Domicilio digitale (pec): cos’è, a chi serve

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Dal punto di vista normativo il domicilio digitale è “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato”, dunque può coincidere con la PEC o con un recapito certificato qualificato a norma eIDAS. Qui partiamo dalla sua definizione, per poi individuare gli effetti legati al suo utilizzo, gli ambiti nei quali è collocato, gli obblighi e le possibilità che ne derivano. Il Codice dell’Amministrazione Digitale istituisce tre distinti elenchi pubblici – INI-PEC, IPA, INAD – contenenti i domicili digitali. Da oggi, 6 luglio, è attivo e consultabile l’INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali e le comunicazioni ufficiali da parte delle amministrazioni avverranno esclusivamente in forma elettronica per tutti coloro che avranno eletto il proprio domicilio

6 Luglio 2023

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Patrizia Fortunato

Redazione FPA

Foto di Austin Distel su Unsplash - https://unsplash.com/it/foto/gUIJ0YszPig

L’articolo, pubblicato il 22 Marzo 2023, è stato aggiornato a seguito del lancio di INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali

Identità e domicilio digitale, interoperabilità dei dati per i servizi on line ai cittadini, piattaforme di notifica digitali: queste le principali iniziative previste dal Piano Italia Digitale 2030, che segna un passo in avanti verso la piena cittadinanza digitale. Nel quadro degli interventi previsti per promuovere la digitalizzazione della PA, il PNRR, Missione 1 Componente 1, individua 7 ambiti di investimento e 3 assi di riforma. Quello che qui ci interessa di più è l’asse di riforma 1.3 ‘Introduzione linee guida “cloud first” e interoperabilità’: prevede la rivisitazione del domicilio digitale e la sua integrazione con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per permettere corrispondenze digitali certe e sicure tra cittadini e PA. Il diritto di accedere ai servizi online offerti dalla pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi, tramite la propria identità digitale è, tra l’altro, previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD articolo 3-bis). Il cittadino, dunque, si aspetta che il diritto di cittadinanza venga riconosciuto in maniera semplice, certa e sicura.

Cos’è il domicilio digitale

Il domicilio digitale è un servizio regolato dal Codice dell’Amministrazione Digitale, che organizza in sei articoli ogni suo aspetto: dandone una definizione, stabilendone gli effetti legati al suo utilizzo, gli ambiti nei quali è collocato, gli obblighi e le possibilità che ne derivano. Dal punto di vista normativo il domicilio digitale è “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato” (articolo 1, comma 1 e lettera n-ter del CAD), dunque può coincidere con la PEC o con un recapito certificato qualificato a norma eIDAS – Regolamento UE n° 910/2014, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche tra pubblica amministrazione e cittadino e avente lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Il primo passo verso il domicilio digitale per chiunque è stato tracciato dall’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), che ha reso obbligatoria la comunicazione telematica del domicilio digitale delle imprese al Registro delle imprese e dei professionisti ai propri ordini o collegi.

Gli obblighi in termini di elezione del domicilio digitale

Gli effetti dell’utilizzo del domicilio digitale sono dalle norme equiparati agli effetti prodotti dalla raccomandata ordinaria, ragione per cui il domicilio digitale deve essere un dato pubblico, reperibile per il suo utilizzo. Il CAD istituisce con gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater tre distinti elenchi pubblici di libera consultazione, contenenti le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale di tre distinte categorie.

Art. 6-bis INI-PEC
(Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei
professionisti)

Istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il registro INI-PEC accoglie i domicili digitali che obbligatoriamente i professionisti iscritti in albi e ordini professionali o presenti in elenchi pubblici gestiti dallo Stato e tutti i soggetti di diritto privato presenti all’interno del registro delle imprese sono tenuti ad eleggere e a pubblicare.

Art. 6-ter IPA
(Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori di pubblici servizi)

La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono tenuti per norma ad eleggere il domicilio e a pubblicarlo nell’elenco IPA. L’IPA costituisce anche l’archivio di riferimento per l’individuazione dei codici degli uffici di fatturazione elettronica e per l’emissione degli ordini di acquisto elettronici.

Art. 6-quater INAD
(Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei
professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti
all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel
registro delle imprese)

L’elenco INAD contiene i domicili digitali delle persone fisiche che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, dei professionisti e di enti di diritto privato non presenti negli elenchi INI-PEC o IPA. La norma offre la possibilità al cittadino, e non l’obbligo, di eleggere un domicilio digitale. Ne deriva, però, un obbligo che la norma pone in capo alla pubblica amministrazione, quello di utilizzare il domicilio digitale del cittadino presente in INAD nel caso questo lo abbia eletto.

Stato dell’arte sull’implementazione degli elenchi INI-PEC, IPA, INAD

INI-PEC e IPA sono operative da alcuni anni e offrono il loro servizio a tutti colori i quali abbiano interesse a reperire i domicili digitali dei soggetti a cui fanno riferimento. Il sistema INAD, invece, lanciato il 6 giugno scorso, è attivo da oggi 6 luglio ed è consultabile da chiunque. A decorrere da oggi, le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni avverranno esclusivamente in forma elettronica per tutti coloro che avranno eletto il proprio domicilio.

Gestione dell’Indice nazionale dei domicili digitali INAD

Chiunque (articolo 3-bis, comma 1-bis del CAD) ha facoltà di eleggere o cancellare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese. La realizzazione e la gestione dell’INAD è affidata ad AgID, che interviene avvalendosi di InfoCamere: società di informatica delle Camere di Commercio italiane, già deputata alla gestione dell’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti in conformità all’articolo 6-bis del CAD.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 3-bis, comma 1-ter del CAD) stabilisce che i domicili digitali sono eletti secondo le modalità designate nelle Linee guida di AgID, aventi natura di fonte normativa.

AgID ha adottato la versione 1 delle Linee guida INAD, con Determinazione n. 529/2021 del 15 settembre 2021, e successivamente pubblicato la versione 2, con Determinazione n. 191 del 7 luglio 2022.

A cosa serve il domicilio digitale

Il domicilio digitale è uno strumento di semplificazione amministrativa, migliora i rapporti istituzionali tra amministrazione, cittadini e aziende; garantisce la sicurezza e la tracciabilità delle notifiche di atti pubblici e delle comunicazioni, ad esempio riguardanti un procedimento amministrativo, motivo per cui deve essere inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile a tutte le PA e ai gestori di pubblici servizi. Il suo utilizzo è disciplinato dagli articoli 3-bis, 6 e 6-quinquies del CAD.

Come si attiva

L’elezione del domicilio digitale avviene mediante registrazione all’INAD, accedendo al sito Domicilio digitale e identificandosi attraverso SPID, CIE o CNS. Può essere richiesta da:

  • persone fisiche (quindi cittadini) che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
  • professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi;
  • enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC (in questo caso la registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante o da un suo delegato).

Dopo l’avvenuta registrazione, i soggetti registrati possono: eleggere il domicilio digitale, indicando il proprio indirizzo PEC o il proprio recapito certificato qualificato; modificarlo o cessarlo, tenendo conto che la cessazione volontaria non è consentita ai professionisti che risultano iscritti anche nell’INI-PEC. Sia l’indirizzo PEC sia il recapito certificato qualificato non può corrispondere a due o più codici fiscali, l’unica eccezione è riservata ai professionisti che hanno facoltà di eleggere nell’INAD sia un domicilio digitale personale che professionale.

L’INAD costituisce la base dati di riferimento per il domicilio digitale, ciò non preclude la facoltà per il cittadino di eleggere il proprio domicilio digitale anche attraverso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, ma questo non avrà ancora valore di domicilio digitale fin quando la pubblica amministrazione non lo inserirà nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Vi è un allineamento costante tra i domicili digitali contenuti in INAD e quelli presenti nella banca dati di ANPR: quelli eletti dalle persone fisiche nell’INAD saranno trasmessi su base quotidiana all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; mentre l’ANPR inoltrerà costantemente all’INAD le richieste di elezione, modifica e cessazione del domicilio digitale ricevute da parte delle persone fisiche tramite i propri servizi.

Come comunicare il domicilio digitale

I soggetti richiedenti hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni elezione, modifica o variazione dello stesso secondo le modalità fissate nelle Linee guida, ovvero presentando la richiesta telematica al Gestore INAD. Inoltre, per le persone fisiche le richieste di elezione, modifica o cessazione volontaria del domicilio digitale sono consentite anche attraverso i servizi resi dall’ANPR. È a cura dell’AgID la pubblicazione e/o l’aggiornamento del domicilio digitale in INAD. Le Linee guida (sezione.2.1.) prevedono anche un’altra novità: l’INAD rende disponibili a chiunque le funzioni per la gestione del proprio domicilio digitale attraverso l’app IO, nonostante le notifiche effettuate tramite quest’app non abbiano valore legale.

FAQ – Domicilio digitale

ll domicilio digitale è la PEC?

La PEC è lo strumento associato al domicilio digitale, così come indicato all’interno della definizione di domicilio digitale sopra riportata: si parla di indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC).

Esistono altre modalità di domicilio digitale?

ll secondo strumento contenuto nella definizione di domicilio digitale fa riferimento al Regolamento eIDAS; in particolare agli articoli 43 e 44 viene affrontato il tema del servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), che dovrebbe sostituire a breve la PEC.

Che requisiti deve avere il Servizio di recapito certificato qualificato?

I servizi elettronici di recapito certificato qualificati dovranno fornire le garanzie richieste dall’articolo 44 del Regolamento eIDAS, funzionali ad avere un’identificazione degli utenti certa. Soddisfano, per questo, i seguenti requisiti:
a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;
b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;
c) garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;
d) l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
e) qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;
f) la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale
elettronica qualificata.

Il recapito certificato qualificato sostituirà del tutto il sistema della PEC?

Il recapito certificato qualificato è un servizio fiduciario stabilito in eIDAS. Non ci sono basi normative per l’obbligatorietà. Secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del Decreto legge n. 135/2018, la REM sarà totale sostituto della PEC dopo un DPCM che stabilirà le regole REM e entrando in vigore stabilirà l’abrogazione dell’articolo 48 del CAD. Il sistema REM, che è un sistema postale, è stato adattato modificando lo standard di interoperabilità europeo (ETSI EN 319 523-4) alle esigenze della PEC. Con queste regole la migrazione PEC – REM è più semplice. A seguito alla pubblicazione dello standard qui citato, il 9 maggio 2022, il gruppo di lavoro coordinato da AgID, con la partecipazione attiva dei Gestori PEC, Uninfo e Assocertificatori, ha aggiornato nella versione 1.2 il documento pubblico “REM SERVICES – Criteri di adozione standard ETSI – Policy IT” che sintetizza le regole tecniche che saranno adottate da tutti i futuri provider REM di recapito certificato italiani.

Cos’è il CAD – Codice dell’Amministrazione digitale?

Il CAD (istituito con decreto legislativo n. 82/2005 e successivamente modificato e integrato con decreto legislativo n. 179/2016 e poi con decreto legislativo n. 217/2017) è un testo unico che riunisce e organizza le norme per facilitare e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Disciplina, dunque, anche l’utilizzo del domicilio digitale.

Certificazione e storicizzazione delle operazioni sul domicilio digitale

Il sistema INAD, ai soli fini probatori, genera la tracciatura delle attività richieste di elezione, modifica e cessazione dei domicili digitali, mediante registrazione su supporto informatico:
1) della modalità di identificazione dell’utente (SPID, CNS o CIE);
2) della data e dell’ora di accesso al sistema INAD;
3) della data, dell’ora e del tipo di operazione effettuata (elezione, modifica, cessazione del domicilio digitale) e del domicilio digitale a cui è riferita l’azione;
4) della data e dell’ora di validazione o annullamento della richiesta telematica al Gestore INAD.

I dati della tracciatura sono trasmessi al sistema di conservazione e disponibili, ai fini probatori, per dieci anni dalla data di invio.

Cos’è la Piattaforma delle notifiche digitali degli atti pubblici (PND)

Un passo in avanti nell’interazione tra PA e cittadino è dato dalla Piattaforma delle notifiche, che consentirà alle pubbliche amministrazioni di effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ossia titolari di codice fiscale (articolo 26 del Decreto Semplificazioni). Il Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione, entrato in vigore 21 giugno 2022, ne stabilisce il funzionamento. Le amministrazioni potranno, attraverso un proprio funzionario, accedere alla piattaforma tramite SPID o CIE, caricare il documento da notificare, inserire il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC). La notificazione, però, verrà prima effettuata presso il domicilio digitale eletto dal destinatario. A chi, invece, è sprovvisto di domicilio digitale, l’amministrazione invierà una raccomandata e l’avviso di avvenuta ricezione sarà depositata sulla Piattaforma, quindi il destinatario una volta entrato nella piattaforma potrà eleggere il proprio domicilio digitale e consultare gli atti a lui destinati. Anche il cittadino, le aziende e le persone giuridiche (in questi ultimi due casi attraverso i rispettivi legali rappresentanti) potranno identificarsi e autenticarsi alla Piattaforma mediante SPID o CIE.

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