Le notizie di reato restano su carta in Procura, nonostante il portale

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Il 70% circa delle Procure della Repubblica può oggi ricevere telematicamente le NdR attraverso il Portale Unico Nazionale per le NdR. Si tratta di una trasmissione che però non è sostitutiva del deposito cartaceo

7 Giugno 2016

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Giovanna De Rugeriis, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna

Si è già parlato nelle pagine dei Cantieri della PA digitale della estrema frammentazione dei sistemi informativi per il processo penale come del principale problema che affligge questo settore e si è illustrato come sia partita la reingegnerizzazione di tali sistemi per arrivare a un unico sistema informativo che sia completo, integrato e sicuro.

Il primo segmento da prendere in considerazione nella reingegnerizzazione è l’acquisizione della notizia di reato (NdR) perché è da essa che prende avvio la procedura che porta all’iscrizione nel Registro Generale Notizie di Reato (RGNR), iscrizione che è il primo atto processuale tipico del procedimentale penale. E’ significativo in tal senso, malgrado sia rimasta di fatto inattuata, che una delle prime modifiche normative volte a introdurre le Tecnologie dell’Informazione e della Telecomunicazione nel processo penale sia stata nel 1992 la novella dell’articolo 108 bis delle Disposizioni di attuazione del c.p.p., che ha stabilito la possibilità di sostituire (e non di affiancare) la comunicazione cartacea alla Procura della Repubblica con la consegna su supporto magnetico o con la trasmissione per via telematica della notizia di reato.

I primi progetti

Dalla metà degli anni novanta del secolo passato è iniziata la diffusione di strumenti per l’acquisizione automatizzata della notizia di reato tramite supporti digitali, senza tuttavia arrivare ad avere un utilizzo significativo sul territorio nazionale.

E’ solo agli inizi del 2005, tuttavia, che nasce il primo progetto di trasmissione telematica, denominato “NdR1”, con l’intento di realizzare la trasmissione dei dati strutturati della NdR già inseriti nel Sistema di Indagine (SDI) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno al sistema informatico del RGNR. L’ambizioso obiettivo era quello di garantire la cooperazione applicativa tra i due sistemi attraverso l’apertura delle porte di dominio, con il fine ultimo di rendere più rapide e accurate le iscrizioni in entrambi i sistemi accrescendo l’esattezza e la completezza dei dati immessi e, soprattutto, l’aggiornamento periodico dello SDI in base all’esito dei procedimenti penali, come richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali in forza dell’articolo 54, commi 3° e 4°, del Codice Privacy.

Il secondo progetto relativo alla trasmissione delle NdR, denominato “NdR2”, aveva l’obiettivo di sviluppare un applicativo per la trasmissione per via telematica del documento integrale contenente la NdR al fine di favorire i processi di de materializzazione degli atti sin dalla fase delle indagini preliminari.

Il documento e i suoi allegati dovevano essere firmati digitalmente dell’ufficiale di PG mittente, crittografati e trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata, creando caselle per ogni Procura della Repubblica sui provider della Polizia Giudiziaria.

Entrambi i progetti non hanno conosciuto una effettiva diffusione presso gli Uffici requirenti. Tra i fattori che hanno ostacolato il successo può essere annoverata anche l’instabilità del sistema del registro penale che negli anni di gestazione dei due progetti ha registrato la sofferta transizione dal vecchio sistema Re.Ge. 2.2, all’attuale Sistema Informativo per la Cognizione Penale (SICP).

Nei primi mesi del 2008, proprio con lo sviluppo del SICP, prese vita l’idea di costruire un Portale Unico Nazionale per le NdR, cioè un web server gestito esclusivamente dal dominio Giustizia, attraverso la cui interfaccia potessero venir inseriti, previa registrazione e autenticazione, sia i dati strutturati della NdR che i relativi documenti digitalizzati, per essere poi direttamente trasmessi alle banche dati distrettuali del SICP. Pur con le criticità e limitazioni di cui si dirà, il Portale NdR è l’unico sistema oggi effettivamente dispiegato.

Il 70% circa delle Procure della Repubblica può oggi ricevere telematicamente le NdR attraverso il Portale . Si tratta di una trasmissione, è bene chiarirlo subito, che non è sostitutiva del deposito cartaceo, ma che comunque consente maggiore rapidità e risparmio di risorse sia per gli Uffici requirenti che per le Forze di Polizia e di tutte le altre Fonti Informative (cioè i soggetti tenuti per legge a trasmettere le NdR tra cui INPS, e Aziende Sanitarie Locali) che abbiamo preventivamente ottenuto l’accreditamento.

Attraverso il Portale le Fonti compilano una preiscrizione temporanea su un registro di appoggio (c.d. annotazione preliminare) inserendo i dati relativi all’autore del reato, alla qualificazione giuridica, alla parte offesa e altro. Tali annotazioni preliminari, trasferite in tempo reale, consentono alla Segreteria l’iscrizione semplificata nel RGNR dopo il vaglio e l’eventuale riqualificazione da parte del Procuratore della Repubblica.

Il Portale restituisce alle fonti informazioni minime, ma essenziali: il numero del fascicolo, la data di iscrizione e il nome del magistrato assegnatario, che consentono di interagire con il magistrato in relazione ai fascicoli per i quali svolgono attività di indagine.

I componenti architetturali del Portale NdR, oltre al web server di cui si è già detto (Front – end), sono la base dati del Portale con le informazioni relative alle NdR e agli eventuali “Seguiti” (Back – end) e il servizio di trasmissione dell’applicazione per il trasferimento della NdR dal Portale nazionale alla base dati della Procura di destinazione (SICP distrettuale).

Per favorire la riservatezza delle indagini, insieme alla privacy delle persone sospettate, completato il trasferimento il sistema conserverà nella base dati del Portale solo i dati strettamente necessari a correlare la NdR trasmessa alla corrispondente annotazione preliminare prodotta presso la Procura.

Naturalmente, considerato il segreto investigativo che copre i dati di indagine, sono stati posti in uso adeguati sistemi di sicurezza. Per protegge la rete interna (LAN) da attacchi o intrusioni il web server e l’application server sono stati separati fisicamente da un segmento di rete (cosiddetta Demilitarized Zone), opportunamente schermato da firewall perimetrali. Inoltre la trasmissione via Internet avviene sia attraverso la crittazione del canale trasmissivo (protocollo HTTPS) che attraverso la firma del messaggio per garantire l’identità dell’unità mittente e dell’unità destinataria. Nel corso dell’ultimo anno sono stati, infine, realizzati alcuni interventi tecnici (passaggio a una sala server più evoluta, adeguamento tecnologico dell’applicativo del data base, creazione di un cruscotto gestionale) per aumentare il grado di sicurezza e di efficienza del Portale.

Benché il Portale sia utilizzato con soddisfazione da un crescente numero di Uffici requirenti, non posso essere taciute alcune criticità. La prima, più evidente, riguarda la mancanza di interoperabilità con i sistemi informativi degli Uffici Fonte che impone agli operatori che registrano la NdR un doppio inserimento. Per trovare soluzione a questo problema, reso complesso dalla pluralità degli Uffici Fonte, il Ministero della Giustizia sta studiando un protocollo di condivisione per il riversamento dei dati immessi nel Portale .

Altro aspetto insoddisfacente è il numero limitato di dati che possono essere pre iscritti dagli Uffici Fonti. Il problema è ancora maggiore se misurato sul numero limitato di informazioni che il SICP rende agli Uffici Fonte che, almeno per quanto riguardalo SDI, è già stato oggetto di censure da parte del Garante privacy.

La criticità maggiore, tuttavia, resta la perdurante necessità del deposito dell’originale cartaceo della NdR presso la Segreteria del Pubblico Ministero . Solo quando l’indispensabile chiarimento del quadro normativo (raccordo tra il menzionato articolo 108 Disp att, c.p.p. e il DM 21 febbraio 2011 n. 44 “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”) e gli adeguamenti tecnologici (collegamento con il Portale dei Servizi Telematici del Ministero) manderanno definitivamente in pensione tale adempimento, si potrà parlare davvero di trasmissione telematica della NdR.

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