Agenda digitale Italiana: nuove misure nel “Decreto Fare”
Il "Decreto del Fare", pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana contiene alcune interessanti novità anche in tema di Agenda Digitale e di dematerializzazione. Pubblichiamo il commento di Debora Montagna, del Digital & Law Department – Studio Legale Lisi che analizza nel dettaglio il nuovo provvedimento mettendo in risalto i punti di discontinuità in materia di governace, di sanità elettronica e di infrastrutture di rete.
26 Giugno 2013
Debora Montagna*
Il "Decreto del Fare", pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana contiene alcune interessanti novità anche in tema di Agenda Digitale e di dematerializzazione. Pubblichiamo il commento di Debora Montagna, del Digital & Law Department – Studio Legale Lisi che analizza nel dettaglio il nuovo provvedimento mettendo in risalto i punti di discontinuità in materia di governace, di sanità elettronica e di infrastrutture di rete.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21/6/2013 il Decreto legge n. 69/2013, recante le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, meglio conosciuto con la definizione di “Decreto Fare”. Il decreto contiene alcune interessanti novità anche in tema di Agenda Digitale e di dematerializzazione, a cominciare dagli articoli 13 e ss., con i quali si stabiliscono delle misure per il potenziamento dell’Agenda digitale italiana, ridefinendone la governance e modificando a tale scopo l’articolo 47 del Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012[1]. Tale articolo ora prevede che la cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale Italiana sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato.
La cabina di regia, composta da alcuni ministri (Ministro dello sviluppo economico, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Ministro per la coesione territoriale, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministro della salute, Ministro dell’economia e delle finanze), nonché da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata, dovrà essere inoltre integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni.
Questo organismo dovrà presentare al Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui trattasi, un quadro complessivo relativo:
- alle norme vigenti in materia;
- ai programmi avviati e al loro stato di avanzamento;
- alle risorse disponibili per l’attuazione dell’Agenda digitale.
Per tali attività la Cabina di regia potrà avvalersi anche dell’Agenzia per l’Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella stessa Cabina di regia. Il Decreto legge prevede, tra l’altro, che nell’ambito della cabina di regia venga istituito il Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale (ovvero Francesco Caio, il c.d. Mister Agenda digitale, che viene indicato nel comunicato[2] relativo all’approvazione del Decreto Fare come il soggetto individuato dal Governo per ricoprire questa carica).
Il Decreto introduce importanti novità anche per l’AGID: in particolare prevede che a vigilare l’ente, preposto alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, d’ora in poi sia unicamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo è certamente un passaggio fondamentale verso l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda, in quanto libera l’Agenzia da quella sorta di immobilismo indotto dall’essere soggetta alla vigilanza di ben cinque Ministeri, come previsto al momento della sua istituzione dall’art. 19 comma 1 decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012[3].
Altre novità sono quelle previste in tema di domicilio digitale. L’art. 14 del d.l. n. 69/2013 prevede che all’atto della richiesta del documento unificato sia riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal modo si intende favorire la diffusione e l’uso del domicilio digitale.
Ancora, l’art. 15, modificando il comma 2 dell’art. 80 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD), prevede che la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività sia presieduta dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale o, su sua delega, dal Direttore dell’AGID. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione resteranno in carica per un triennio, non più per 2 anni.
Per la razionalizzazione dei CED, Centri elaborazione dati, al successivo art. 16 del decreto è stabilito che nell’ambito del piano triennale di cui al comma 4 dell’art. 33 septies del d.l. n. 179/2012 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all’utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.
Il Decreto introduce altre importanti previsioni anche all’art. 17 (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico), il quale modifica l’articolo 12 del decreto legge n. 179/2012[4]. Innanzitutto viene stabilito come termine ultimo per l’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) il 31 dicembre 2014. Nel frattempo, entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome sono tenute a presentare all’Agenzia per l’Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE. Saranno la stessa Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute, per le parti di rispettiva competenza, a:
- valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE;
- monitorare la realizzazione del FSE da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.
Per quanto riguarda le infrastrutture tecnologiche per il FSE, le regioni e le province autonome – che già potevano realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale oppure avvalersi delle infrastrutture a tale fine già realizzate da altre regioni (riuso) – potranno anche decidere di utilizzare l’infrastruttura centrale per il FSE, progettata e realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale, che sarà fruibile in modalità cloud computing.
Tra le altre disposizioni rilevanti in materia di digitalizzazione contenute nel “Decreto Fare”, c’è da citare l’art. 34 che riporta le disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza e prevede che:
- il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto debba essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato;
- il certificato di parto o il certificato di interruzione di gravidanza debba essere trasmesso all’INPS esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
La trasmissione di questi certificati dovrà avvenire utilizzando i servizi e le modalità definiti con decreto interministeriale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del “Decreto Fare” e utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia. Per il momento e fino alla scadenza del termine di 90 giorni dall’approvazione del decreto interministeriale di cui sopra, rimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’INPS il certificato medico cartaceo di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.
Si segnala infine che, tra le altre cose, il decreto legge n. 69 stabilisce, all’articolo 10, la liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica, prevedendo che l’offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo, però, l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address). Con tale previsione viene dunque liberalizzato l’accesso a Internet in adeguamento a quanto già avviene in molti Paesi europei.
[1] Decreto legge convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35
[2] Reperibile al link: http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=71680
[3] Decreto legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
[4] Decreto legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221