professionale dei soggetti coinvolti.