Accessibilità: pubblicato il decreto del MIUR

Home PA Digitale Servizi Digitali Accessibilità: pubblicato il decreto del MIUR

I siti web della PA devono essere accessibili in ogni loro parte. Nessuna tecnologia o programma deve inficiarne la fruizione da parte di cittadini portatori di qualsiasi disabilità. Questa impostazione emerge dal decreto del MIUR del 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 2013) che modifica l’allegato A del decreto del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, D.M. 8 luglio 2005. L’analisi delle novità nell’articolo di Debora Montagna, realizzato nell’ambito della collaborazione con Studio Legale Lisi.

2 Ottobre 2013

D

Debora Montagna*

I siti web della PA devono essere accessibili in ogni loro parte. Nessuna tecnologia o programma deve inficiarne la fruizione da parte di cittadini portatori di qualsiasi disabilità. Questa impostazione emerge dal decreto del MIUR del 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 2013) che modifica l’allegato A del decreto del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, D.M. 8 luglio 2005. L’analisi delle novità nell’articolo di Debora Montagna, realizzato nell’ambito della collaborazione con Studio Legale Lisi.

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2013 del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (decreto del 20 marzo 2013) si torna a parlare di accessibilità.

Ricordiamo che ai sensi della nota legge Stanca (n. 4 del 2004) l’accessibilità è definita quale “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.

Tra le finalità principali della legge Stanca – che sono relative al riconoscimento e alla tutela del diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici – si evidenzia in particolare la necessità di tutelare e garantire il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili. La legge Stanca riprende, dunque, il fondamentale principio di uguaglianza presente nell’articolo 3 della nostra Costituzione.

Già qualche mese addietro si è riparlato di accessibilità perché, in seguito alla promulgazione del D.L. n. 179/2012 (che, nell’ambito delle ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ha apporto alcune modificazioni[1] alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”), l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato il 29 marzo 2013 la Circolare n. 61/2013, al fine di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dal suddetto decreto.

Il decreto del MIUR del 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 2013), invece, introduce delle novità in tema di accessibilità in relazione, nello specifico, al decreto del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, D.M. 8 luglio 2005, il quale riporta i “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”, modificandone in particolare l’allegato A.

Con queste modifiche sono state recepite le indicazioni date dalla Commissione Europea nella comunicazione "A digital Agenda for Europe COM(2010) 245", in base alla quale "al fine di garantire servizi pubblici inclusivi, i siti web della pubblica amministrazione e i servizi on line devono essere resi compatibili con i nuovi standard internazionali in tema di accessibilità del web".

Il nuovo allegato A, che prevede i "Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4", asseconda, innanzitutto, i quattro principi ispiratori delle WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) pubblicate nel 2008 dal consorzio internazionale W3C[2], documento che costituisce un punto di riferimento a livello internazionale in tema di accessibilità:

  • principio 1: percepibile – le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraverso differenti canali sensoriali;
  • principio 2: utilizzabile – i componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa contenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;
  • principio 3: comprensibile – gli utenti devono poter comprendere le modalità di funzionamento dell’interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie per ottenere servizi e informazioni;
  • principio 4: robusto – il contenuto deve essere abbastanza robusto da poter essere interpretato in modo affidabile da una vasta gamma di programmi utilizzati dall’utente, comprese le tecnologie assistive.

L’allegato A è suddiviso in due paragrafi che riguardano rispettivamente:

  • i requisiti tecnici di accessibilità e i punti di controllo per la valutazione di conformità;
  • la metodologia per la verifica tecnica.

I requisiti tecnici – che fanno appunto riferimento alle 12 Linee guida in cui si articolano i principi delle WCAG 2.0 – sono relativi, tra le altre cose, alla necessità di fornire “alternative testuali” per qualsiasi contenuto di natura non testuale, in modo che esso possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti (per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto o letto da una sintesi vocale), comprese quindi le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere.

Inoltre, si parla di contenuti adattabili (che possano essere presentati in modalità differenti, ad esempio prevedendo layout più semplici, senza perdita di informazioni o struttura), distinguibili (che siano visti e ascoltati in maniera più semplice dagli utenti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo), accessibili da tastiera (che siano resi disponibili in tutte le funzionalità, anche tramite tastiera).

Ancora, è previsto che debba essere data all’utente adeguata disponibilità di tempo in modo che egli abbia il tempo sufficiente per leggere e utilizzare i contenuti.

È, poi, necessario fare attenzione:

  • a non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche;
  • a fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine (navigabilità);
  • a rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale;
  • a creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile;
  • a dare assistenza nell’inserimento di dati e informazioni in modo da aiutare l’utente a evitare gli errori e ad agevolarlo nella loro correzione;
  • a garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive.

Con questo decreto si punta, dunque, ad avere siti accessibili in ogni loro parte, senza che determinate tecnologie o programmi possano inficiarne la fruizione da parte di cittadini portatori di qualsiasi disabilità. Inoltre, dall’Ufficio Stampa del MIUR si evidenzia che questa nuova impostazione favorisce i programmi ‘sociali’ e grazie ai requisiti stabiliti il cittadino con disabilità non sarà spettatore passivo ma cittadino con possibilità di partecipare, ottenere informazioni e servizi indipendentemente dalla sua disabilità, nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione italiana, applicato alle nuove tecnologie[3]. 


dott.ssa Debora Montagna – Digital&Law Department, Studio Legale Lisi 

 


[1] In particolare l’art. 9, “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, del decreto legge n. 179/2012 ha previsto delle sostanziali modifiche in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, tale articolo ha previsto l’obbligo, a carico delle medesime PA, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. All’Agenzia per l’Italia digitale è affidato il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.

[2] Un’organizzazione internazionale non governativa che ha come scopo quello di sviluppare tutte le potenzialità del World Wide Web

[3] http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs200313bis.

 

 

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!