Mancati adempimenti in tema di trasparenza: la Corte dei Conti condanna i responsabili al risarcimento del danno erariale
Inesorabilmente, arrivano le prime sanzioni per mancato adempimento degli obblighi normativi imposti dal Legislatore in materia di trasparenza. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio legale Lisi presentiamo un articolo di Sarah Ungaro e Rita Maria Conte che illustra la condanna della Corte dei Conti.
13 Maggio 2015
Sarah Ungaro e Rita Maria Conte*
Inesorabilmente, arrivano le prime sanzioni per mancato adempimento degli obblighi normativi imposti dal Legislatore in materia di trasparenza. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio legale Lisi presentiamo un articolo di Sarah Ungaro e Rita Maria Conte che illustra la condanna della Corte dei Conti.
In effetti, con riferimento agli obblighi di pubblicazione già introdotti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009[1] – e successivamente sostituiti e riformulati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013[2] – la Corte dei Conti, sez. giur. del Lazio, con la sentenza del 2 febbraio 2015, ha condannato alcuni dirigenti di un ente locale al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno erariale conseguente all’indebita percezione della retribuzione di risultato in modo integrale. Tale retribuzione, in effetti, era stata loro riconosciuta per il raggiungimento degli obiettivi – inerenti alle funzioni dirigenziali – relativi agli obblighi di pubblicazione e di incremento del livello di trasparenza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2009: questi obiettivi, tuttavia, erano risultati in realtà palesemente disattesi dai dirigenti del Comune.
Nella specifica vicenda oggetto della pronuncia della Corte dei Conti, il Comune in questione non aveva adempiuto negli anni 2009, 2010 e 2011 agli obblighi normativi di pubblicità imposti dal D.Lgs. 150/2009, poiché non era stato costituito sul portale istituzionale dell’ente l’apposito link relativo agli incarichi conferiti al personale interno e a soggetti esterni. In aggiunta, come già accennato, tra gli obiettivi strategici che erano stati assegnati alle strutture dirigenziali, per quegli stessi anni, vi era proprio “l’innalzamento del livello di trasparenza delle funzioni di amministrazione del personale”. L’obiettivo in questione tuttavia, nonostante tale omissione, era stato considerato raggiunto e gli stessi dirigenti avevano integralmente percepito l’indennità di risultato prevista in relazione alla performance.
In particolare, tale infrazione era stata imputata innanzitutto al Sindaco del Comune in questione, in quanto fino al mese di maggio 2012 non avrebbe provveduto a istituire la specifica sezione “Trasparenza, valutazione e merito” così come sancito dalla legge 150/2009 (sezione che è stata sostituita, in seguito, dal D.lgs n.33/2013, prendendo la denominazione di “Amministrazione trasparente”), né a nominare un responsabile del procedimento di pubblicazione degli incarichi, assumendone – di conseguenza – le funzioni e le responsabilità. Contestualmente venivano chiamati a rispondere della violazione e del conseguente danno erariale i singoli dirigenti conferenti gli incarichi, nonché i componenti del Nucleo di Valutazione, i quali – durante il periodo dal novembre 2009 al maggio 2012 – avrebbero permesso l’integrale corresponsione ai dirigenti dell’indennità di risultato, nonostante non fossero stati ottemperati gli obblighi di pubblicazione.
I dirigenti, dal canto loro, hanno eccepito sia il difetto dell’elemento soggettivo della colpa grave, sia la configurabilità del danno ingiusto, in quanto l’interesse dei cittadini alla conoscenza degli incarichi conferiti sarebbe stato, a loro dire, comunque soddisfatto con la pubblicazione richiesta all’Ufficio CED dell’ente locale.
Sul punto, la Corte dei Conti ha specificato che, sussistendo la violazione di un preciso obbligo di legge, così come sancito dai commi 8 e 9, art. 11, d.lgs. 150/2009, secondo cui “il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione comporta di conseguenza il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”, tenuto conto del ruolo e della funzione ricoperti dagli stessi, la condotta dei dirigenti è senza dubbio gravemente colposa e ha determinato il danno erariale attribuito.
Sulle eccezioni formulate dai convenuti, i Giudici hanno rilevato che non può esserci alcuna attenuante nella valutazione del loro comportamento in quanto gli stessi, pur non negando la sussistenza dell’obbligo di trasparenza, hanno cercato in vario modo di ritenersi esenti da questo adempimento, quando invece, in presenza di dubbio o di perplessità in buona fede, avrebbero, quantomeno in via prudenziale, dovuto segnalare la sussistenza di un obiettivo non raggiunto dalla loro performance, rifiutando di ottenere una retribuzione di risultato che è stata invece incamerata per intero senza alcuna giustificazione.
Appare utile evidenziare, poi, che ad avviso della Corte la ragione principale della condanna è da rintracciarsi nell’evoluzione storica dell’obbligo di trasparenza (la cui ricostruzione è riportata nelle motivazione della sentenza), in quanto i dirigenti in questione, a fronte di un cammino così nettamente orientato a favorire un controllo diffuso dell’agire amministrativo e della stessa organizzazione amministrativa non avrebbero dovuto esitare a chiedere l’applicazione immediata dell’obbligo di pubblicità e, in caso negativo, avrebbero dovuto segnalare l’inadempienza dell’obiettivo strategico loro assegnato al fine di impedire l’erogazione dell’indennità di risultato.
Nello specifico, nessuno di questi comportamenti era stato posto in essere, la violazione di legge era stata palese e, conseguentemente, la Corte ha ritenuto sussistente anche la colpa grave in capo ai dirigenti, tenuto conto del ruolo e della funzione dai medesimi ricoperta.
In definitiva, la Corte ha osservato anche che la mancata attuazione dell’obbligo di pubblicità e trasparenza, in considerazione della particolare rilevanza riconosciuta a questo obiettivo dal Legislatore, avrebbe dovuto far sì che l’Organismo di valutazione impedisse la liquidazione dell’intera retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili di tali omissioni, per cui è seguita la condanna anche di tali funzionari e del Sindaco, i quali avevano però accettato l’addebito da parte della Procura della Corte dei Conti e, in conseguenza, le loro posizioni erano state stralciate dal giudizio.
Da ultimo, se nella sentenza in commento le norme di riferimento erano ancora quelle dell’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, vigenti all’epoca delle vicende descritte, le motivazioni adottate dalla Corte dei Conti lasciano plausibilmente ipotizzare un orientamento sempre più severo da parte della giurisprudenza, volto a sanzionare i comportamenti omissivi in relazione agli obblighi dettati in tema di trasparenza dal D.Lgs. n. 33/2013. Ciò ancor di più se si considera che gli artt. 43 e ss. di questo decreto, in caso di inadempimento dei relativi obblighi, arrivano a sancire responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare e amministrativo (fino a 10.000 euro), non solo in capo al Responsabile della Trasparenza (su cui grava l’inversione dell’onere della prova)[3], ma anche in capo ai dirigenti che devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale[4].
[1] D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato in G.U. n.254 del 31 ottobre 2009, Suppl. Ordinario n. 197.
[2] D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato in G.U. n.80 del 5 aprile 2013.
[3] Ai sensi del comma 2 dell’art. 46, “il Responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”.
[4] Sul mancato raccordo tra gli strumenti e le figure preposte alla vigilanza sull’adempimento degli obblighi di trasparenza, si veda l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 2 del 11/02/2015, “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni per la violazione di specifici obblighi di trasparenza di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013, reperibile al link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6030.
* Sarah Ungaro e Rita Maria Conte – Digital&Law Department (www.studiolegalelisi.it)