In arrivo le Linee guida per i pagamenti elettronici a favore delle PA

Home PA Digitale Gestione Documentale In arrivo le Linee guida per i pagamenti elettronici a favore delle PA

Un altro pezzettino di Pa digitale si concretizza con le Linee guida per i pagamenti elettronici alle PA predisposte dall’AGID ed approvate dalla Banca d’Italia. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi, Sarah Ungaro fa il punto su come cambieranno (o non cambieranno…) le transazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

6 Febbraio 2014

S

Sarah Ungaro*

Un altro pezzettino di Pa digitale si concretizza con le Linee guida per i pagamenti elettronici alle PA predisposte dall’AGID ed approvate dalla Banca d’Italia. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi, Sarah Ungaro fa il punto su come cambieranno (o non cambieranno…) le transazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Terminata la fase di consultazione pubblica e dopo l’approvazione definitiva della Banca d’Italia, sono finalmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (ossia anche di enti quali, ad esempio, Enel, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Trenitalia, etc).

Il documento è stato predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e si inserisce in quel trend volto a definire le regole, gli standard e le infrastrutture per la gestione dei pagamenti alle PA e per la fatturazione elettronica (di cui al D.M. n. 55/2013), allo scopo di conseguire una sempre maggiore semplificazione e razionalizzazione del settore pubblico[1].

In effetti, il primo passo verso la completa digitalizzazione dei pagamenti era stato fatto, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni centrali, con la predisposizione del Sistema informatizzato dei pagamenti della PA (SIPA), mentre, per i pagamenti di scuole ed enti locali, con l’introduzione dell’Ordinativo Informatico Locale (OIL).

Già con il D.L. n. 179/2012 era stato introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 81 del CAD, denominata Nodo dei Pagamenti-SPC, peraltro già attiva dal giugno 2012.

In particolare, le pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, hanno l’obbligo di collegarsi al Nodo dei Pagamenti-SPC, mentre i gestori di servizi di pubblica utilità e i prestatori di servizi di pagamento possono aderire a tale piattaforma tecnologica sottoscrivendo appositi accordi. Con questo sistema si dà la possibilità a tutti gli operatori privati interessati di operare senza previamente stipulare singoli accordi bilaterali con le pubbliche amministrazioni.

In tale contesto, le Linee guida di prossima pubblicazione delineano le attività che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono mettere in atto per consentire l’esecuzione di pagamenti con l’uso di strumenti elettronici[2], nonché le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte[3].

Con specifico riferimento agli strumenti per effettuare i pagamenti in modalità elettronica, le Linee guida prevedono:

a) il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del CAD;

b) i versamenti effettuati con «carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente», avvalendosi anche dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la procedura di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 5 del CAD.

I pagamenti di cui al punto b) possono essere effettuati presso ATM[4] o POS (fisici o virtuali) messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento ovvero essere eseguiti autorizzando addebiti diretti da parte dell’utilizzatore finale.

Inoltre, gli enti creditori (PA e gestori di pubblici servizi) sono tenuti a rendere disponibili all’utilizzatore finale (pagatore o soggetto versante) sui propri siti web e sugli avvisi di pagamento le seguenti informazioni minime:

a) denominazione dell’ente creditore;

b) identificativo dell’obbligato (ossia del pagatore);

c) importo del pagamento dovuto;

d) identificativo univoco di versamento (IUV) e causale del versamento;

e) identificativo del conto di pagamento sul quale versare le somme dovute (IBAN o conto corrente postale);

f) scadenza (se prevista).

A tal proposito, è importante evidenziare che nel momento in cui i dati vengono resi disponibili all’utilizzatore finale, gli stessi devono poi essere memorizzati in un apposito archivio che costituisce evidenza informatica dei pagamenti attesi, al fine di facilitare la fase di riconciliazione.

L’insieme di queste informazioni, infatti, si configurano come un “avviso di pagamento” e, nel caso in cui il pagamento in questione sia contestuale all’erogazione del servizio da parte dell’ente creditore, lo stesso insieme di dati può essere scambiato attraverso strumenti informatici direttamente tra l’ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento[5] di cui si avvale.

Diversamente, nel caso in cui si tratti di pagamenti non contestuali all’erogazione del servizio, i dati relativi allo stesso avviso di pagamento sono inseriti in un documento inviato «fisicamente» all’utilizzatore finale.

Relativamente a quest’ultima ipotesi, appare immediata la distonia tra la ratio di tale regolamentazione, volta a favorire la digitalizzazione dei processi di pagamento da e per la pubblica amministrazione, e la peculiare scelta di predisporre la possibilità di inoltrare tale avviso di pagamento anche mediante «posta ordinaria» (oltre all’invio tramite posta elettronica o con download dal sito web dell’ente creditore), prevedendo in tal modo, nelle Linee guida in commento, un “avviso di pagamento analogico”.

avv. Sarah Ungaro – Digital & Law Department (www.studiolegalelisi.it)


[1] Più in generale, anche in ambito Europeo è stata introdotta una regolamentazione in materia di servizi di pagamento con la Single Euro Payment Area (SEPA) e con la Payment Services Directive (PSD, 2007/64/EC).

[2] Le modalità operative prevedono che le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi aderiscano all’iniziativa attraverso l’invio all’AgID di una lettera di adesione (in veste di Intermediario o di solo beneficiario); i prestatori di servizi di pagamento possono partecipare attraverso la sottoscrizione di un accordo di servizio. Il dettaglio per le adesioni è contenuto nelle Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti SPC.

[3] Alle Linee guida sono allegati due documenti che precisano rispettivamente le modalità con cui devono essere definiti i codici necessari per la riconciliazione del pagamento (Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione) e le regole attraverso le quali le PA e i gestori di pubblici servizi scambiano informazioni con i prestatori di servizi di pagamento (Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC).

[4] Per “ATM” (Automated teller machine) si intende un’apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc. (si vedano le definizioni del Decreto della Banca d’Italia del 5 luglio 2011 di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010).

[5] Per “prestatore di servizi di pagamento” si intende uno dei seguenti organismi che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, uffici postali, la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche (si veda il Decreto di Banca d’Italia citato alla nota precedente).

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!