Documenti elettronici: quale destino per la Tessera sanitaria?

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Quale sarà la sorte della Tessera sanitaria? Nell’ambito della collaborazione con lo Studio legale Lisi pubblichiamo un contributo volto a chiarire un’apparente contraddizione sul futuro informatico della Tessera sanitaria individuato da due differenti norme: il decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione del 20 giugno 2011 da una parte e la legge n. 106 del 12 luglio 2011 dall’altra. La strada verso semplificazione sembra ancora lunga.

22 Novembre 2011

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Sarah Ungaro e Simonetta Zingarelli*

Articolo FPA

Quale sarà la sorte della Tessera sanitaria? Nell’ambito della collaborazione con lo Studio legale Lisi pubblichiamo un contributo volto a chiarire un’apparente contraddizione sul futuro informatico della Tessera sanitaria individuato da due differenti norme: il decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione del 20 giugno 2011 da una parte e la legge n. 106 del 12 luglio 2011 dall’altra. La strada verso semplificazione sembra ancora lunga.

Quale sarà la sorte della Tessera sanitaria? Secondo un decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione del 20 giugno 2011[1], questa dovrà essere assorbita nella Carta nazionale dei servizi (CNS).

Peccato che, in una successione temporale che arricchisce la vicenda di un côtè drammatico, la legge n. 106 del 12 luglio 2011[2], stabilisca che la stessa Tessera sanitaria (TS) dovrà essere progressivamente rilasciata sul medesimo supporto della Carta d’identità elettronica (e non della Carta nazionale dei servizi).

Tuttavia, volendo ostinatamente confidare nell’aspettativa che tale evidente contraddizione risponda, in realtà, a un preciso disegno del nostro Legislatore, pare opportuno analizzare congiuntamente le disposizioni di entrambi i provvedimenti, allo scopo di ricercare, con l’aiuto di una buona dose di immaginazione, ciò che nei libri di diritto si definisce ancora ratio legis.

L’art. 10 della legge 106/2011 ha introdotto il comma 2 bis all’articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7[3], disponendo che l’emissione della Carta d’identità elettronica (CIE) sia ora un’attività riservata al Ministero dell’Interno e prevedendo, inoltre, la progressiva «unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato». Tutto ciò con l’intento dichiarato di incoraggiare la diffusione degli strumenti elettronici, di aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi ai cittadini e di semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione.

Il decreto ministeriale del 20 giugno 2011, invece, è esclusivamente dedicato a disciplinare le «Modalità di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi».

Dalla lettura dell’art. 3, si evince che la richiesta di emissione unificata di Tessera sanitaria e Carta nazionale dei servizi, da rivolgere al Ministero dell’economia e delle finanze, sia una mera facoltà riservata alle Regioni e alle Province autonome per i propri assistiti. Gli enti territoriali, definiti dalla norma come “enti emettitori”, che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno stipulare un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, dotarsi di un sistema di gestione della componente CNS nel documento unificato TS-CNS, nonché garantire il rispetto degli standard tecnologici previsti dalla normativa vigente.

Di particolare interesse è l’allegato n. 2 al citato decreto, riguardante le “Specifiche tecniche del sistema di gestione della componente CNS delle TS-CNS”, con cui si impone alle Regioni che intendano esercitare tale facoltà, l’adozione di un sistema regionale per la gestione dell’intero ciclo di vita delle carte, comprendente la definizione di un modello organizzativo e operativo e i relativi servizi software, ai fini del funzionamento del Card Management System (CSM) regionale.

Le norme in oggetto sembrerebbero, dunque, riservare alla facoltà delle regioni la possibilità di assorbire la TS nella CNS, e dunque non si tratterebbe di un provvedimento generale come, invece previsto dalla norma di cui all’art. 10 della legge 106/2011. Non è dunque per questo profilo che i due provvedimenti appaiono incompatibili..

Considerando, inoltre, quanto previsto dagli articoli 64 e 66 del CAD[4] – che disciplinano, rispettivamente, le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, la Carta d’identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi – non si può non rilevare come la contemplata possibilità di utilizzare la CIE e la CNS quali strumenti di autenticazione telematica anche per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni sia rimasta, purtroppo, inattuata.

Ora, appare chiaro che il Legislatore abbia l’intenzione di accorpare progressivamente le funzioni e i dati offerti dalla Tessera sanitaria a un diverso documento elettronico. Certamente minore nitidezza, tuttavia, connota la volontà in ordine alla scelta del documento di destinazione.

Il proposito di semplificare e di snellire le modalità di fruizione dei documenti elettronici è sicuramente lodevole, ma appare disancorato da una seria analisi dell’attuale ed effettivo utilizzo che i cittadini fanno dei servizi telematici e degli strumenti elettronici correlati, limitato per lo più proprio alla Tessera sanitaria per ciò che concerne la prescrizione di farmaci e la prenotazione di visite mediche. Ancora più paradossali, se possibile, si delineano, quindi, queste scelte normative, a meno che non si opti per la conclusione in base alla quale a queste sia sottesa l’intenzione di “trasferire” l’effettiva utilità (anche se finora limitata) della Tessera sanitaria negli strumenti della Carta d’identità elettronica o della Carta nazionale dei servizi, ossia in supporti che a tutt’oggi purtroppo non hanno fornito sostanzialmente funzionalità ulteriori rispetto a quelle offerte da un documento cartaceo.

Alla stregua, inoltre, dell’analisi delle norme, tuttavia sembra corretto affermare che la disposizione dell’art. 10 della legge 106/2011, trattandosi di prescrizione contemplata da una legge ordinaria, dovrebbe prevalere sul decreto del 20 giugno 2011.

Diversamente, non rimane che augurarsi che il nostro Legislatore abbia in serbo un epilogo lieto per la travagliata sorte dei documenti elettronici, disponendo il rilascio di un unico – e più utile – supporto che incorpori i dati e le funzionalità digitali della Carta d’identità, della Carta nazionale dei servizi e della Tessera sanitaria. 

 

* Sarah Ungaro e Simonetta Zingarelli – Digital&Law Department – Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it

NOTA del 23 novembre 2011

Si porta a conoscenza che da autorevoli fonti è giunta la notizia che su questi temi sarebbe in via di emanazione un provvedimento volto a fare chiarezza sugli argomenti che hanno destato maggiore perplessità.
Occorre considerare, tuttavia, che tale confusione è stata generata dall’interpretazione della formulazione del comma 15 dell’art. 11 del d.l. n. 78/2010 (convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122), in cui si disponeva che «nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269» – che avrebbero dovuto stabilire le modalità di assorbimento della TS nella CNS – «[…] in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato B del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze». A quanto consta sapere, infatti, il riferimento operato nel d.l. 78/2010 è stato inteso come già attuale riguardo alle specifiche tecniche di cui all’Allegato B del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 aprile 2006.
Appare chiaro, dunque, che rimarranno inattuate sia la disposizione della l. 106/2011, ove si prevedeva il graduale assorbimento della TS nella Carta d’identità elettronica, sia quanto contemplato nel decreto del 20 giugno 2011, poiché la graduale convergenza della TS nella CNS non può essere rimessa alla facoltà delle Regioni, contrariamente a quanto indicato in tale provvedimento, peraltro emanato in attuazione del comma 13 dell’art. 50 del d.l. n. 269/2003, ma di fatto già superato da quanto disposto dal comma 15 dell’art. 11 del d.l. n. 78/2010.
Del resto, si segnala che in molte Regioni, quali la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, la Valle d’Aosta, la Toscana, e nelle Province autonome di Trento e Bolzano è stato già avviato il processo di sostituzione delle tessere in scadenza con il documento unificato TS-CNS. Gli stessi enti, possono anche usufruire del Card Management System (CMS) messo loro a disposizione, senza sostenere oneri di natura economica.
Ciò porta a ritenere che, nei fatti, il destino della Tessera sanitaria si stia già compiendo.
 


[1] Pubblicato in G.U. del 9 settembre 2011, n. 210.

[2] Che ha convertito in legge il c.d. decreto sviluppo del 13 maggio 2011, n. 70, ed è stata pubblicata in G.U. il 12 luglio 2011, n. 160.

[3] Convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

[4] Codice dell’amministrazione digitale, d. lgs. n. 82/2005, così come modificato dal d. lgs. n. 235/2010.

 

 

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