Cosa prevede il nuovo codice della giustizia contabile
Con il nuovo Codice sono state ricondotte in un unico testo le disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei Conti delle Sezioni Giurisdizionali e di quella Centrale, ossia dai giudizi di responsabilità erariale, di cui i principali imputati sono amministratori e funzionari dell’amministrazione centrale e locale, ai giudizi di conto sulla gestione dei bilanci, a quelli sanzionatori per danno
26 Settembre 2016
Michele Gorga, avvocato
Il Consiglio dei ministri nell’ultima riunione prima delle ferie estive ha approvato il decreto legislativo relativo al Codice della giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, della legge di riforma della P.A. del Ministro Madia. Con il nuovo Codice sono state ricondotte in un unico testo le disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei Conti delle Sezioni Giurisdizionali e di quella Centrale, ossia dai giudizi di responsabilità erariale, di cui i principali imputati sono amministratori e funzionari dell’amministrazione centrale e locale, ai giudizi di conto sulla gestione dei bilanci, a quelli sanzionatori per danno, ed infine, ai giudizi in materia pensionistica.
Anche se il provvedimento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo codice non ha la forma di un mero testo unico compilativo delle norme già esistenti e sistemate in maniera organica, ma dalla prime dichiarazioni e dai primi comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pare che alle norme esistenti, solo raccolte, sia stato, anche aggiunto un articolato che contiene significativi elementi di novità, soprattutto sul fronte dei giudizi di responsabilità per danno erariale nel quale sarebbero stati recepiti i principi del “giusto processo”, ossia il principio di civiltà minimo per ogni democrazia della parità delle parti in sede di contraddittorio processuale. Al Pubblico Ministero contabile, vero motore dell’azione contabile, poi spetterebbe il nuovo onere di svolgere attività di indagine non solo per provare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, ma anche per accertare gli elementi che escludono la responsabilità del soggetto tratto a giudizio contabile.
Ancora l’obbligo di motivazione degli atti istruttori, pena la loro nullità, e un aspetto nuovo, quindi, possiamo dire che è stato previsto un quadro più ampio per le tutele difensive sin dalla fase istruttoria dei giudizi con possibilità di fare ricorso anche ai riti alternativi e ai riti semplificati, al fine di provocare una riduzione del volume del contenzioso, e ciò in parallelo con gli istituti della mediazione e conciliazione già introdotti per la giustizia civile e per quella tributaria.
Questi provvedimenti, quali ad esempio l’invito a dedurre, cioè il tipico atto attraverso il quale un presunto responsabile è reso edotto del fatto che è in atto, a suo carico, un’indagine per danno erariale, potrà essere assolto, anche nel giudizio contabile, con lo strumento della PEC così come disciplinato dalla regole tecniche adottate con Decreto del Presidente della Corte dei Conti n. 98 del 2015, in vigore già dai primi mesi del 2016. Inoltre è stato previsto che la parte chiamata in giudizio ha diritto di essere sentita con l’assistenza dell’avvocato e, dopo l’invito a dedurre, che potrà essere fatto con PEC, ha diritto di accedere a tutti gli atti del fascicolo istruttorio, ma non potrà, però, ancora accedervi in via telematica ed estrarlo in formato telematico.
Ampi poteri sono stati, infine, riconosciuti al P.M. che potrà accede agli atti sui siti delle Pubbliche amministrazioni che, in particolare dopo gli ultimi interventi normativi, come ad esempio quelli del FOIA, consentono di verificare online la maggior parte dei documenti che caratterizzano l’attività di una P.A., ma tuttavia non è stata prevista e disciplinata la possibilità di accesso da parte del P.M. agli atti, sottratti all’accesso del FOIA, tramite il sistema SPID. Insomma con la riforma alcuni passi avanti sono stati fatti sotto il profilo delle tutele, rispetto al sistema precedente che risaliva agli anni trenta, ma per il digitale solo qualche timido accenno.