Accordo individuale di Smart Working: come funziona e facsimile del contratto
Per introdurre lo Smart Working nelle aziende o nelle amministrazioni bisogna stipulare un accordo individuale tra il datore di lavoro e i dipendenti. Vediamolo nel dettaglio.
30 Ottobre 2019
Maurizio Costa
Content Officer FPA
L’accordo individuale di Smart Working è un documento fondamentale per avviare il lavoro agile nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni. Senza questo tipo di contratto la legge non permette ai dipendenti di praticare alcuna tipologia di Smart Working.
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L’accordo individuale serve, innanzitutto, a stabilire la durata del progetto di lavoro agile; inoltre, disciplina in quali luoghi lo Smart Working può essere eseguito all’esterno della sede aziendale; infine, regola il tipo di potere di controllo disciplinare che il datore di lavoro può effettuare nei confronti dei propri dipendenti.
Vediamo nello specifico come si compone questo accordo.
L’accordo individuale e la legge sullo Smart Working
Secondo la legge numero 81 del 22 maggio 2017, l’accordo individuale è:
“Relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”.
Questo accordo, inoltre, stabilisce i tempi di riposo del lavoratore e le misure organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche durante l’orario di lavoro.
Questo tipo di contratto può essere a tempo determinato o indeterminato; in quest’ultimo caso, “il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni”. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso.
Per gli accordi a tempo determinato, anche in questo caso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento in presenza di un giustificato motivo. Il datore di lavoro, inoltre, può prorogare la durata dell’accordo di Smart Working, con alcuni giorni di preavviso (che vanno indicati nel contratto). Il dipendente può riservarsi la scelta di accettare oppure no. In caso di proroga, si può sottoscrivere un nuovo accordo, differente dal primo.
Nel caso di lavoratori disabili
Per quello che riguarda i lavoratori disabili che sottoscrivono un accordo individuale di Smart Working, la legge numero 81 stabilisce che:
“Il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore”.
Orario e luogo di lavoro
Nell’accordo, naturalmente, sono indicati gli orari e i luoghi di lavoro che il dipendente dovrà rispettare durante le giornate di lavoro agile. Per quello che riguarda i luoghi nei quali il dipendente può recarsi, il datore di lavoro può decidere se indicarli o meno all’interno dell’accordo individuale, riducendo le possibilità del dipendente di poter scegliere tra diversi luoghi di lavoro. Il datore di lavoro può anche decidere di non indicare nello specifico questi luoghi, lasciando più libertà al dipendente di poter lavorare in luoghi differenti.
In tutti e due i casi, è fondamentale che il dipendente si attenga a queste disposizioni: nel caso in cui il dipendente dovesse infortunarsi in un locale in cui non poteva svolgere le sue mansioni in modalità Smart Working, probabilmente non avrebbe diritto alla copertura assicurativa.
Nell’accordo devono essere indicate anche le condotte che potrebbero comportare delle sanzioni disciplinari: “L’accordo […] individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari”.
Fasce di disponibilità
Nell’accordo vanno, inoltre, specificate le fasce di disponibilità del dipendente, cioè quei periodi di tempo durante i quali il lavoratore deve risultare ‘connesso’ e quindi contattabile dal datore di lavoro o dai suoi superiori via mail, telefono, Skype etc.
Come si formalizza l’accordo
Come si legge dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “a partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di Smart Working potranno procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.
Il datore di lavoro, dunque, deve inserire l’accordo online: per farlo, sarà necessario possedere SPID oppure le credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro.
L’accordo così inviato al Ministero potrà essere modificato o annullato in qualsiasi momento. Le aziende che sottoscrivono numerosi accordi individuali simili tra loro, potranno procedere a un invio massivo, riunendo più contratti sotto un unico accordo.
Per tutte le informazioni su come inviare l’accordo, consulta la guida qui.
Ecco il facsimile dell’accordo individuale di Smart Working
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