Grande silenzio sull’albo pretorio on line
Dal 1 gennaio di quest’anno l’albo pretorio on line è obbligatorio, ma le regole tecniche su come realizzarlo ancora non sono state pubblicate. Diverse amministrazioni ci hanno chiesto aiuto in questo momento di incertezza. Abbiamo provato a fare il punto della questione.
24 Gennaio 2011
Tommaso Del Lungo
Dal 1 gennaio di quest’anno l’albo pretorio on line è obbligatorio, ma le regole tecniche su come realizzarlo ancora non sono state pubblicate. Diverse amministrazioni ci hanno chiesto aiuto in questo momento di incertezza. Abbiamo provato a fare il punto della questione.
Il primo gennaio di quest’anno, dopo una proroga di 12 mesi è entrato in vigore l’articolo 32 della legge 69/2009. Tutte le amministrazioni pubbliche, cioè, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni, tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale. Anzi, il comma 5 è tassativo: a partire dalla data indicata le pubblicazioni effettuate su carta NON hanno più valore legale.
Verrebbe subito da salutare con gioia il fatto che la scadenza non sia stata prorogata, come alcuni si aspettavano, dal decreto Milleproproghe di dicembre, eppure la questione sembra più complicata del previsto e, come spesso accade in materia di digitalizzazione nel nostro Paese, immutata, in barba a qualunque scadenza.
Il comma 2 dell’articolo 32 (anche in combinato disposto con l’art. 40 comma 4 del Codice dell’Amministrazione Digitale), infatti, indica che la pubblicazione dell’albo pretorio on line deve avvenire “secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”. Ecco l’intoppo: a scadenza superata, nessuna traccia del DPCM che dovrebbe spiegare alle Pa come deve essere fatto un albo pretorio on line per essere “a norma”.
Si consideri, inoltre, che secondo l’art. 54 comma 4-bis del CAD la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento. Ma nessuno ha mai perso tempo per spiegare alle PA come si pubblica sui siti istituzionali, come si rispetta la privacy[1], come si garantiscono formati idonei per i documenti da pubblicare e così via. Le PA sono oggi alla mercé di un mercato non regolamentato in un settore delicatissimo, dove il diritto alla protezione del dato personale si interseca con il diritto di accesso, e dove il rischio di contenzioso è altissimo. Eppure secondo l’attuale art. 68 comma 4 del CAD il CNIPA (oggi DigtPA) “istruisce e aggiorna, con periodicità annuale, un repertorio di formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati”! Ovviamente di queste indicazioni non c’è traccia!
Insomma, il caos oggi regna sovrano.
La bozza DPCM dell’ANORC.
Ad essere sinceri qualcuno aveva sollevato per tempo le sue preoccupazioni e aveva anche proposto una soluzione rapida ed efficace. A dicembre, infatti, l’ANORC (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione sostitutiva), aveva segnalato che la maggior parte delle amministrazioni pubbliche sarebbe arrivata impreparata alla scadenza del 1° gennaio 2011 e che, se non si prevedeva un rinvio della scadenza, sarebbe stato per lo meno necessario fornire alle PA le modalità per la pubblicità a valore legale on line. L’ANORC, inoltre, si era fatto promotore di una proposta di DPCM elaborata attraverso una consultazione pubblica on line.
A venti giorni dalla scadenza abbiamo chiesto all’avv. Andrea Lisi, Presidente di ANORC, se ci siano novità su questo fronte: “Ancora nessuna novità. Non ci sono regole tecniche e neppure si è tenuta (per adesso) in considerazione la proposta ANORC. Eppure si tratta di interventi di cui si sente estrema necessità nelle PA. Spero che quanto prima sia istituito in seno alla Presidenza del Consiglio un Gruppo di lavoro, in modo da affrontare con decisione l’emergenza e sono fiducioso in tal senso”.
Facendo un giro per la rete, infatti, ci si imbatte in forum presi d’assalto dai funzionari pubblici che chiedono spiegazioni su come muoversi e in comunicati stampa di amministrazioni che dichiarano trionfalmente di aver adottato soluzioni “a norma” per l’albo pretorio on line… senza che ci sia certezza su cosa voglia dire “a norma” per l’albo pretorio. “A questo aggiungerei – continua Lisi – che stiamo ricevendo diverse segnalazioni in cui alle amministrazioni vengono offerti software per la gestione dell’albo on line in linea con la bozza di DPCM dell’ANORC. Ovviamente non ci sono attualmente software “certificati” da ANORC. Inoltre, la Bozza, è opportuno ricordarlo, non è mai stata approvata ufficialmente dal Ministero e, al massimo, può oggi essere considerata un’autorevole indicazione su come procedere”.
Avvocato Lisi, augurandoci che il legislatore si accorga al più presto di questo “buco” normativo, cosa consiglia, allora, alle amministrazioni in difficoltà in questo momento e a quelle che hanno già effettuato un investimento alla “cieca” per essere in regola allo scadere del termine previsto dalla legge?
“Consiglio di essere rigidi nell’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, di organizzarsi in modo che i propri processi rispettino nel dettaglio le regole del documento informatico, così come regolamentato attualmente nel CAD, modificato e integrato dal decreto legislativo del 30 dicembre 2010 n. 235, e soprattutto di non illudersi che tutto si risolva grazie agli automatismi di un software appena acquistato al supermercato delle soluzioni “a norma” che stanno nascendo come funghi in questi giorni. Occorre procedere con prudenza, istituire gruppi di lavoro e sviluppare percorsi che rispettino davvero le esigenze di mondi diversi che devono confrontarsi tra loro. Ingegneri informatici, avvocati esperti di diritto dell’informatica e archivisti devono necessariamente parlarsi e confrontarsi, in modo da consentire lo sviluppo di soluzioni informatiche che possano davvero garantire l’ente pubblico e il cittadino. Questa è l’unica strada percorribile”.