Decreto semplificazioni e Agenda digitale europea: quando una rondine non fa primavera

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Finalmente anche il nostro Legislatore si occupa di Agenda digitale. Tuttavia, messa da parte l’euforia per la “novità”, è opportuno vagliare l’effettiva rispondenza delle disposizioni introdotte con il D. l. 9 febbraio 2012, n. 5, agli obiettivi perseguiti con le indicazioni fissate nell’Agenda digitale europea, una delle sette iniziative primarie della strategia Europa 2020.

14 Febbraio 2012

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Sarah Ungaro e Simonetta Zingarelli*

Articolo FPA

Finalmente anche il nostro Legislatore si occupa di Agenda digitale.
Qualcuno potrebbe osservare che ciò è accaduto “a tempo scaduto”, che la Commissione europea aveva già avviato una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese a causa del ritardo nell’adozione delle norme sulle telecomunicazioni (che avrebbero dovuto entrare in vigore entro il 25 maggio 2011), ma, d’altro canto, tale italica prassi non è infrequente nelle vicende riguardanti il recepimento di normative di origine comunitaria.
Tuttavia, messa da parte l’euforia per la “novità”, è opportuno vagliare l’effettiva rispondenza delle disposizioni introdotte con il D. l. 9 febbraio 2012, n. 5, agli obiettivi perseguiti con le indicazioni fissate nell’Agenda digitale europea, una delle sette iniziative primarie della strategia Europa 2020.

Con la Comunicazione della Commissione europea del 26 agosto 2010 sono state tracciate le linee-guida dell’innovazione digitale negli Stati membri: lo scopo principale dell’agenda digitale europea, infatti, “è ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili” e, in particolare, realizzare il mercato digitale unico, incrementare la fiducia e la sicurezza on line, promuovere un accesso a Internet veloce e superveloce per tutti, investire nella ricerca, nell’innovazione e nell’alfabetizzazione informatica, al fine di assicurare a tutti i cittadini europei le competenze e l’inclusione nel mondo digitale.
Evidentemente, questi ambiziosi traguardi sono stati ritenuti di agevole conseguimento nel citato D. l. n. 5/2012, poiché all’art. 47 il Governo si propone di raggiungerli attraverso delle mere “azioni coordinate” di “una cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana” (la cui riunione di insediamento si è tenuta il 9 febbraio), composta da vari ministri (dello Sviluppo economico, dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, della Pubblica amministrazione e la semplificazione, della Coesione territoriale, dell’Economia e delle finanze) e costituita con il compito di coordinare l’azione delle istituzioni coinvolte (Governo, Regioni, Enti locali e Authority).
Peccato che la bozza dello stesso decreto, licenziata dal Consiglio dei Ministri del 27 gennaio, prevedesse un ulteriore comma nella norma sull’agenda digitale italiana che non è sopravvissuto alle fasi precedenti alla promulgazione dello stesso provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Il comma soppresso, infatti, contemplava un’utile articolazione dettagliata e concreta delle misure da adottare per il perseguimento degli obiettivi dell’agenda digitale italiana, ovvero:

  • la realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
  • la promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; 
  • il potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un’amministrazione aperta e trasparente; 
  • la promozione della diffusione di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni; 
  • l’utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali; 
  • l’infrastrutturazione di ultimo metro per favorire l’accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere; 
  • l’investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società.

Senza dubbio, c’è da sperare che il nostro Legislatore non abbia indugiato in un eccesso di ottimismo, scegliendo di privare quest’utile elenco di misure della cogenza che gli sarebbe derivata dall’inserimento nel decreto legge appena entrato in vigore.

In ogni caso, pare opportuno fare un breve sunto delle altre novità in materia di digitalizzazione introdotte dal D.l. 5/2012.

L’articolo 5 introduce la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero; costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; cambiamento di abitazione) utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, da inviare con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ossia anche per via telematica “se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica”, “ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.

Il successivo articolo 6 dispone, in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), la trasmissione esclusivamente telematica dei dati tra amministrazioni riguardanti:

  • le comunicazioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
  • le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 
  • le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 162 del codice civile; 
  • le trasmissioni e l’accesso alle liste di cui all’articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse).

Con l’articolo 8 del D. l. 5/2012 si prescrive l’esclusiva modalità telematica per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali, banditi a decorrere dal 30 giugno 2012, in base a quanto disposto all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per rendere effettiva tale previsione, è stata contestualmente introdotta la nullità delle clausole, inserite nei bandi, contrastanti con questa disposizione.

All’articolo 12, dedicato alla semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche, si prevede che il Governo adotti, con decreti da emanare entro il 31 dicembre 2012, uno o più regolamenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica aperta a tutti gli interessati, altresì con modalità asincrona; 
  • previsione di forme di coordinamento, anche telematico, per l’attivazione e l’implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno.

Al successivo articolo 14, poi, si dispone che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, assicurando la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, anche in base al criterio dell’informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Larticolo 48 del provvedimento in commento introduce l’articolo 5-bis alla legge 2 agosto 1999, n. 264, che dispone che le procedure di iscrizione alle università siano effettuate esclusivamente in modalità telematica e che, a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avvenga esclusivamente con modalità informatiche. Particolare attenzione si dovrà prestare all’applicazione delle procedure di protocollazione, archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti e anche alla policy da adottare relativamente alla tutela dei dati personali.

All’indomani della conversione in legge di questo provvedimento si dovrà verificare il concreto recepimento delle norme del presente decreto da parte delle P.A. e i reali effetti di “semplificazione” che le nuove procedure avranno nelle attività quotidiane…

Ma aspettiamo la primavera.

 

*Sarah Ungaro e Simonetta Zingarelli – Digital & Law Department (www.studiolegalelisi.it)

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