Domicilio digitale: il ritorno della CEC-PAC (e la fine del fax)

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Tra le numerose misure contenute nel decreto 69/2013, conosciuto anche come “Decreto del Fare” e convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, vi è la nuova modifica dell’art. 10 nel D.L. n. 70/2011 (già precedentemente modificato dal D.L. 179/2012). Attraverso la modifica di tale articolo, il Legislatore si è posto come obiettivo quello di rilanciare nuovamente la diffusione del domicilio digitale così da rendere ancora più efficace la dematerializzazione, processo che avanza in maniera lenta seppur costante all’interno della PA. Non è la prima, e probabilmente non sarà l’ultima volta, che sentiremo parlare di domicilio digitale. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio legale Lisi, Luigi Foglia ci racconta il percorso ancora incompiuto di questa "rivoluzione".

19 Settembre 2013

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Luigi Foglia*

Tra le numerose misure contenute nel decreto 69/2013, conosciuto anche come “Decreto del Fare” e convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, vi è la nuova modifica dell’art. 10 nel D.L. n. 70/2011 (già precedentemente modificato dal D.L. 179/2012). Attraverso la modifica di tale articolo, il Legislatore si è posto come obiettivo quello di rilanciare nuovamente la diffusione del domicilio digitale così da rendere ancora più efficace la dematerializzazione, processo che avanza in maniera lenta seppur costante all’interno della PA. Non è la prima, e probabilmente non sarà l’ultima volta, che sentiremo parlare di domicilio digitale. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio legale Lisi, Luigi Foglia ci racconta il percorso ancora incompiuto di questa "rivoluzione".

Con l’articolo 14 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’economia” il legislatore ha inteso dettare nuove misure per il rilancio dell’economia spaziando tra azioni a sostegno delle imprese e infrastrutture e interventi per il potenziamento dell’Agenda digitale e la semplificazione amministrativa.

Tra le numerose misure contenute nel decreto 69/2013, conosciuto anche come “Decreto del Fare” e convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, vi è la nuova modifica dell’art. 10 nel D.L. n. 70/2011 (già precedentemente modificato dal D.L. 179/2012). Attraverso la modifica di tale articolo, il Legislatore si è posto come obiettivo quello di rilanciare nuovamente la diffusione del domicilio digitale così da rendere ancora più efficace la dematerializzazione, processo che avanza in maniera lenta seppur costante all’interno della PA.

Non è la prima, e probabilmente non sarà l’ultima volta, che sentiremo parlare di domicilio digitale.

Infatti, in tema di domicilio digitale, oltre alle disposizioni che l’art. 14 novella, ci sono anche quelle dell’art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale) introdotte con il citato D.L. 179/2012 che già prevedeva la facoltà di ogni cittadino di indicare alla pubblica amministrazione un suo indirizzo di posta elettronica certificata eleggendo così un proprio domicilio digitale. L’indirizzo assegnato al cittadino dovrebbe poi essere inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. L’ANPR, istituita dall’art. 2 del D.L. 179/2011 che ha disposto l’accorpamento in un’unica anagrafe del sistema anagrafico precedentemente strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale), non è ancora di fatto entrata a regime in assenza dell’adozione dei decreti attuativi previsti dai commi 4 e 6 del citato art. 2 del D.L. 179.

L’art. 3-bis prevede, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi debbano comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico. Con l’elezione del domicilio digitale ogni altra forma di comunicazione non potrà produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario: questo significa che se la PA decidesse di procedere a notifiche utilizzando strumenti diversi dalla Pec (per es. raccomandate o posta ordinaria), queste si considererebbero come non effettuate, e tutti gli effetti si produrrebbero solo con la comunicazione attraverso il domicilio digitale.

Il domicilio digitale “facoltativo” previsto dall’art. 3-bis del CAD, così come introdotto dal D.L. 179/2012, non ha però ancora ricevuto concreta attuazione. Forse anche per questo motivo il legislatore, mentre in un primo momento con il Decreto Legge 69/2013 prevedeva ancora una volta la facoltà per i cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale, con la legge di conversione ha, invece, previsto che il domicilio digitale venga assegnato automaticamente al cittadino all’atto della richiesta del nuovo documento unificato. La Legge di conversione ha apportato anche ulteriori modifiche alla prima stesura del DL 69/2013: è stato, infatti, previsto che la casella di posta elettronica venga assegnata non solo al momento della richiesta del documento unificato, ma anche all’atto di iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza (ma a partire dall’entrata a regime dell’Anagrafe della popolazione residente) e che il documento unificato sostituisca a tutti gli effetti il tesserino di codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle entrate. Viene quindi imposta l’elezione di un domicilio informatico e diventa obbligatoria per il cittadino la consultazione della casella PEC.

Purtroppo, in considerazione della mancata emanazione di alcuni decreti attuativi del documento unificato, anche la norma in esame non appare immediatamente applicabile, sia in quanto rinvia a decreto ministeriale l’individuazione delle modalità di rilascio del domicilio digitale, sia in quanto la documentazione elettronica cui si fa riferimento è ancora in una fase sperimentale molto circoscritta sul territorio nazionale. Anche il Garante, con il provvedimento n. 39 del 31 gennaio 2013, ha rilevato che lo schema di decreto portato alla sua attenzione si è limitato a prevedere l’unificazione, su un medesimo supporto (documento digitale unificato), della carta d’identità elettronica e della tessera sanitaria, attualmente disponibili su distinti supporti, e ha demandato invece a un successivo D.P.C.M. (da adottarsi con le medesime modalità di quello esaminato) le regole tecniche. Sulla base di questa constatazione, il Garante Privacy non ha potuto che esprimere il proprio parere favorevole sul decreto esaminato “col presupposto che la disciplina della materia è ancora incompleta e si riserva, quindi, l’esame complessivo delle procedure di unificazione dei documenti in sede di espressione del parere sullo schema di decreto di attuazione, potendo solo in quella sede valutare la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali della disciplina complessivamente stabilita”.

Anche l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) presenta particolari criticità sul piano della sicurezza del trattamento dei dati e questo è dovuto, in particolare, a due fattori:

  • la vasta aggregazione di informazioni che l’Anagrafe comporta;
  • il gran numero di soggetti che avranno modo di accedere a questa nuova banca dati, caratteristica questa che comporterà la necessità di definire le modalità tecniche di accesso (attraverso l’individuazione di specifici profili di autorizzazione) e di controllo degli stessi.

La consapevolezza delle criticità relative all’istituzione dell’ANPR ha indotto il legislatore ad attribuire un ruolo fondamentale al Garante per la protezione dei dati personali anche nel controllo sulla sicurezza dell’Anagrafe Nazionale. È stabilito, infatti, che la base di dati relativa all’ANPR debba essere sottoposta a un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 51 del CAD (che appunto si occupa di “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni”), i cui risultati siano poi inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

Fino all’attuazione concreta dell’ANPR, purtroppo, anche la nuova disposizione, che stabilisce l’elezione “forzata” di un domicilio digitale, non risulta applicabile.

Mentre, quindi, il domicilio digitale obbligatorio resta comunque mera teoria, il DL 69/2013 con la sua conversione in Legge (modificando l’art, 4 comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) ha provato a dare un’accelerata alla concreta applicabilità del domicilio digitale “facoltativo”, già previsto dall’art. 3-bis del D. Lgs. 82/2005, disponendo che i decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui al citato art. 3, qualora non siano ancora adottati e siano decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengano adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche qualora non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

Al momento, quindi, l’unico effetto delle modifiche introdotte con l’art. 14 del DL 69/2013 consiste nella “resurrezione” (o almeno questo sembra l’intento) della tristemente famosa CEC-PAC, ovvero l’indirizzo da rilasciare ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, del D.L. 185/2008, quale domicilio digitale per le comunicazioni tra cittadini e PA e le cui modalità di rilascio e di uso sono state stabilite con DPCM 6 maggio 2009.

Di CEC-PAC abbiamo più volte parlato per sottolineare i numerosi dubbi relativi sia alla procedura a evidenza pubblica con la quale è stato assegnato il servizio di rilascio delle CEC-PAC, sia alla reale utilità di uno strumento “Simil-PEC” destinato esclusivamente alle comunicazioni tra PA e cittadino[1]. Il Decreto Fare, infatti, così come ha stabilito che la PEC da assegnare obbligatoriamente in caso di rilascio del documento unificato, del cambio di residenza o di una nuova iscrizione in anagrafe sia una CEC-PAC, impedisce anche che, ai sensi dell’art. 3-bis del CAD, i cittadini possano richiedere l’iscrizione di un qualsiasi indirizzo di PEC, imponendo, al contrario, il ricorso alla sola CEC-PAC. 

Accanto al domicilio digitale, l’art. 14 del DL 69/2013 si occupa anche di trasmissione dei documenti tra PA a mezzo fax. Con il comma 1-bis di tale articolo, infatti, viene modificato l’articolo 47, comma 2, lettera c), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 dichiarando, finalmente, l’impossibilità che la PA utilizzi ancora, nelle trasmissioni di documenti con altre PA, il fax.

Il fax, troppo spesso utilizzato nelle comunicazioni tra PA e tra PA e cittadini, non è più uno strumento in grado di offrire alcuna garanzia sulla provenienza delle comunicazioni/documentazioni ricevute. Il legislatore, se pure con molto ritardo, ha chiaramente sancito la sua inutilizzabilità, quantomeno nelle trasmissioni di documenti tra le PA. Appare, dunque, fugato ogni dubbio su questo aspetto e si svuotano così di significato le conclusioni contenute nella discussa sentenza del TAR Lecce (Sez. I, n. 1569 del 9.9.2011) che, inserendosi nell’ambito di un orientamento giurisprudenziale consolidato, aveva riproposto l’idoneità delle comunicazioni a mezzo fax tra diverse pubbliche amministrazioni a determinare conoscenza legale da parte del soggetto pubblico destinatario[2]

Sui tempi di “dismissione” del fax, invece, sembra esserci meno determinazione, dal momento che c’è un ordine del giorno con cui il Governo ha dato parere favorevole a valutare gli effetti applicativi dell’articolo 14 del “Decreto Fare”, nell’ottica di introdurre un divieto “graduale” del fax a partire da gennaio 2015. Il fax è davvero duro da far fuori!

 


* Avv. Luigi Foglia – Studio Legale Lisi – Digital & Law Department – www.studiolegalelisi.it

 


[1]             Per un maggior approfondimento di questa problematica è possibile leggere: http://www.studiolegalelisi.it/notizia.php?titolo_mod=188_%85ma_che_CEC-PAC_dici_.html e http://www.studiolegalelisi.it/notizia.php?titolo_mod=236_E%92_un_regalo_o_un_CEC-PAC-co_.html
[2]                 S. Ungaro – F. Giannuzzi, Il fax resiste quale mezzo di comunicazione tra le Pubbliche amministrazioni, pubblicato il 02/11/2011 sul sito www.studiolegalelisi.it

 

 

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