Cad, senza regole tecniche è rischio stallo. Lombardia Informatica: “Lavoriamo sull’organizzazione”
E’ prioritario utilizzare il mezzo delle regole tecniche per fare chiarezza e fornire delle indicazioni puntuali, piuttosto che promuovere un solo e nuovo percorso di stravolgimento e rifacimento del CAD, ma non significa spingere ad un immobilismo volto soltanto ad attendere l’emanazione delle regole tecniche. Anzi, al contrario è necessario attivarsi, con l’obiettivo principale di mantenere un presidio costante sia della normativa che della giurisprudenza conseguente. Organizzazione, formazione e condivisione sono le parole chiave
25 Ottobre 2016
Marco Ceccolini, responsabile Area Servizi Documentali, Lombardia Informatica S.p.A.
È passato più di un mese dalla pubblicazione in Gazzetta del nuovo codice dell’amministrazione digitale; molti gli articoli e gli approfondimenti che si sono soffermati sulle principali novità introdotte, analizzandole da più sfaccettature, ma molti sono i dubbi che rimangono ancora aperti.
La discussione sulle novità introdotte dal CAD 3.0 è viva e molto partecipata sui social. Lazio, Toscana e Lombardia sono ai primi posti nella ricerca di «Codice Amministrazione Digitale» secondo Google trends. Analizzando dall’alto il nuovo Codice, in maniera asettica e senza voler entrare nel merito dei contenuti, il solo dato numerico è sintomo di un cambiamento significativo : 29 articoli e 62 commi abrogati, 12 articoli nuovi o sostituiti e 71 commi nuovi.
Questi numeri, se rapportati ai 76 articoli e 229 commi del CAD originale, esprimono in maniera chiara il consistente intervento applicato dal CAD 3.0.
Ma è davvero tutto? Siamo sicuri che possiamo basare assunti e considerazioni su quello che abbiamo in mano? A dir la verità no.
Fatte salve le dichiarazioni del nuovo Commissario straordinario al digitale, Diego Piacentini, che ha già espresso la volontà di intervenire sul codice, dobbiamo comunque considerare che nel testo legislativo si fanno numerosi rimandi ad ulteriori dispositivi e riferimenti espliciti all’art. 71 «regole tecniche» che saranno (speriamo) emanate entro il 14 gennaio 2017. Non sappiamo quante saranno le nuove regole tecniche, né sappiamo se e come interverranno su quelle in essere, ma ci auguriamo possano essere chiarificatrici ed arrivare nei termini attesi, senza far aspettare 3 anni come quelle che sono nate dopo il CAD 2.0.
Il rimando all’articolo 71 occorre per ben 35 volte all’interno del CAD 3.0; e allora si attendono pertanto le regole tecniche e le indicazioni proprio in merito alle principali novità rispetto alle quali in questo mese ci stiamo interrogando e stiamo provando a darci risposte: domicilio digitale, pagamenti, interoperabilità, punto unico di accesso telematico ai servizi della PA, responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati.
Fatto questo quadro, è sicuramente prioritario utilizzare il mezzo delle regole tecniche per fare chiarezza e fornire delle indicazioni puntuali, piuttosto che promuovere un solo e nuovo percorso di stravolgimento e rifacimento del CAD. Ci auguriamo che questo sia il primo impulso su cui si concentrerà il Commissario straordinario.
Il quadro fornito non vuol però spingere ad un immobilismo volto soltanto ad attendere l’emanazione delle regole tecniche. Anzi, al contrario è necessario attivarsi, con l’obiettivo principale di mantenere un presidio costante sia della normativa che della giurisprudenza conseguente. Organizzazione, formazione e condivisione.
Sono questi gli strumenti che la PA deve mettere in campo, a maggior ragione in questo momento, per farsi trovare pronta ed essere efficace. La digitalizzazione non è solo un percorso tecnologico, ma in prima battuta organizzativo. La digitalizzazione deve essere compresa dal punto di vista amministrativo e la PA deve interiorizzarla ed organizzarsi di conseguenza. Eppure oggi nella stessa PA il tema della digitalizzazione è visto sempre e solo da un punto di vista tecnico, demandato all’IT e alla sua sola capacità economica e progettuale.
Per fortuna lo stesso CAD 3.0 ha definito elementi organizzativi importanti e sostanziali, che si esprimono nell’ufficio della Transizione al digitale indicato nell’articolo 17: un ufficio dirigenziale responsabile per la riorganizzazione e la digitalizzazione, il cui dirigente ha il compito di gestire la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta.
E’ questo il tema su cui la PA dovrebbe concentrarsi in questo momento, investendo in un modello organizzativo che consenta di individuare una figura capace di guardarsi attorno, formarsi, aggiornarsi, confrontarsi, comprendere ed indirizzare la trasformazione del proprio ente.
Le possibilità di confronto e di aggiornamento ad oggi non mancano. Regione Lombardia è da sempre attenta nei confronti degli Enti Locali Lombardi nel fornire strumenti come gli webinar promossi all’interno dell’Agenda Digitale Lombarda, per offrire occasioni di condivisione e di confronto costruttivo.
Gli stessi cantieri della PA Digitale promossi da FPA vanno in questa direzione e si pongono l’obiettivo di raccogliere e mettere a fattor comune le migliori esperienze al fine di tracciare una carta dell’esistente ed orientare le iniziative future.
Si parla molto (all’interno dello stesso CAD nel capo VI) della necessità di valutare il riuso come strumento di efficienza e risparmio per lo sviluppo dei sistemi informativi della PA. Riuso di software? Forse. Sicuramente sarebbe più importante riusare prassi, modalità operative, competenze, esperienze e casi di successo.
Siamo proprio sicuri che manchi solo la capacità di innovare? Forse è solo l’effetto e non la causa; l’effetto di mancanza di indirizzi organizzativi ed amministrativi chiari, che consentano alla PA di standardizzare in primis le proprie modalità operative e poi di conseguenza quelle tecnologiche.
Guardando al B2B, non sembra che anche all’interno del sistema Italia manchi la tecnologia, che molti di noi, come cittadini, utilizzano oggi senza difficoltà nelle proprie interazioni commerciali. Forse dobbiamo trovare il modo affinché tali tecnologie possano essere applicate e siano funzionali all’interno della Pubblica Amministrazione, consapevoli comunque che lo stesso CAD non pone obblighi al cittadino, ma (giustamente) solo diritti.
La digitalizzazione della pubblica amministrazione, partendo da un serio percorso organizzativo ed amministrativo, serve a progettare il futuro, non a digitalizzare l’esistente.