Effetto eIDAS: ok al sigillo elettronico dall’Agenzia delle entrate

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Il quadro di riferimento è notevolmente innovato perché per la prima volta in Italia viene data la possibilità di validare i dati da trasmettere ricorrendo anche all’utilizzo del sigillo elettronico avanzato, strumento che è rilasciato ed utilizzato da persone giuridiche e che garantisce l’autenticità e l’integrità del contenuto dei dati a cui è associato

18 Luglio 2016

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Daniele Tumietto, componente Forum Italiano sulla Fattura Elettronica, partner Menocarta

Una buona notizia: eIDAS inizia ad apparire nei provvedimenti attuativi della nostra normativa. Il Regolamento UE/910/2014 (cosiddetto eIDAS) del 23 luglio 2014 ha ridefinito il quadro normativo delle firme elettroniche, e dalle relative leggi nazionali di recepimento che era stato introdotto dalla Direttiva Europea 1999/93/EC. Esso è entrato in vigore il 1° luglio 2016 in tutti gli Stati membri, ed è obbligatorio da subito per tutte le Pubbliche Amministrazioni, ed è destinato a diventare un fondamentale punto di riferimento giuridico europeo orientato a garantire la piena interoperabilità a livello comunitario, non solo della firma elettronica, ma anche dell’insieme dei servizi fiduciari di terza parte (Trust Service provider) nonché dei servizi di identificazione e di autenticazione.

Come è noto, sono state recentemente pubblicate da parte dell’Agenzia delle entrate le specifiche tecniche per l’avvio della sperimentazione della fatturazione elettronica nei rapporti fra privati e la trasmissione dei dati dei corrispettivi, mediante l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI). Nel corso delle ultime due riunioni del Forum Italiano sulla Fattura Elettronica ed e-Procurement, che si sono tenute a dicembre 2015 e febbraio 2016, si è discusso del Decreto legislativo 127/2015. Quest’ultimo testo ha disciplinato la fattura elettronica tra privati e la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, demandando dei provvedimenti attuativi collegati la definizione delle regole tecniche, da emanarsi in un apposito atto da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nel corso delle predette riunioni, durante la fase di discussione all’interno del Forum, ho proposto insieme ad Andrea Caccia, di fare ricorso al Regolamento eIDAS. In particolare con riferimento ai “sigilli elettronici”, strumento ottimale per assicurare autenticità ed integrità dei dati relativi sia alle fatture elettroniche tra privati, sia ai dati relativi ai corrispettivi dei registratori di cassa o dei distributori automatici. La proposta, accolta positivamente dall’Agenzia delle entrate, è stata inserita nei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate che ha introdotto il nuovo strumento dei sigilli elettronici all’interno degli atti pubblicati recentemente.

Il quadro di riferimento, dopo l’emanazione dei predetti provvedimenti, è notevolmente innovato perché per la prima volta in Italia viene data la possibilità di validare, autenticandoli all’origine, i dati da trasmettere ricorrendo anche all’utilizzo del sigillo elettronico avanzato, strumento che è rilasciato ed utilizzato da persone giuridiche e che garantisce, oltre all’autenticità, anche l’integrità del contenuto dei dati a cui esso è associato. Va inoltre osservato che in ogni caso permane la possibilità di utilizzare anche firma elettronica qualificata che, similmente, garantisce anch’essa l’autenticità e l’integrità del contenuto dei dati a cui è associata. Infine, con l’apposizione del riferimento temporale, viene garantita in ambedue i casi l’attestazione della data da parte del contribuente.

Nella stesura di questa bozza di specifiche tecniche (ovviamente più recenti di quelle emanate a seguito del DM 55/2013 per la FEPA) risulta dunque evidente l’influenza del Regolamento eIDAS, che disciplina appunto anche i servizi relativi ai sigilli elettronici (c.d. semplici, avanzati o qualificati), definiti come dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantirne l’origine e l’integrità. L’Agenzia delle entrate, per quanto riguarda i distributori automatici, ha previsto (per semplificare) di applicare un QRCODE su ogni apparecchio per:

  • permettere al consumatore di riconoscere che il distributore da cui sta acquistando il prodotto, è “censito” dall’Amministrazione e che i dati delle vendite e, conseguentemente, gli incassi saranno trasmessi all’Agenzia;
  • trasmettere i dati che saranno autenticati elettronicamente grazie all’utilizzo di un sigillo che permetterà poi l’invio, su un canale sicuro, all’Agenzia delle Entrate che avrà la possibilità di verificare (senza alcun dubbio) sia il contenuto dei dati sia l’autenticità e l’integrità degli stessi, occorrendo ed eventualmente anche in remoto.

Direi che è un significativo passo avanti per introdurre sempre di più il Regolamento eIDAS nell’utilizzo quotidiano da parte di cittadini, professionisti ed imprese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ma anche tra privati.

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