Intelligenza artificiale: sì del Senato al Disegno di legge. Dalla governance al reato di deep fake, riprende l’iter normativo

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Dopo il primo via libera da parte del Senato, il Disegno di legge delega sull’intelligenza artificiale passa ora alla Camera. Ci soffermiamo su alcuni punti del testo: prima di tutto la governance, poi le disposizioni di settore, tra cui sanità, lavoro, pubblica amministrazione e giustizia, e il tema del diritto d’autore e dei deep fake. L’impatto dell’IA sulla pubblica amministrazione sarà uno dei temi al centro del prossimo FORUM PA 2025

21 Marzo 2025

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Michela Stentella

Direttrice testata www.forumpa.it

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È di ieri la notizia dell’approvazione nell’aula del Senato del Disegno di legge delega sull’intelligenza artificiale: un provvedimento che era fermo da quasi un anno, visto che l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri risale al 23 aprile 2024. Un iter complesso, ma del resto il tema della regolamentazione dell’IA, come sappiamo, ha implicazioni non solo di tipo normativo, ma anche economico, culturale, etico. Ed erano arrivate in questi mesi diverse osservazioni anche da parte della Commissione UE, che chiedeva in particolare un maggiore allineamento all’AI Act (per esempio escludere dalle restrizioni le tecnologie a basso rischio) e di creare un’autorità unica indipendente sul tema.

Ora il testo “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” passa all’esame della Camera. Il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti, parla di “un testo solido e completo che introduce misure concrete per garantire sicurezza, sviluppo e competitività del nostro sistema Paese”. Ed evidenzia come sia stata delineata una governance solida, siano stati previsti fino a un miliardo di Euro di investimenti per potenziare il nostro ecosistema AI, senza dimenticare il sostegno alle imprese innovative e la protezione dei dati dei cittadini.

Il confronto più acceso in Aula c’è stato su due emendamenti che chiedevano di mantenere su server ubicati su territorio nazionale i sistemi di IA destinati all’uso in ambito pubblico. Il testo approvato in Senato si compone di 26 articoli: dopo una prima parte (Capo I) dedicata a Princìpi e finalità, vede le Disposizioni di settore (Capo II) come l’uso dell’IA in ambito sanitario, in materia di lavoro, nella pubblica amministrazione e nell’attività giudiziaria, una parte (Capo III) dedicata a Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione, una parte (Capo IV) dedicata al tema della tutela del diritto di autore, infine (Capo V) le disposizioni penali e (Capo VI) quelle finanziarie. Sul testo torneremo successivamente per altri focus e anche in vista del prossimo FORUM PA 2025, quando il tema dell’IA e del suo utilizzo in ambito pubblico sarà uno dei temi portanti del programma congressuale.

Ci soffermiamo per ora su alcuni punti del testo approvato. Prima di tutto la governance. I poteri di vigilanza e sanzionatori restano in capo, come previsto dal testo originale, all’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e all’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN), che sono quindi le due Autorità nazionali per l’IA, fatte salve le prerogative del Garante Privacy, e di Banca d’Italia, Consob e Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) nel loro ruolo di autorità di vigilanza del mercato.

Al Governo è assegnato un ruolo centrale nella definizione e attuazione della strategia nazionale per l’IA. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi necessari per adeguare la normativa nazionale al Regolamento Ue del 13 marzo 2024, in particolare per quanto riguarda il settore dell’alfabetizzazione dei cittadini i in materia di IA, nei percorsi scolastici e universitari e la formazione degli iscritti da parte dei vari ordini professionali. La delega riguarda anche l’adeguamento di reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Guardiamo poi al Capo II che, come detto, comprende le Disposizioni di settore, tra cui sanità, lavoro, pubblica amministrazione e giustizia. In particolare, l’art. 13 è dedicato all’“Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione”.  Incrementare l’efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti, aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese: questi gli obiettivi a cui viene associato l’utilizzo dell’IA nelle pubbliche amministrazioni. Con una precisazione: si deve assicurare la conoscibilità del funzionamento e la tracciabilità dell’utilizzo di questi strumenti. Inoltre, si evidenzia che l’utilizzo dell’IA è strumentale a migliorare l’attività delle amministrazioni ma resta centrale l’autonomia e il potere decisionale della persona “che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale”.

Una centralità della persona che torna anche all’Art. 7 “Uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità” dove si precisa che “i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica”. E all’art. 14 “Uso dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria” per cui i “sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale…” ed è “sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento”.

Viene inoltre istituito (art. 11) un Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà definire una strategia sull’utilizzo dell’IA in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati, promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

E uno dei settori più coinvolti in questa rivoluzione è certamente quello del giornalismo, della comunicazione e dell’informazione. Il Capo IV è dedicato alla tutela del diritto di autore. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha commentato positivamente il Disegno di legge sugli aspetti di diesa del copyright. ha spiegato. “Valorizzare il contenuto economico e finanziario della creatività a fronte della straordinaria innovazione dell’intelligenza artificiale, quindi la sostenibilità del nostro sistema nazionale ed europeo è un obiettivo primario, anche per consentire un pluralismo delle voci e, quindi, la libera capacità di scelta democratica e di formazione delle coscienze”, ha sottolineato Barachini, aggiungendo che “il giornalismo, l’informazione, l’editoria e la comunicazione devono continuare ad avere un volto umano, una responsabilità umana e il processo produttivo deve avere una visione antropocentrica”. Un altro aspetto al centro del provvedimento è quello della lotta ai contenuti falso, per cui viene prevista la nuova fattispecie di reato di deep fake.

Anche del rapporto tra IA e comunicazione parleremo al prossimo FORUM PA 2025 in un convegno in programma il 20 maggio (programma in aggiornamento).

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