De profundis per un progetto di riforma: finisce l’esperienza dei direttori generali degli Enti locali?

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Il testo del codice delle autonomie che è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri prevede, di fatto, la soppressione della figura del Direttore generale degli Enti Locali (figura introdotta dalle Riforme Bassanini nella seconda metà degli anni Novanta) tranne che per le nove città metropolitane[1]. A mio parere si tratta di una controriforma gravemente sbagliata nel merito e nel metodo. Nel merito perché elimina una figura di cerniera tra politica ed amministrazione che è stata un importante strumento di innovazione; nel metodo perché ancora una volta il Governo mortifica così l’autonomia degli Enti locali entrando pesantemente a definirne i modelli organizzativi.

16 Luglio 2009

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Carlo Mochi Sismondi

Articolo FPA

Il testo del codice delle autonomie che è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri prevede, di fatto, la soppressione della figura del Direttore generale degli Enti Locali (figura introdotta dalle Riforme Bassanini nella seconda metà degli anni Novanta) tranne che per le nove città metropolitane[1]. A mio parere si tratta di una controriforma gravemente sbagliata nel merito e nel metodo. Nel merito perché elimina una figura di cerniera tra politica ed amministrazione che è stata un importante strumento di innovazione; nel metodo perché ancora una volta il Governo mortifica così l’autonomia degli Enti locali entrando pesantemente a definirne i modelli organizzativi.

Partiamo dal merito: la figura del direttore generale (un professionista in genere esterno all’amministrazione che riceve un incarico fiduciario direttamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia), nasce dalla convinzione che sia opportuno,  nel pieno rispetto dell’autonomia di ogni singola amministrazione a garanzia del “buon andamento”, progettare ed implementare due sistemi organizzativi. Il primo, che fa capo appunto al DG, è finalizzato a garantire la corretta e tempestiva attuazione delle politiche, l’erogazione dei servizi, la realizzazione delle opere, le azioni a supporto dello sviluppo, il controllo del livello di qualità dei servizi e del grado di soddisfazione dell’utenza; attengono a questo le funzioni di pianificazione gestionale, di corretta allocazione delle risorse, di corretta gestione delle persone.  Il secondo sistema è quello del monitoraggio e del controllo che comprende le funzioni di revisione e controllo contabile, di controllo della correttezza amministrativa nel rispetto del quadro normativo generale e che è coperto dal Segretario comunale.

Questo approccio si basa sulla convinzione che non è opportuno, almeno nei comuni maggiori e nelle Province, unificare chi gestisce con chi controlla. Un’impostazione che, tra l’altro, è in perfetta sintonia con tutta l’azione attuale di riforma delle amministrazioni a cominciare dal “decreto Brunetta” di prossima promulgazione.

Il sistema, ovviamente, ha i suoi pro e i suoi contro, ma ha garantito negli anni in quasi tutti gli Enti dove è stato applicato una qualità dell’organizzazione, una coerenza dell’azione amministrativa rispetto alle politiche, una semplificazione di modelli decisionali senz’altro apprezzabile.

Come ricorda Michele Bertola in Panozzo 2006, FORUM PA 2007, Università di Salerno Prof Storlazzi 2008) hanno ampiamente rilevato che, dove questa figura è stata utilizzata, i risultati per gli enti sono stati oggettivamente estremamente positivi. Tra le altre cose le ricerche hanno dimostrato che gli enti dove c’è un DG si collocano mediamente molto più in alto degli altri nelle classifiche sulla qualità della pubblica amministrazione che diversi organi di stampa e associativi annualmente pubblicano (Italia Oggi, Il Sole24ore, Legambiente etc.)”.
Certo, essendo un incarico fiduciario, il rischio di un vertice politico che nomini un amico del cuore o un politico in dismissione esiste. Ma, primi tra le categorie dei vertici apicali, i Direttori generali iscritti alla loro associazione professionale (ANDIGEL) hanno accettato di essere sottoposti ad un esame dei curricola che ha portato alla stesura di un primo elenco accreditato di direttori generali rigorosamente realizzato da un ente terzo (Fondazione Alma Mater dell’Università di Bologna).

Molto altro ci sarebbe da dire, ma travalicherebbe le dimensioni di un editoriale, se volete saperne di più vi rimando ai documenti presenti nel sito di ANDIGEL).

Passiamo dunque al metodo. Io credo che in questo momento più che mai gli Enti Locali abbiano bisogno della piena autonomia statutaria in materia di organizzazione degli uffici e questo perché alla vigilia della attuazione del federalismo fiscale ci sarà bisogno di forti interventi di riorganizzazione e di orientamento ai risultati concreti ed economicamente rilevanti per gli enti e i servizi da questi garantiti ai cittadini. Le specificità e l’efficacia di tali interventi richiedono autonomia, rispetto delle scelte che ogni singolo Ente ha fatto e vorrà fare per adeguare il proprio agire al contesto in cui opera. Per fare le scelte migliori, per poter rispondere alle esigenze dei cittadini. È quindi profondamente sbagliato che leggi delega e decreti delegati del Governo si occupino, addirittura in termini vincolanti, di un aspetto così rilevante e delicato quale i vertici organizzativi degli Enti o peggio ancora della dirigenza degli enti locali. Si tratta di questioni centrali: affinché l’autonomia degli Enti sia davvero tale, tali materie, nel rispetto della Costituzione, debbono essere affidate alla podestà statutaria di ciascun Ente.

Insomma siamo alle solite: i primi vagiti di un federalismo tanto decantato quanto inattuato (gli esempi di lesa autonomia sono centinaia e più volte ne abbiamo parlato) si scontrano (in genere avendo la peggio) con tentazioni rozzamente riduzioniste e centraliste che, partendo dalla giusta esigenza del risparmio e appoggiandosi a umori popolari un po’ giacobini, gettan via il bambino con l’acqua sporca. Ma deprimere l’autonomia degli Enti locali non è la soluzione: è lì che si esplica la democrazia, depotenziare comuni e province vuol dire farle correre seri pericoli.


[1] Come è noto la situazione attuale prevede la facoltà (e non l’obbligo) di avvalersi di tale figura per i comuni sopra i 15.000 abitanti e per tutte le province. In nessun ente esiste l’obbligo di avvalersi ti tale figura e infatti sui circa 700 enti che hanno questa possibilità oggi circa 300 hanno un direttore generale.

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