Con le modifiche al Decreto Fare finisce l’era del fax nelle comunicazioni tra PA

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È un “no” categorico quello imposto dalla legge di conversione del c.d. Decreto Fare all’utilizzo del fax per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni. In questo articolo, nell’ambito della collaborazione di FORUM PA con lo Studio Lisi, Debora Montagna propone un’analisi dell’articolo 14 “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”, del c.d. Decreto del Fare. In seguito alle modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013, l’art. 14 ha stabilito, infatti, che ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax.

4 Settembre 2013

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È un “no” categorico quello imposto dalla legge di conversione del c.d. Decreto Fare all’utilizzo del fax per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni. In questo articolo, nell’ambito della collaborazione di FORUM PA con lo Studio Lisi, Debora Montagna propone un’analisi dell’articolo 14 “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”, del c.d. Decreto del Fare. In seguito alle modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013, l’art. 14 ha stabilito, infatti, che ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax.

È un “no” categorico quello imposto dalla legge di conversione del c.d. Decreto Fare all’utilizzo del fax per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni. L’articolo 14 “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”, del c.d. Decreto del Fare[1] (in seguito alle modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013) ha stabilito, infatti, che ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax.

L’articolo 47 del CAD

Tale previsione si pone nell’ambito delle modifiche apportate dal Decreto Fare al Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), e nello specifico integra quanto dettato dall’articolo 47 del CAD, ponendo fine ai dubbi interpretativi circa la possibilità o meno di ricorrere ancora all’utilizzo del fax per la trasmissione dei documenti tra le PA.

L’articolo 47 del CAD, rubricato appunto “Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni”, stabilisce che le comunicazioni di documenti tra PA avvengano mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa e che esse siano valide ai fini del procedimento amministrativo solo una volta che se ne sia verificata la provenienza.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede, poi, che ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Appare, dunque, fugato ogni dubbio su questo aspetto e si svuotano così di significato le conclusioni contenute nella discussa sentenza del TAR Lecce (Sez. I, n. 1569 del 9.9.2011) che, inserendosi nell’ambito di un orientamento giurisprudenziale consolidato[2], aveva riproposto l’idoneità delle comunicazioni a mezzo fax tra diverse pubbliche amministrazioni a determinare conoscenza legale da parte del soggetto pubblico destinatario[3].

Ordine del giorno del Governo

Ma la questione non appare concludersi qui. Vi è[4], infatti, un ordine del giorno con cui il Governo ha dato parere favorevole a valutare gli effetti applicativi dell’articolo 14 del “Decreto Fare” al fine di adottare delle modalità di divieto graduale dell’utilizzo del fax a decorrere da gennaio 2015. Questo non è di certo un segnale positivo in quanto, anziché prodigarsi per una più celere attuazione di una norma, si pensa già a dilatarne i tempi di effettiva attuazione.

Aspettando, dunque, gli sviluppi della questione si evidenzia che la modifica all’art.14 non è l’unica novità apportata dalla legge di conversione del Decreto Fare.

Si segnalano, in particolare, le modifiche in tema di sanità digitale, in base alle quali le regioni e le province autonome dovranno presentare un piano di progetto per la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) all’Agenzia per l’Italia digitale e al Ministero della Salute entro il 30 giugno 2014, anziché entro il 31 dicembre 2013. Tale progetto dovrà essere redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dall’Agid e dal Ministero della Salute – anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca – entro il 31 marzo 2014. Il FSE sarà poi istituito dalle regioni e dalle province autonome entro il 30 giugno 2015[5].

Le novità rilevanti

Inoltre, tra le novità più rilevanti introdotte nel decreto legge n. 69/2013 dalla legge di conversione si illustrano brevemente gli articoli 13-bis e 17-ter i quali prevedono rispettivamente: 

  • piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono dettate le linee guida per l’accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’accreditamento indica, tra l’altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati”.
  • sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese: tale articolo introduce un’ulteriore modifica al Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005), e precisamente all’art. 64 del CAD, prevedendo l’istituzione, a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale, del sistema SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese) per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l’accesso, anche in mobilità.

[1] Decreto legge n. 69/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/06/2013. Il c.d. Decreto Fare, tra le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ha introdotto varie novità relative all’attuazione dell’Agenda Digitale

[2] Cons. di Stato, sez. V, sent. del 16.09.2011, n. 5213; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, sent. del 07.04.2011, n. 861; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, sent. del 10.02.2011, n. 247.

[3] S. Ungaro – F. Giannuzzi, Il fax resiste quale mezzo di comunicazione tra le Pubbliche amministrazioni, pubblicato il 02/11/2011 sul sito www.studiolegalelisi.it

[4] E. Belisario, Burosauri d’Italia esultate, hanno resuscitato il fax, pubblicato il 10/08/2013 sul sito www.chefuturo.it e reperibile al link

[5] Modifiche apportate all’art. 17 del D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013)

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