Le sentenze on line violano la privacy, “questa non è trasparenza”

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La Corte di Cassazione, con la decisione di divulgare online tutti i
suoi provvedimenti, ci ha di fatto riportati ad un’epoca
pre-illuministica, quando l’unica forma di pubblicità concessa dai
sovrani assoluti era quella dell’esecuzione della pena, mediante
l’inflizione di esemplari punizioni corporali, sulla pubblica piazza

26 Gennaio 2016

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Monica A. Senor, avvocato, Commissione Informatica Ordine Avvocati Torino, NEXA-Polito

La scorsa settimana, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Ministero della Giustizia ha diffuso la relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2015. In tale documento vengono esposti, tra i vari report, anche i dati relativi ai procedimenti disciplinari a carico dei magistrati.

A tal proposito è interessante constatare come i nomi dei soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari siano stati rigorosamente omessi. Si può ragionevolmente ipotizzare che la misura sia stata adottata per tutelare la riservatezza dei magistrati sanzionati dal CSM, ma anche l’immagine e l’affidabilità futura degli stessi considerata la delicata funzione pubblica ricoperta.

La sensibilità mostrata dal Ministero è, a parere di chi scrive, assolutamente condivisibile; ciò che lascia perplessi è il fatto che pari attenzione alla tutela dei dati personali non venga, a sua volta, garantita dai magistrati agli utenti del sistema Giustizia.

Come noto, infatti, sul sito Internet della Cassazione vengono pubblicate tutte le sentenze emesse dalla Corte con le generalità complete dei soggetti interessati dai provvedimenti, siano essi stati parti in causa o imputati, persone offese (anche di reati sessuali!), testimoni o una qualsiasi altra persona per accidente finita negli ingranaggi della macchina giudiziaria italiana.

La regola ferrea della pubblicazione integrale dei provvedimenti subisce solo rare eccezioni – di cui peraltro non si conoscono appieno i criteri applicativi – in cui i nomi per esteso vengono sostituiti con le iniziali.

La libera consultazione online degli archivi dei Giudici di legittimità è stata giustificata dall’allora Primo Presidente della Cassazione, Giorgio Santacroce, da ragioni di trasparenza finalizzata a rendere più accessibile ai cittadini il servizio Giustizia mediante la conoscenza del patrimonio giuridico costituito dalle sentenze della Corte. Peccato che, in ambito giudiziario, la trasparenza debba essere declinata con regole proprie e, per quanto concerne le sentenze penali, sia delimitata, oltre che dal fondamentale diritto alla riservatezza, anche da altri importanti principi di rango costituzionale.

Partiamo dal concetto di trasparenza

Definiamola come una forma di pubblicità che consente ai cittadini di verificare l’operato di una pubblica amministrazione. Ebbene, in ambito giudiziario la trasparenza è, e non può che essere, endoprocessuale, in quanto il controllo dei cittadini sulla corretta amministrazione della giustizia viene garantito attraverso la pubblicità del processo, non della sentenza.

La pubblicità del processo è una delle più grandi conquiste dello Stato di diritto, in contrapposizione con la segretezza dell’istruttoria processuale di epoca assolutistica; non a caso, Cesare Beccaria, nel suo famoso “Dei delitti e delle pene” scriveva: “Pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del reato”.

In ambito penale la pubblicità endoprocessuale è assicurata, in via diretta ed immediata, attraverso la pubblicità delle udienze (salvo ipotesi e riti particolari ex artt.471 e 472 c.p.p.) ed in via indiretta e mediata (dai mezzi di informazione) attraverso la possibilità, su disposizione del Giudice e previo consenso di ogni soggetto coinvolto a qualsiasi titolo nel processo, di effettuare riprese visive ed audiovisive delle predette pubbliche udienze (art.147 disp. att. c.p.p).

La sentenza, invece, non è pubblica, tranne che per la lettura in aula del dispositivo (art.545 c.p.p.) e salvo l’ipotesi in cui la pubblicazione venga ordinata dal Giudice come sanzione ulteriore rispetto alla pena principiale della reclusione o dell’arresto e solo con riferimento a specifiche sentenze di condanna.

Più precisamente, il codice penale (art.36) impone la pena accessoria della pubblicazione della sentenza solo per le condanne all’ergastolo ed in relazione a particolari fattispecie criminose che interessano la collettività (ad esempio reati contro la salute o la fede pubblica). Tale onere, fino al 2011, veniva assolto mediante la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali scelti dal Giudice; oggi viene invece ottemperato mediante la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale sul sito Internet del Ministero della Giustizia, ma solo per estratto e per non più di trenta giorni.

La pubblicazione online disciplinata dal codice penale non rappresenta una forma di trasparenza, intesa come strumento di controllo dei cittadini sull’amministrazione della Giustizia, ma una sanzione per il condannato e al contempo una modalità di conoscenza più ampia possibile di un provvedimento che, per la materia trattata, riscuote interesse sociale.

Al di fuori di questa ipotesi (che pure è stata foriera di dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’umanità e della finalità rieducativa della pena), nessuna pubblicazione di sentenze penali è prevista e può essere consentita, pena violazione del principio di legalità, cristallizzato nell’art.25 della nostra Costituzione, secondo cui nessuno può essere condannato per un reato e ad una pena che non siano previsti da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Nessuna ragione di trasparenza potrà, dunque, mai giustificare la diffusione indiscriminata (i.e. integrale e senza limiti temporali) di tutte le sentenze penali, comprese quelle di assoluzione, emesse dalla Corte di Cassazione. Non è solo una questione di privacy, è una questione di rispetto del principio di legalità, uno dei principi cardine dello Stato di diritto, elaborato dalla cultura illuministica per difendere il cittadino dal potere assoluto ed arbitrario dello Stato e della magistratura, che è sì indipendente, ma pur sempre sottoposta alla legge.

La Corte di Cassazione, con la decisione di divulgare online tutti i suoi provvedimenti, ci ha di fatto riportati ad un’epoca pre-illuministica, quando l’unica forma di pubblicità concessa dai sovrani assoluti era quella dell’esecuzione della pena, mediante l’inflizione di esemplari punizioni corporali, sulla pubblica piazza.

Con un’aggravante. La gogna del secondo millennio è di gran lunga più terrificante di quella medioevale: per la pervasività dei moderni mezzi di comunicazione, ma anche per il fatto che oggi vengono messi alla berlina non solo i responsabili di più o meno efferati crimini, ma anche gli imputati assolti, le vittime e gli imparziali testimoni processuali.

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