Le novità introdotte dal Decreto Legge n. 78/2015: modifica del CAD e Carta d’Identità Elettronica

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Da pochi giorni è entrato in vigore il decreto che dispone nuove regole in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e Carta di identità elettronica, i cui maggiori interessati sono gli enti territoriali. A seguire il contributo dello Studio legale Lisi ne offre una chiave interpretativa.

1 Luglio 2015

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Sarah Ungaro, Enrica Maio*

Da pochi giorni è entrato in vigore il decreto che dispone nuove regole in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e Carta di identità elettronica, i cui maggiori interessati sono gli enti territoriali. A seguire il contributo dello Studio legale Lisi ne offre una chiave interpretativa.

È entrato in vigore il 20 giugno 2015 il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n. 78 contenente disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Varie sono le novità introdotte dal provvedimento in questione, tra cui la modifica all’art. 62 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005) e la modifica alle disposizioni sull’emissione della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Ancora una volta – e a distanza di breve tempo – quindi, il nostro legislatore ha scelto di intervenire per modificare la disciplina appena riformata. Specificamente, è l’art. 10 del nuovissimo Decreto Legge che dispone le nuove regole in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e di CIE.

Al comma 1, infatti, è prevista l’introduzione del comma 2bis all’art. 62[1] del CAD, con il quale si statuisce che l’ANPR dovrà contenere anche l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e, inoltre, dovrà fornire i dati ai fini della tenuta delle liste di leva.

L’ANPR, inoltre, garantirà ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco; in più dovrà mettere a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Come stabilito dal legislatore, infatti, i comuni potranno utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente e costantemente allineati con l’ANPR, per lo svolgimento delle proprie funzioni, escluse quelle assicurate dall’Anagrafe Nazionale e solo fino al completamento dell’Anagrafe stessa[2].

Occorre considerare, inoltre, che in attuazione del comma 6 dello stesso art. 62 sono stati già emanati il DPCM 23 agosto 2013, n. 109[3], e il DPCM 10 novembre 2014, n. 194[4], in riferimento ai quali appare opportuna un’ulteriore specificazione delle attuali disposizioni relative alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all’articolo 58 (che peraltro attualmente prevede la messa a disposizione dell’accesso alle basi di dati, non più lo strumento delle convenzioni fra enti[5]), come previsto dalla lett. a) dello stesso comma 6.

In argomento, infatti, l’art. 3 del DPCM 194/2014 – oltre alle misure di sicurezza elencate nell’Allegato C[6] – si limita a prevedere che Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR è il Ministero dell’Interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all’adozione delle misure di sicurezza. Il sindaco, inoltre, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 54 del D.Lgs. 267/ 2000, è titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.

Nulla si dice, tuttavia, sulle tempistiche di comunicazione all’ANPR da parte dei Comuni, né vengono richiamate le nuove Regole tecniche sulla conservazione, di cui al DPCM 3 dicembre 2013.Piuttosto che modificare freneticamente la normativa primaria del Codice dell’Amministrazione digitale, dunque, sarebbe più opportuno porre maggiore attenzione a una più completa formulazione di regolamenti e regole tecniche.

Altra disciplina oggetto di continui interventi legislativi risulta essere quella relativa alla Carta d’Identità elettronica: in effetti, il Decreto 78/ 2015 ribadisce che l’emissione della Carta d’Identità Elettronica sarà riservata al Ministero dell’Interno, come già stabilito dalla Legge 106/2011 (che aveva già modificato in tal senso il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7).

Tuttavia, la vera novità risulta essere l’espressa abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. n. 70/2011, relativi al famigerato Documento Digitale Unificato (DDU)[7], che avrebbe dovuto sostituire le funzionalità di Carta d’identità elettronica (CIE) e tessera sanitaria, ma mai venuto alla luce. Come espressamente previsto, inoltre, sarà fondamentale il rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza.

Proprio sul tema, si prevede che il Ministro dell’Interno definisca, attraverso un decreto, le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della CIE e di tenuta del relativo archivio informatizzato.

Attualmente, però, almeno fino all’emanazione di questo decreto relativo al rilascio della Carta d’Identità Elettronica da parte del Ministero dell’Interno, rimangono in atto le disposizioni che prevedono il rilascio della CIE da parte dei Comuni.

* Digital&Law Department – Studio legale Lisi


[1] Peraltro, già di recente modificato dall’ art. 24, comma 4-ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) e, in precedenza, dall’art. 2, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221).
[2] All’esito delle modifiche apportate dal DL. 19 giugno 2015, la nuova formulazione dei commi da 2 a 3 dell’art. 62 del CAD risulta la seguente (in grassetto le disposizioni appena introdotte):

Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR).

1. […]

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L’ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. L’ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e solo fino al completamento dell’Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l’ANPR. L’ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR.

4. […].

[3] Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
[4]Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
[5] Previste fino alla modifica dell’art. 58 introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).
[6] Dove peraltro si richiama il rispetto dei principi dell’art. 51 del CAD sulla sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, ma le cui Regole tecniche non sono state mai emanate.
[7] Introdotto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

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