CEC-PAC, una storia non a lieto fine…

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Dallo scorso dicembre il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), che puó essere utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, è progressivamente sospeso per far convergere tutte le caselle di posta certificata sul sistema PEC. Nell’ambito della collaborazione con FORUM PA, il contributo dello Studio legale Lisi illustra i limiti di un servizio che nei fatti non è mai riuscito a decollare.

7 Gennaio 2015

A

avv. Luigi Foglia e Saveria Coronese*

Articolo FPA

Dallo scorso dicembre il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), che puó essere utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, è progressivamente sospeso per far convergere tutte le caselle di posta certificata sul sistema PEC. Nell’ambito della collaborazione con FORUM PA, il contributo dello Studio legale Lisi illustra i limiti di un servizio che nei fatti non è mai riuscito a decollare.

Dallo scorso 18 dicembre 2014 non vengono più rilasciate nuove caselle CEC-PAC a cittadini e pubbliche amministrazioni. Il rilascio è terminato anche per quelle caselle la cui richiesta di attivazione online sia stata presentata in data antecedente, ma che non siano state ancora attivate presso gli uffici postali.

Chiude, quindi, la CEC – PAC!

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha finalmente preso la decisione di eliminare un servizio che ha avuto scarsissimo utilizzo non producendo quegli effetti positivi tanto decantati dall’allora Ministro Renato Brunetta. Con precise tappe temporali il sistema sarà progressivamente chiuso e riassorbito mediante la consegna di normali indirizzi PEC, eliminando così la confusione creata con l’introduzione della CEC-PAC.

Del servizio CEC-PAC (poi soprannominato anche Postacertificat@) se ne è parlato a sufficienza già in passato, ma conviene lo stesso provare a indagare la cause di uno dei più grandi e costosi fiaschi nel percorso di digitalizzazione che l’Italia ha ormai da anni intrapreso.

Infatti, sono sempre stati sollevati dubbi sull’utilità della CEC – PAC, e fin dalla sua nascita ci si è chiesto se non si trattasse piuttosto di un “CEC – PAC CO”. Lo stesso bando di gara con il quale veniva affidato in concessione il servizio aveva sollevato grosse perplessità, soprattutto per i requisiti richiesti ai partecipanti, tanto da spingere l’ANCI a richiedere che fossero "specificati, all’interno del capitolato di gara, dei criteri atti a limitare il rischio che si crei una posizione dominante da parte dell’affidatario del servizio, a scapito del mercato".

Probabilmente, il più grosso peccato della CEC-PAC è stato quello di voler diventare un vero e proprio domicilio digitale dei cittadini, eletto in maniera automatica con l’attivazione del servizio, pensato solo per le comunicazioni tra cittadini e PA (così come prevedeva l’articolo 16-bis, comma 5, del decreto legge 185/2008[1]), senza però rendere sufficientemente chiaro questo dettaglio ai cittadini. La paura di vedersi recapitate tramite CEC-PAC comunicazioni o addirittura notificazioni importanti, senza conoscerne bene il funzionamento e le modalità di utilizzo, ha certamente frenato la diffusione di questo strumento.

Inoltre, mediante l’istituzione di un fascicolo elettronico, il cittadino veniva sollecitato a conservare (non si è mai ben capito con quali modalità[2]) presso un concessionario della PA quella stessa documentazione sempre più spesso richiesta per difendersi dalle tristemente famose cartelle esattoriali di Equitalia. Insomma, sotto numerosi punti di vista, il cittadino non si è probabilmente mai sentito al sicuro con la sua CEC PAC. Mediante numerose e contorte modifiche legislative si era anche tentato di potenziare e rinvigorire la diffusione e l’utilizzo della CEC PAC ma nulla è servito[3].

Da ultimo, con la conversione in Legge del Decreto Legge n. 69 del 2013, si è cercato – mediante la modifica dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 – di fare almeno qualche passo in avanti verso l’applicazione del domicilio digitale “facoltativo”, in osservanza dell’articolo 3-bis[4] del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, recante il Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Purtroppo, però, la scarsa utilizzabilità che ha fin da subito caratterizzato la CEC-PAC, non ha lasciato scampo a questo sistema e le statistiche pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale confermano tale sensazione generale.

Secondo quanto riportato da AgID, non solo le caselle richieste dai cittadini (seppur distribuite gratuitamente) sono state molte meno del previsto, ma in moltissimi casi alla richiesta effettuata on-line non è seguito alcun effettivo rilascio (che poteva essere realizzato solo a seguito di riconoscimento de visu presso gli sportelli di Poste Italiane). Inoltre, dall’82% delle caselle attivate non è mai stato inviato alcun messaggio. Tutto questo senza valutare quanti dei pochissimi messaggi inviati siano stati effettivamente ricevuti e correttamente trattati dalle PA destinatarie.

I disastrosi dati segnalati da AgID giustificano ampiamente la decisione dell’Ente che ha organizzato un “lento funerale” del sistema CEC-PAC prevedendo che:

  • Dal 18 dicembre non possano più essere rilasciate nuove caselle ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni, comprendendo nel divieto anche quelle caselle per le quali la richiesta di attivazione è avvenuta in data anteriore ma non è stata seguita da attivazione presso gli uffici postali; 

  • Dal 18 marzo 2015 al 17 luglio 2015 i titolari di una casella CEC-PAC potranno solo ricevere messaggi e l’accesso sarà consentito solo ai fini di consultazione e salvataggio dei messaggi ricevuti;

  • Dal 18 luglio 2015 verrà inibita anche la capacità delle caselle di ricezione dei messaggi ed entro il 17 settembre 2015 si potrà accedere solo per consultare e salvare i messaggi già ricevuti;

  • Dal 18 settembre 2015 gli utenti non potranno più accedere alla propria casella CEC-PAC;

  • Dal 18 settembre 2015 al 17 marzo 2018, gli utenti avranno la possibilità di richiedere l’accesso ai log dei propri messaggi di posta elettronica certificata.

Oltre ai motivi finora esposti, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha deciso di chiudere il servizio di comunicazione CEC-PAC anche per l’inevitabile sovrapposizione con l’altro mezzo di comunicazione elettronica previsto dal DPR 68/05, la Posta Elettronica Certificata (PEC).

La CEC-PAC, in effetti, garantiva effetti simili a quelli della PEC (certezza della provenienza, opponibilità a terzi di data e ora di trasmissione e prova dell’ avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio) ma, a differenza di quest’ultima, costituiva un sistema chiuso, non utilizzabile per comunicare con altri cittadini e/o imprese: non solo, quindi la CEC-PAC era un finto risparmio per il cittadino (che in maniera indiretta comunque aveva già pagato la sua CEC-PAC) ma non permetteva neanche di evitare l’acquisto di ulteriori caselle di PEC da utilizzare per fini diversi da quelli previsti per la CEC-PAC.

Chiude, quindi, un sistema nato con un destino già segnato ma mantenuto in vita a costi esorbitanti per quattro anni (il bando di gara prevedeva lo stanziamento di 25 milioni di euro iniziali per l’assegnatario del servizio più altri 25 milioni di euro spalmati in 5 anni per il suo mantenimento) per poi essere completamente cancellato. Un enorme spreco di denaro pubblico che si sarebbe potuto certamente evitare, specialmente in un periodo nel quale tutte le altre innovazioni richieste a imprese e pubblica amministrazione solitamente si pretende che non debbano comportare “ulteriori oneri per la spesa pubblica”. Almeno con la chiusura del sistema CEC-PAC una parte dell’impegno economico stanziato a tale scopo sarà riassorbito per essere reinvestito in altri progetti che si spera siano in grado di portare maggiori e reali benefici ai cittadini e alle imprese loro destinatari.

Auspichiamo che la cancellazione della CEC-PAC, ben comunicata sul sito istituzionale di AgID, sia un primo passo verso una differente e reale innovazione digitale.

Per il momento, però, l’Agenzia ci lascia con una finta buona notizia: dal 18 Marzo 2015 tutti gli utenti CEC-PAC potranno richiedere una casella PEC tramite l’indirizzo richiestapec@agid.gov.it La casella, però, sarà gratuita solo per un anno (e non per sempre come per la CEC-PAC) e non osiamo immaginare il nome del o dei fornitori di questo servizio che, dopo aver già guadagnato dal flop della CEC-PAC ora, probabilmente, inizieranno anche a guadagnare dalla vendita dei servizi PEC e da quelli accessori legati alle PEC distribuite da AgID.

 

* Digital&Law Department

 


[1] Si riporta di seguito il testo dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto legge 185/2008: “Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L’utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri”.

[2] Non è mai stato chiarito, infatti, se la documentazione conservata nel fascicolo del cittadino venisse conservata a norma (ai sensi di quanto previsto dagli art. 43 e 44 del CAD e dalle regole tecniche ivi richiamate).

[3] Il Legislatore, con il decreto 69 del 2013, detto “Decreto del Fare”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, ha nuovamente modificato l’art. 10 del Decreto Legge n. 70 del 2011 il quale, a sua volta, era già stato oggetto di modifica dal Decreto Legge n. 179 del 2012, nel tentativo di rilanciare nuovamente la diffusione del sistema CEC-PAC quale domicilio digitale (si veda anche http://archive.saperi.forumpa.it/story/73701/domicilio-digitale-il-ritorno-della-cec-pac-e-la-fine-del-fax?utm_source=FORUMPANET&utm_medium=2013-09-20).

[4] I primi tre commi dell’art. 3bis del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, recante il Codice dell’amministrazione digitale, così stabiliscono in tema di domicilio digitale:
"1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale.
2. L’indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell’ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti
".


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