Al via l’obbligo di fatturazione elettronica alle Pubbliche Amministrazioni

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Il 22 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di fatturazione elettronica per le amministrazioni pubbliche che entrerà in vigore il 6 giugno. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi presentiamo un articolo che fa il punto sul lungo iter del quadro normativo relativo all’obbligo di fatturazione elettronica alle PA, iniziato nel lontano dicembre 2007.

5 Giugno 2013

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Simonetta Zingarelli e Debora Montagna*

Articolo FPA

Il 22 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di fatturazione elettronica per le amministrazioni pubbliche che entrerà in vigore il 6 giugno. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi presentiamo un articolo che fa il punto sul lungo iter del quadro normativo relativo all’obbligo di fatturazione elettronica alle PA, iniziato nel lontano dicembre 2007.

Il 22 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale[1] il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55, del 3 aprile 2013, recante il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche”. Il decreto, che entrerà in vigore il 6 giugno p.v., ha finalmente completato il lungo iter del quadro normativo relativo all’obbligo di fatturazione elettronica alle PA, iniziato con l’entrata in vigore dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma 209 della legge 244/2007 al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, stabilisce che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.[2] Il legislatore, allo stesso comma, ha precisato inoltre che tutto il processo di fatturazione elettronica alle Pubbliche Amministrazioni deve avvenire con l’osservanza delle norme di cui al D.P.R. 633/72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e delle regole tecniche ad esso collegate.

Il comma 211 della legge n. 244 del 2007 prevede invece che la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

Con proprio decreto del 7 marzo 2008 (emanato ai sensi del comma 212[3]), il suddetto Ministero ha individuato l’Agenzia delle Entrate quale gestore del sistema di interscambio e SOGEI – Società Generale di Informatica S.p.A. quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del citato sistema di interscambio.

Il provvedimento n. 55/2013 appena promulgato (sulla base di quanto previsto dal comma 213 della L.244/07) stabilisce che le amministrazioni dovranno identificare uffici propri deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne debbano curare l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)[4], tutto ciò in tempo utile per garantirne l’utilizzo come destinatari nella trasmissione delle fatture elettroniche. Le stesse amministrazioni devono, inoltre, curare l’aggiornamento periodico dei propri uffici all’interno del predetto Indice.

Nel regolamento sono previste, poi, delle misure di supporto per le piccole e medie imprese. All’art. 4 del Regolamento è stabilito, infatti, che “1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce l’allegato E del presente regolamento”.
L’Agenzia per l’Italia digitale, sempre a sostegno delle piccole e medie imprese, mette inoltre gratuitamente a disposizione il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» da utilizzare per la fatturazione elettronica.

Il regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze , oltre alle norme introduttive e generali, contiene una serie di allegati che contengono le specifiche disposizioni relative al formato della fattura elettronica, alle regole tecniche, alle linee guida, ai codici ufficio e ai servizi di supporto di natura informatica.

In particolare l’allegato A, concernente il formato della fattura elettronica, individua i dati e le informazioni che essa deve contenere, specificando che le informazioni da riportare in fattura sono individuate dal D.P.R. 633 del 1972 agli articoli 21 e 21-bis, e devono essere integrate da ulteriori informazioni necessarie data la natura informatica del processo, che sono:

  • le informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio;
  • le informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
  • le eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell’emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti.

L’allegato B riporta le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche utilizzabili per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche alla PA, nonché le regole idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica. In questo allegato si precisa che le relative specifiche tecniche di dettaglio saranno rese disponibili tramite il sito del Sistema di Interscambio[5], entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento.
Le linee guida, di cui all’allegato C, riportano delle indicazioni di ordine organizzativo per l’adeguamento alla norma delle procedure amministrative interne e dei sistemi informatici delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche.

L’allegato D “Codici Ufficio” descrive le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione. A ogni specifico ufficio destinatario delle fatture verrà assegnato un codice univoco dall’IPA. L’indice delle Pubbliche Amministrazioni costituisce, pertanto, l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica ed è qui che devono essere riportate e tenute aggiornate, dai soggetti interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche[6]. Nello stesso allegato è previsto che entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento saranno fornite delle specifiche indicazioni operative che saranno fruibili sul sito www.indicepa.gov.it e accessibili dal sito del Sistema di Interscambio www.fatturazione.gov.it.

L’ultimo allegato (E) del regolamento si occupa dei servizi di supporto di natura informatica che saranno resi disponibili nell’ambito del Programma di Razionalizzazione degli acquisti alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Tali servizi, ai sensi del suddetto articolo 4 del Regolamento, saranno volti a supportare le piccole e medie imprese nel processo di fatturazione elettronica alle Pubbliche Amministrazioni e in particolare sarà predisposta la funzionalità di generazione delle fatture in formato riconosciuto dal sistema di interscambio e conservazione delle fatture.

Il regolamento prevede poi, all’articolo 6, che l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche scatti dopo 12 mesi dalla sua entrata in vigore per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Per quanto riguarda, invece, le altre amministrazioni pubbliche i suddetti obblighi decorrono dopo 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

È previsto, infine, che il Sistema di Interscambio[7] sia reso disponibile alle amministrazioni che intenderanno avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche, trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento. In tali casi, la data di applicazione delle disposizioni sarà quella specificamente comunicata al gestore del sistema di interscambio.

Passati questi termini le amministrazioni non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio.


* Digital & Law Department – Studio Legale Lisi


[1] Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/05/2013
[2] Si segnala che il comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che:
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC):
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge.
[3] Il comma 212 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 marzo 2008, è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
[4] L’indice delle Pubbliche Amministrazioni è stato istituito all’articolo 11 “Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee” del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo informatico”.
[5] www.fatturapa.gov.it (accesso riservato)
[6] Modalità d’identificazione di cui all’allegato D – Codici Ufficio.
[7] Struttura, gestita dal MEF, attraverso la quale deve avvenire la trasmissione delle fatture elettroniche.

 

 

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