Agenzia delle Entrate: “Ecco le regole sulle vending machine per la trasmissione dei corrispettivi”
Da gennaio 2017 scatta l’obbligo di comunicazione e con
il
provvedimento
dell’Agenzia si definiscono
le
informazioni
da
trasmettere,
il
loro
formato
e
le
modalità
tecniche
mediante
le
quali
comunicare
i
dati
garantendone
autenticità,
inalterabilità
e
riservatezza
5 Settembre 2016
Mario Carmelo Piancaldini, responsabile Ufficio Project management dell’Agenzia delle Entrate
Lo scorso giugno sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le regole tecniche necessarie per rispettare l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi giornalieri maturati a seguito dell’utilizzo di distributori automatici, dando così attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalla legge delega fiscale (art. 9 della Legge n. 23/14).
La norma prevede che l’obbligo scatti con riferimento alle operazioni eseguite dal 1 gennaio 2017: il citato provvedimento è stato predisposto ed emanato con sufficiente anticipo anche al fine di mettere in condizione i gestori delle vending machine di organizzarsi per tempo.
Occorre innanzitutto evidenziare che, nel nostro Paese, non esiste una definizione normativa puntuale di distributore automatico: il d.Lgs. n. 114/1998, che disciplina il settore del commercio, si limita a dettare regole amministrative da adottare qualora la vendita al dettaglio venga realizzata mediante “apparecchi automatici” (art. 17).
In secondo luogo, quando si parla di commercio al dettaglio svolto mediante distributore automatico si è soliti far riferimento a quegli apparecchi mediante i quali si effettua somministrazione di alimenti e bevande (che, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 633/72, sono assimilate alle prestazioni di servizi).
Per tali motivi l’Agenzia delle Entrate ha primariamente avviato – anche attraverso un costante confronto con Confida, la principale associazione di categoria del settore – approfondimenti finalizzati a valutare le caratteristiche tecniche degli apparecchi oggi maggiormente diffusi sul mercato e stabilire un percorso di “fiscalizzazione” graduale delle vending machine (terminologia utilizzata nella prassi): si rendeva infatti necessario garantire un passaggio economicamente e tecnicamente sostenibile per i contribuenti e gli operatori del settore che devono produrre le componenti hardware e software degli apparecchi.
Conseguentemente, il provvedimento e le connesse specifiche tecniche emanati il 30 giugno scorso hanno inizialmente fornito una definizione tecnica di vending machine, elencando le loro peculiarità hardware, per poi stabilire le informazioni (riferite ai corrispettivi) da memorizzare e trasmettere, il loro formato nonché le modalità tecniche mediante le quali comunicare i dati garantendone l’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza.
I documenti sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate; sempre sul medesimo sito, i contribuenti hanno a disposizione un’ area dedicata in cui trovare i servizi per censire online i propri distributori ed ottenere certificati per “sigillare elettronicamente” il file XML con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti.
La fase di censimento prevede l’assegnazione di un QRCODE da applicare su ogni apparecchio in modo da consentire anche al singolo consumatore di riconoscere che il distributore che sta utilizzando è censito dall’Amministrazione finanziaria e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla stessa.
La fase di memorizzazione e invio dei dati, invece, prevede – per questa fase transitoria – l’estrapolazione degli stessi dalla memoria della c.d. scheda master dell’apparecchio (di fatto la CPU che governa l’intero funzionamento dello stesso e a cui sono connessi i sistemi di pagamento e l’erogatore dei prodotti), la predisposizione dei dati nel formato (XML) definito dal provvedimento, l’apposizione di un sigillo elettronico – mediante certificato digitale rilasciato dall’Agenzia – sul file prodotto, l’invio dello stesso – su canale sicuro – ai server dell’Agenzia e la finale memorizzazione dei dati sui sistemi gestionali dell’operatore. Questo processo potrà essere effettuato mediante un qualsiasi dispositivo mobile come un semplice smartphone o tablet (oltre ai cc.dd. “palmari” che sono usualmente utilizzati nel settore del vending).
Dopo la pubblicazione del provvedimento citato, si è già avviata una ulteriore fase di approfondimento tecnico riguardante i distributori automatici utilizzati in altri settori commerciali.