Codice appalti: “gli errori mostrano le lacune di un sistema”

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Del 15 luglio l’avviso di rettifica di circa 100 articoli su 220 contenuti nel Nuovo codice degli Appalti. Le modifiche in larga parte riguardano riferimenti errati contenuti all’interno dell’articolato

22 Luglio 2016

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Michele Gorga, avvocato

Questo codice degli appalti “non serve a niente” contro la corruzione: “Da anni si scrivono normative sugli appalti con regole sempre più stringenti che danno fastidio alle aziende perbene e non fanno né caldo né freddo a quelle delinquenziali”. Pensiero e parole di Pier Camillo Davigo Presidente dell’Associazione nazionale Magistrati durante il Convegno organizzato lo scorso 10 giugno dai giovani di Confindustria di Santa Maria Ligure. Ed ancora, facendo giustizia della sovraesposizione mediatica e di propaganda dell’ANAC di Cantone “Non si può dire che con l’Anac si combatte la corruzione, perché sarebbe contro la Costituzione”.

Ma per l’Autorità e per Cantone, il nuovo codice pubblicato è comunque una novità da cogliere. Ma anche quest’opinione si è palesata purtroppo sbagliata, infatti, la pubblicazione dell’errata corrige al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti), avvenuta dopo quasi tre mesi dal testo originario fa nascere una serie di domande sulla gestione della fase di transizione dalla vecchia alla nuova normativa.

Sono davvero tanti 181 errori su 220 articoli di un testo che nella sua “sostanza” è inutile, per lo scopo prefissato, ossia quello di contrastare la corruzione. La nuova normativa infatti non prevede, per una percentuale molto alta di appalti, la possibilità di fare ricorso a commissioni di gara composte da commissari esterni, indipendenti, da scegliere tra i liberi professionisti in un albo formato da ANAC. Proposta che è stata fatta subito cadere per questioni di costi, irrisori, rispetto al fenomeno da arginare della corruzione dilagante negli appalti pubblici.

Inoltre è la stessa normativa che certifica la sua inconsistenza laddove prevede la necessità di “linee guida” dell’ANAC per la sua attuazione. La legge non è diretta, quindi, più ai soggetti che devono applicarla e rispettarla, ma a un’autorità amministrativa, quindi non dotata di potestà giurisdizionale, ma semplicemente amministrativa che per quanto può valere, se vale, solo nei confronti delle amministrazioni che direttamente dipendenti da ANAC, se non è cambiata ancora la costituzione.

Occorre, quindi, porre il problema di recidere alle radici le storture evidenti a tutti, che ora pongono la questioni di riforma della dirigenza pubblica. Rispetto alle criticità della stessa le recenti iniziative del governo si pongono come pannicelli caldi senza effettiva portata pratica.


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