Anagrafe dei dipendenti pubblici: ecco cosa prevede il decreto che ne regola il funzionamento

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L’anagrafe dei dipendenti pubblici è prossima a diventare una realtà come base dati di interesse nazionale, visto che includerà la vita professionale di molte migliaia di lavoratori. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che ne disciplina il funzionamento: vediamolo articolo per articolo per capirne i punti salienti

22 Marzo 2023

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Andrea Tironi

Project manager Digital Transformation, Consorzio.IT

Foto di Campaign Creators su Unsplash - https://unsplash.com/it/foto/e6n7uoEnYbA

Con GU Serie Generale n.65 del 17-03-2023 è stato pubblicato il decreto sull’Anagrafe dei dipendenti pubblici. L’Anagrafe digitale dei dipendenti pubblici aiuterà a programmare le assunzioni e i fabbisogni di personale e con il fascicolo elettronico aiuterà a capire formazione, percorso professionale e mobilità dei dipendenti pubblici. Ricordiamo che Il decreto interministeriale – firmato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e dal Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti – contribuisce a raggiungere gli obiettivi della Missione “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” (M1C1) del PNRR. Vediamolo articolo per articolo per capirne i punti salienti.

Articolo 1 – Anagrafe dei dipendenti pubblici

Diventa centrale il ruolo di NoiPA come base dati di riferimento per l’anagrafe dei dipendenti pubblici (una delle base dati strategiche nazionali). L’ente di riferimento per tale anagrafe è il Dipartimento Funzione Pubblica. È importante anche la creazione di un fascicolo elettronico del dipendente, con tutta la sua carriere professionale. Le amministrazioni caricano i dati sul portale NoiPA e il decreto si applica a regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti di cui al comma 3. Si tratta di un censimento permanente dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 2 – Dati censiti dall’Anagrafe della pubblica amministrazione

L’Anagrafe dei dipendenti pubblici è costituita dai dati anagrafici, di stato giuridico e trattamento economico relativi al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato  delle pubbliche amministrazioni (a cui aggiungere le specifiche dell’allegato A al decreto). I dati anagrafici sono costantemente allineati con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e resi disponibili tramite PDND.

Articolo 3 – Modalità di comunicazione dei dati

Ai fini del decreto lo scambio dei dati  tra le pubbliche amministrazioni tenute a fornirli, il   Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri avviene anche tramite i servizi resi fruibili dalla Piattaforma nazionale digitale dati.

Il Ministero dell’economia e delle finanze rende fruibili i dati al Dipartimento della funzione pubblica attraverso specifiche funzionalità di NoiPA. L’Istituto nazionale di previdenza sociale, sulla base di apposita convenzione invia al Ministero dell’economia e delle finanze i dati, che rispetto a quelli, indicati nell’allegato A, sono già nella propria disponibilità con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni non gestite da NoiPA. Le PPAA locali trasmettono i dati dei dipendenti in servizio, indicati nell’allegato A, al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso procedure pubblicate nel sito https://andipa.noipa.mef.gov.it/ nel rispetto dei protocolli  di sicurezza cibernetica.

Articolo 4 – Trattamento dei dati personali

Ai fini del decreto, il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze sono contitolari del trattamento dei dati. La contitolarità sarà regolata con apposito accordo tra le parti.

Articolo 5 – Intrasferibilità e divieto di utilizzo dei dati

I dati dell’anagrafe dei dipendenti pubblici possono essere usati solo per i fini di cui all’articolo 1.

Articolo 6 – Riservatezza dei dati

I dati dei dipendenti pubblici di cui al decreto vengono forniti dal Ministero dell’economia  e delle finanze al Dipartimento della funzione pubblica in forma aggregata ai fini delle funzionalità di analisi e di reportistica secondo modalità concordate, ivi inclusi quelli concernenti l’utilizzo del fascicolo elettronico del dipendente ai fini di eventuali procedimenti, comunque denominati, che dovessero riguardare il singolo dipendente. L’utilizzo dei dati personali dei dipendenti sarà limitato ai casi nei quali esso è esplicitamente richiesto nello svolgimento di compiti istituzionali: reclutamento e concorsi; gestione della mobilità; gestione degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici.

Articoli 7 e 8 – Disposizioni finanziarie e finali

Il presente decreto definisce, in prima applicazione, l’insieme dei dati raccolti nell’anagrafe a partire dai dati già disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale. La definizione delle regole specifiche di dettaglio dell’anagrafe nonché l’individuazione delle modalità di alimentazione della  stessa con gli  ulteriori dati indicati nell’allegato A e non disponibili presso i due enti, saranno definite a  cura del Dipartimento  della  funzione pubblica  della Presidenza del Consiglio dei ministri  d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Istituto nazionale della  previdenza sociale, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’ANCI e l’UPI, da concludersi con entro il 31 dicembre 2022. Conseguentemente verrà attivata una fase di sperimentazione di 6 mesi. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato A

Conclusioni e sviluppi

L’anagrafe dei dipendenti pubblici è prossima a diventare una realtà, come base dati di interesse nazionale visto che includerà la vita professionale di molte migliaia di lavoratori.

Il suo fulcro sarà NoiPA, e l’interfacciamento con ANPR e PDND la rende sicuramente interoperabile e fruibile. Potrebbe servire anche collegare INPA per un reclutamento più snello e basato sui dati, e poi collegare la formazione, all’interno del fascicolo del dipendente in modo da avere un “cassetto del dipendente pubblico” a fruibilità sia interna alla PA che esterna alla PA.

Infine anche un collegamento con IPA per l’accesso a portali tematici riservati a personale PA potrebbe snellire alcune procedure.

 

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