Appalti digitali, a che servirà la commissione speciale del Mit

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La Commissione, ai fini dell’adozione del decreto sui metodi e sugli strumenti innovativi nel settore degli appalti pubblici, elaborerà una proposta che verrà sottoposta a consultazione pubblica e, una volta divenuta definitiva, verrà trasmessa all’Ufficio legislativo del MIT per l’adozione. Il decreto potrà contenere disposizioni relative ai parametri di valutazione dei requisiti premianti ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

17 Novembre 2016

V

Virginia Alongi, avvocato. Studio Legale Prosperetti & Associati

Tra i principi generali che presidiano il sistema di affidamento dei contratti pubblici, il legislatore del D.lgs. 50/2016, pur non formalizzandolo ha, di fatto, introdotto, novellando il previgente codice degli appalti, un nuovo principio di portata generale che potremmo definire, appunto, principio della digitalizzazione.

Come noto, il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, avviato dapprima con la dematerializzazione dei documenti [1] e proseguito con l’adozione del C.A.D.[2], in attuazione di quanto imposto dal legislatore europeo, da poco più di un semestre, ha investito, in maniera organica e puntuale, il settore degli appalti pubblici.

Superato il previgente assetto delineato dal D.lgs. 163/2006, dal relativo regolamento attuativo [3] nonché dalle ulteriori disposizioni normative e regolamentari in tema di e-procurement, non è difficile rintracciare le diverse, specifiche e cogenti disposizioni contenute nel citato D.lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) finalizzate al perseguimento e all’attuazione del nuovo principio in argomento.

Passando in rassegna le previsioni del Codice dedicate alla digitalizzazione delle procedure finalizzate alla selezione del contraente, si rileva, infatti, l’inequivocabile volontà del legislatore di porre in capo alle Amministrazioni pubbliche un vero e proprio obbligo di pianificare, programmare, progettare ed eseguire l’approvvigionamento di beni e servizi e l’esecuzione di lavori attraverso modalità digitali.

Dalla disposizione di carattere generale relativa alla digitalizzazione delle procedure (art. 44) “ di tutti i contratti pubblici”, da attuarsi in maniera concertata tra la funzione pubblica, l’AGID e il Garante Privacy, a quella sull’utilizzo obbligatorio di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione (art. 40), anche con riferimento a tutte le comunicazioni e agli scambi di informazioni (art. 52) nonché alle modalità di invito dei candidati in caso di procedure ristrette, dialogo competitivo, partenariati per l’innovazione, procedure competitive con negoziazione – anche in caso di regimi particolari di appalto (artt. 75 e 131), arrivando alla norma di indirizzo e coordinamento (art. 212) che ha previsto l’istituzione [4], presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia con il compito, tra gli altri, di “ promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell’utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto ”, gli addetti ai lavori trovano modo di imbattersi in ulteriori norme di dettaglio altamente tecniche, come nel caso dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016.

Metodi e strumenti elettronici nei livelli di progettazione

Come appena sopra illustrato, il principio della digitalizzazione applicato agli appalti pubblici, lungi dall’essere una mera dichiarazione programmatica, si traduce in un vero e proprio obbligo che, anche nella fase di progettazione dei livelli per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, impone alle stazioni appaltanti, in virtù del combinato disposto del citato art. 23, commi 1 e 13, di ricorrere a “ metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture ”. Dette strumentazioni, finalizzate alla razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche, devono essere inserite nell’ambito di piattaforme interoperabili, attraverso formati aperti di natura non proprietaria, secondo l’accezione di cui all’art. 68, comma 3, lett. a) del C.A.D. [5]

In particolare, il comma 13 dell’articolo 23 del Codice, in ragione dell’elevata complessità tecnica e tecnologica che caratterizza dette strumentazioni, anche in ragione delle finalità da perseguire – tra le altre quella di non limitare la concorrenza e favorire la collaborazione tra i progettisti – precisa che possono far ricorso a tali strumentazioni soltanto le Amministrazioni che siano dotate di personale adeguatamente formato. La previsione non è da poco nella misura in cui la prospettiva della crescita e dello sviluppo di capitale umano e tecnologico, in questo senso, è molto ampia.

A conferma del valore intrinseco di tale previsione, il legislatore ha demandato ad un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle modalità e dei tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di metodi e di strumenti innovativi nel settore degli appalti pubblici.

Il decreto in questione, la cui emanazione era attesa entro il 31 luglio 2016, ad oggi non è stato ancora adottato mentre è stata istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con altro decreto del MIT del 15 luglio 2016 n. 242, così come successivamente modificato dal decreto del 31 agosto 2016, n. 297, un’apposita Commissione composta da qualificati rappresentati provenienti da varie Amministrazioni, con il compito di coadiuvare il Ministero interessato alla realizzazione del percorso di digitalizzazione dei livelli di progettazione così come sopra descritti.

La Commissione, infatti, al fine di adempiere al proprio mandato, qualora ne ravvisi l’opportunità potrà confrontarsi con Enti, pubblici e privati, anche di tipo esponenziale, con associazioni di categoria, con l’ANCI, con la Conferenza Unificata nonché con professionisti del settore privato in possesso di comprovata esperienza e avrà la possibilità di istituire gruppi di lavoro.

La Commissione, ai fini dell’adozione del decreto sui metodi e sugli strumenti innovativi nel settore degli appalti pubblici, elaborerà una proposta che verrà sottoposta a consultazione pubblica e, una volta divenuta definitiva, verrà trasmessa all’Ufficio legislativo del MIT che procederà, dunque, con un po’ di ritardo rispetto alla scadenza del 31 luglio 2016, all’adozione del decreto.

Verosimilmente il decreto in questione potrà contenere disposizioni relative ai parametri di valutazione dei requisiti premianti ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, così come suggerito dall’ultimo periodo del comma 13 dell’articolo 23 del Codice.



[1] È con la legge 15 marzo 1997 n. 592, art. 15, comma 2, che viene riconosciuto pieno valore giuridico al documento informatico nella misura in cui “ Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge (…)” .

[2] Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 179/2016.

[3] D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, transitoriamente vigente, in parte qua, fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi previsti dal D.lgs. n. 50 del 2016.

[4] Istituita con D.P.C.M. 10.08.2016 “ Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia ”, G.U. – serie generale – 2 settembre 2016, n. 203.

[5]formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi ”.

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