FOIA. Oggi, 23 dicembre entra, o meglio, sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo diritto all’informazione

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Nel giorno della sua entrata in vigore, l’autore riporta lo stato dell’arte della rivoluzione copernicana, tanto proclamata dal Governo, che avrebbe cambiato radicalmente il nostro modo di dialogare con le Pubbliche Amministrazione per l’ottenimento di qualsiasi dato, informazione e documento. In conclusione: un passo indietro e non di certo in avanti in materia di trasparenza

22 Dicembre 2016

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Francesco Addante*

Le PA “assicurano l’effettivo esercizio del diritto” di “accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” (art. 5 co.2 del D.lgs. 33/2013) “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia il 23 dicembre 2016.Così recita il primo comma dell’art.42 del D.lgs.97/2016 di modifica del Decreto Trasparenza eppure i cittadini (e chiunque altro) non potranno effettivamente esercitare il diritto del neo accesso civico perché:

per i dati aggiuntivi

  • tale diritto è condizionato dai limiti pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo delle eccezioni relative (o qualificate) e assolute non ancora chiarite del tutto in quanto le linee guida operative dell’ANAC, la cui consultazione pubblica è terminata lo scorso 28 novembre, non sono state ancora approvate definitivamente. Se rimanessero quelle della proposta non risolverebbero le ampie esclusioni per le quali rimangono forti perplessità e dubbi operativi, anzi prorogherebbero ulteriormente, al 23 giugno 2017, il termine per la completa entrata in vigore del neo accesso (definito impropriamente) “generalizzato”. Un differimento giustificato, a dir dell’ANAC (può un’Autorità con uno strumento di ‘soft law’ sostituirsi ad un Organo legislativo derogando dalle disposizioni di quest’ultimo?), dalla necessità di sciogliere i limiti che potrebbero essere disciplinati con i Regolamenti di cui si potrebbero dotare le Amministrazioni per procedere alla individuazione delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella loro disponibilità e sottratti al neo accesso così come era stato disposto, già da tempo, (ma, comunque, posto in essere, forse, solo in casi eccezionali) in attuazione dell’art. 24, commi 1 e 2 della L.241/90;
per le Banche dati (Centralizzate)
  • in riferimento al 23 giugno 2017, data entro la quale, le PA dovranno aver trasmesso i propri dati alle Banche dati (centralizzate) di cui all’Allegato B verificandone preventivamente la ‘completezza, la correttezza e l’aggiornamento’, l’ANAC non ha ancora reso pubblica alcuna direttiva in consultazione (né ha preannunciato l’intenzione di farlo) per iniziare a trattare il tema e capire come tali Banche dati dovranno organizzarsi per accogliere adeguatamente le informazioni e soprattutto renderle disponibili, senza che si verifichi una sorta di scarica barile tra Responsabile della Trasparenza della Banca dati e quello della PA detentrice del dato. Se questo aspetto non venisse accuratamente regolamentato (chi fa cosa e con quali responsabilità e sanzioni) l’intero sistema potrebbe essere compromesso;
per i dati a pubblicazione obbligatoria
  • anche se ha chiarito nuove responsabilità e sanzioni del decreto trasparenza, l’Anac ha dimenticato molti obblighi informativi nel nuovo modello di pubblicazione rispetto a quelli normativamente vigenti ed altri indicati nello stesso documento la cui consultazione è scaduta lo scorso 14 dicembre. La speranza è che vengano accolte tutte le osservazioni di correzione, integrazioni e modifiche, suggerimenti e precisazioni. Tuttavia, essendo sopravissute ai sensi della legge anticorruzione (i cui capisaldi non potevano essere eliminati), la buona notizia è che, almeno, rimangono vigenti, nonostante siano state, paradossalmente, abrogate dallo stesso FOIA, gli adempimenti relativi ai provvedimenti di “autorizzazione o concessione”, “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”, “concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari”,”concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera” e il “monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali”;
  • le stesse linee guida non hanno ben disciplinato la correlazione con gli altri adempimenti informativi che sono stati sanciti dalle corrispondenti norme in materia di Appalti pubblici dal relativo Codice con particolare riferimento all’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) in riferimento a tutti gli atti relativi a: ‘Programmazione di lavori, opere, servizi e forniture’, ‘Procedure per l’affidamento anche di concorsi pubblici di progettazione, di idee e di concessioni, ‘Provvedimenti di esclusioni dalla procedura di affidamento e ammissioni’, “composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti” e “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”;
  • la consultazione delle linee Guida su ‘incarichi politici e dirigenziali’, ex art.14 del d.lgs. 33/2013, terminerà il 12 gennaio 2017. Pertanto è presumibile che saranno definitivamente approvate a fine febbraio o marzo, eppure si tratta di adempimenti (assieme a quelli previsti dall’ex art. 22, co. 2, in riferimento agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) che, anche se modificati, dovevano comunque essere sottoposti a vigilanza ANAC già prima del 23 dicembre 2016. A stabilirlo fu la stessa Autorità con il PNA 2016. Tale ritardo è, in parte, giustificato dal fatto che i nuovi adempimenti a carico dei nuovi soggetti potranno essere prodotti dagli stessi destinatari dell’obbligo solo il 30 marzo 2017 (anche se non oltre a tale data), tenendo conto degli emolumenti effettivamente erogati nell’anno precedente. Tuttavia, l’Autorità ritiene ragionevole (anche se al momento ancora in versione non definitiva) stabilire che, ad eccezione di coloro che svolgono le funzioni a titolo gratuito (i quali fino al 23 dicembre 2016 dovevano continuare a rendere evidenti le informazione di propria competenza), la pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, già ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14 ai sensi del testo previgente, continui ad essere effettuata secondo le normali scadenze già previste in precedenza, mentre invece saranno interessati dalla nuova disciplina i dirigenti e i titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali e i titolari di incarichi politici, in carica e cessati, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Per quest’ultimi, al fine di agevolarli negli oneri di pubblicazione, si precisa che si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017. Ossia, devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 entro il 31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all’anno 2016;
  • mancano ancora indicazioni più dettagliate, oggetto di successive linee guida, in merito a Società ed Enti di diritto privato e l’individuazione delle loro compatibilità con le disposizioni sancite dal FOIA, Agenzia del Demanio, Ordini professionali, particolari modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (tranne, come prima illustrato, per ciò che concerne gli incarichi politici e dirigenziali), l’identificazione dei dati da pubblicare in forma riassuntiva in sostituzione di quella integrale, e l’accesso ai “Dati Statistici per Finalità Scientifiche”.
Fatte queste premesse, cosa rimane del FOIA? Di sicuro un depotenziamento rispetto al previgente Decreto Trasparenza, già in vigore dal 21 Aprile 2013, per l’abrogazione di numerosi (anche se in altri casi di integrazione) obblighi informativi.
E inoltre, in questo stato di incertezza, come farà l’ANAC a vigilare adeguatamente sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica da parte del d.lgs. 97/2016, nella fase immediatamente successiva al termine del periodo di adeguamento, così come aveva esplicitamente dichiarato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016?
La domanda è quindi d’obbligo: il cittadino (e non) potrà effettivamente esercitare quanto espressamente sancito all’art. 1 del decreto trasparenza affinché possa realmente ‘tutelare i propri diritti, e far sì che venga promossa la partecipazione degli interessati all’attività’ amministrativa e favorite forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche’?
Oppure il FOIA rimarrà solo un proposito o ancora peggio pura teoria

* Laureato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, divulga per passione studi e notizie su PA digitale, Trasparenza e Anticorruzione @addantefrancsco

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